L.R. Veneto 3/2018
Interventi per il contenimento della spesa pubblica inerente gli assegni vitalizi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto riduce in modo progressivo gli importi lordi mensili degli assegni vitalizi regionali, per i soggetti con reddito IRPEF annuo superiore a 29.500 euro, dal mese successivo all’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2020. La riduzione si applica anche ai vitalizi già maturati ma non ancora percepiti e alle reversibilità.
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi regionali
Riduzione temporanea degli assegni vitalizi regionali
La legge regionale del Veneto interviene sul contenimento della spesa pubblica relativa agli assegni vitalizi, introducendo una riduzione temporanea e progressiva degli importi lordi mensili. La disciplina opera esclusivamente nel territorio della Regione Veneto e ha una durata limitata nel tempo.
Ambito temporale di applicazione
La riduzione decorre dal mese successivo all’entrata in vigore della legge e si applica fino al 31 dicembre 2020. Si tratta quindi di una misura a efficacia temporalmente circoscritta, non strutturale.
Soggetti interessati e presupposti
La riduzione si applica agli assegni vitalizi dei soggetti che presentano un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF, superiore a euro 29.500,00. Il criterio è quello della progressività, secondo la tabella A allegata alla legge.
La disciplina si estende anche:
- ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge, non hanno ancora raggiunto i requisiti di età necessari per la percezione dell’assegno vitalizio;
- ai soggetti che, pur avendo già maturato i requisiti, non abbiano ancora iniziato a percepire l’assegno.
Applicazione ai trattamenti di reversibilità
La riduzione prevista per gli assegni vitalizi si applica anche alle erogazioni in favore dei titolari dell’assegno di reversibilità. Ne deriva che il contenimento della spesa non riguarda soltanto il vitalizio diretto, ma anche le prestazioni collegate ai beneficiari aventi diritto per successione o reversibilità, nei limiti stabiliti dalla legge.
Modifica della disciplina regionale sui consiglieri regionali
La legge modifica l’articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, estendendo il riferimento ai soggetti che entrano a far parte del Consiglio regionale del Veneto anche a coloro che entrano a far parte della Giunta regionale senza rivestire la carica di consigliere regionale. La modifica incide sulla disciplina regionale dell’assistenza sanitaria, dell’assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Testo integrale
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