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Legge

L.R. Veneto 9/2018

Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi.

Normativa regionaleL.R. Veneto 9/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge promuove in Veneto turismo equestre, ippovie, centri ippici e attività assistite con gli equidi, disciplinando contributi, gestione e requisiti tecnici. Prevede interventi formativi e culturali, un registro regionale delle ippovie e regole per punti di sosta/ristoro. Alcune disposizioni finanziarie riguardano l’esercizio 2018 e gli anni successivi nei limiti del bilancio.

Turismo equestre e valorizzazione delle attività con gli equidi nel Veneto

Turismo equestre e valorizzazione delle attività con gli equidi

La legge regionale del Veneto disciplina la promozione del turismo equestre e delle attività con gli equidi come strumenti di diversificazione turistica, sostegno alle imprese agricole e valorizzazione del territorio, nel rispetto della sostenibilità ambientale e del paesaggio rurale. La disciplina opera nel solo territorio veneto.

Finalità, ambito e definizioni

La Regione promuove lo sviluppo del turismo equestre e riconosce, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge regionale n. 28 del 2012 sul turismo rurale, che le attività di turismo equestre e le iniziative di supporto possono costituire attività di turismo rurale.

La legge definisce in particolare:

  • gli equidi secondo la normativa statale e unionale;
  • il turismo equestre come attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive svolte con equidi;
  • i centri ippici come complessi di strutture e dotazioni per ospitare equidi;
  • le ippovie come tracciati segnalati destinati al transito degli equidi con cavaliere;
  • i punti di sosta e ristoro come strutture per ricovero, abbeveraggio e alimentazione degli equidi;
  • le associazioni rappresentative del settore equestre;
  • la terapia, l’educazione e l’attività assistita con gli equidi, in coerenza con le linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali.

Concertazione con i soggetti del settore

Nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali, la Giunta regionale, gli enti locali, le pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette devono sentire le associazioni rappresentative del settore equestre competenti sul territorio interessato e raccordarsi con esse per le iniziative comuni.

Ippovie del Veneto e rete dei percorsi

La Giunta regionale promuove la realizzazione delle ippovie tramite riapertura, manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri, carreggiate e altri percorsi, anche su argini di canali, fiumi e golene, e completamento di tracciati esistenti o di collegamenti, con priorità per la sentieristica equestre in aree naturali, parchi e in prossimità di beni storico-culturali, archeologici, panoramici, ville venete, borghi rurali e montani e itinerari enogastronomici.

Per creare una rete tra ippovie, la Regione disciplina e promuove i collegamenti detti “vie verdi o green way”, non asfaltati, aperti al transito di utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante modifica di piste ciclo-pedonali esistenti fuori dai centri urbani.

Gli interventi sulle ippovie devono essere realizzati su terreni nella disponibilità di chi interviene, salvi i diritti di terzi, e rispettando una distanza minima di 150 metri da appostamenti ad uso venatorio e da altri soggetti/aree indicati dalla legge.

La Giunta regionale disciplina inoltre:

  • requisiti e caratteristiche tecniche delle ippovie;
  • limiti d’uso in aree sensibili sotto il profilo naturalistico, idraulico e della sicurezza;
  • condizioni per la segnaletica turistica uniforme.

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere istituito il Registro regionale delle ippovie del Veneto, aggiornato successivamente, nel quale possono essere iscritte le ippovie conformi ai requisiti regionali.

Contributi per ippovie e promozione turistica

La Regione può concedere contributi per la realizzazione, manutenzione e segnalazione delle ippovie ai soggetti individuati dalla legge, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta.

Sono inoltre previsti contributi per iniziative di promozione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie a favore di enti locali, pro loco, associazioni del settore e Consorzi di gestione delle ippovie, con finalità di sviluppo del turismo equestre, promozione della vacanza con equidi e maggiore fruibilità delle ippovie venete.

I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina UE sugli aiuti di Stato, in regime de minimis o di esenzione secondo i regolamenti richiamati dalla legge.

Gestione delle ippovie e Consorzi

La funzione di soggetto gestore di un’ippovia o di un sistema integrato di ippovie può essere svolta, secondo le situazioni territoriali, da:

  • enti locali;
  • enti gestori di aree naturali protette regionali o nazionali;
  • associazioni pro loco;
  • gruppi di azione locale;
  • Consorzi di gestione delle ippovie costituiti volontariamente tra i soggetti precedenti, le associazioni rappresentative del settore equestre e altri portatori di interesse.

Ai soggetti gestori spettano:

  • la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie per garantirne la fruizione in sicurezza;
  • attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica.

La Giunta regionale disciplina costituzione, riconoscimento e funzionamento dei Consorzi, che devono essere senza fini di lucro e coerenti territorialmente, con ampia rappresentatività rispetto ai territori interessati. Nella concessione dei finanziamenti è data priorità ai Consorzi riconosciuti.

Punti di sosta e ristoro lungo le ippovie

Per realizzare punti di sosta e ristoro lungo le ippovie possono essere utilizzati, se opportunamente attrezzati:

  • fabbricati rurali o loro parti nella disponibilità dell’azienda agricola;
  • fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  • immobili inutilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall’ippovia.

Tali immobili sono destinati alla sosta, all’abbeveraggio e alla somministrazione non assistita di alimenti per gli equidi, nel rispetto del benessere animale.

Possono inoltre essere concessi in uso, per adattamento a punti di sosta e ristoro, immobili e beni pubblici non più utilizzati e vicini alle ippovie, a centri ippici, associazioni di settore, imprese agricole o agrituristiche e imprese turistiche, nel rispetto delle regole urbanistiche ed edilizie.

La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni i criteri e le modalità per individuare e concedere in uso gli immobili di proprietà regionale.

Centri ippici: localizzazione, requisiti e priorità

I centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportive, ludiche, addestrative o turistiche. Devono essere realizzati nelle zone previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza, in zona agricola.

Possono essere utilizzati per il centro ippico, se conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi:

  • fabbricati rurali o loro parti nella disponibilità dell’azienda agricola;
  • fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
  • immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

L’uso degli immobili è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza; per i fabbricati rurali di cui alle prime due ipotesi non comporta cambio di destinazione d’uso.

Per gli immobili destinati alla stabulazione valgono le disposizioni regionali sul governo del territorio richiamate dalla legge.

Entro 120 giorni la Giunta regionale deve adottare disposizioni generali per i centri ippici, almeno su:

  • tutela della salute e sicurezza degli utenti;
  • benessere degli equidi;
  • presenza di istruttore titolato in relazione all’attività svolta;
  • numero di recinti adeguato;
  • possibilità di sosta negli spazi per un congruo numero di ore giornaliere.

Nei benefici pubblici è data priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e realizzano collaborazione stabile con il territorio e le sue eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche.

Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi

La Regione promuove e disciplina gli interventi assistiti con gli equidi come strumenti di cura, recupero e inclusione per persone con disagio comportamentale o sociale o con limitazioni fisiche o sensoriali, al fine di favorirne integrazione sociale e qualità della vita.

Le modalità operative devono essere definite dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, nel rispetto della normativa UE e statale e delle linee guida nazionali.

Formazione, mestieri tradizionali e valorizzazione culturale

In connessione con il turismo equestre, la Regione promuove il recupero e la diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre attraverso formazione e aggiornamento professionale.

La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle attività tradizionali del comparto equestre.

La Regione promuove anche il ruolo degli equidi come elemento della cultura e della tradizione locale, sostenendo iniziative culturali e manifestazioni locali collegate al turismo equestre, nel rispetto del benessere degli animali e contro ogni forma di abuso.

Modifiche alla normativa urbanistica regionale

La legge interviene sulla disciplina urbanistica regionale sostituendo il riferimento ai “cavalli” con quello agli “equidi” e richiamando espressamente il rispetto della normativa sulla tutela, gestione e benessere degli equidi.

Aspetti finanziari

Per il 2018 sono stanziate risorse per:

  • i contributi per promozione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie e per gli interventi formativi;
  • i contributi per la realizzazione delle ippovie.

Le coperture sono reperite mediante spostamenti di risorse nel bilancio di previsione 2018-2020.

Per gli esercizi successivi, gli oneri sono coperti nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalle leggi di bilancio annuali.

Abrogazioni

Sono abrogati i commi 2 e 3 dell’articolo 20 della legge regionale n. 3 del 2013.

Tempistiche rilevanti

  • Registro regionale delle ippovie: entro 180 giorni dall’entrata in vigore.
  • Criteri per immobili regionali destinati a punti di sosta e ristoro: entro 60 giorni.
  • Disposizioni generali per i centri ippici: entro 120 giorni.
  • Modalità operative per terapia, educazione e attività assistita con gli equidi: entro 120 giorni.

Regime applicativo

La legge si applica in Veneto e opera in coordinamento con la normativa statale, unionale e con le linee guida nazionali sugli interventi assistiti con gli animali. Per i contributi è espressamente richiamato il rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

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