Salta al contenuto
Legge

L.R. Veneto 8/2018

Discipline del benessere e bio-naturali.

Normativa regionaleL.R. Veneto 8/2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Veneto disciplina le attività di benessere e bio-naturali, definendone principi comuni, percorsi formativi volontari, attestati di frequenza ed elenco ricognitivo degli operatori. I corsi riconosciuti non danno diritto a contributi regionali; il Comitato regionale e l’elenco sono strumenti organizzativi, non abilitanti. Prevista anche copertura finanziaria per il triennio 2018-2020.

Disciplina regionale delle attività del benessere e bio-naturali nel Veneto

Disciplina regionale del benessere e bio-naturali

La legge disciplina, nel territorio della Regione del Veneto, le attività definite come discipline del benessere e bio-naturali. L’obiettivo è promuovere il benessere e la qualità della vita, assicurando a chi vi accede un esercizio corretto delle pratiche e definendo elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari.

Ambito e natura delle prestazioni

Le prestazioni rese dagli operatori non hanno carattere sanitario: consistono in pratiche finalizzate al mantenimento e al recupero dello stato di benessere globale della persona. Le pratiche sono ispirate a un approccio globale alla persona, al miglioramento della qualità della vita anche mediante la stimolazione delle risorse vitali individuali, e alla promozione di stili di vita salubri e rispettosi dell’ambiente.

Percorsi formativi e attestati di frequenza

La Giunta regionale riconosce i corsi di formazione professionale per operatori del settore organizzati da organismi di formazione accreditati, con esperienza nel settore e nelle discipline di riferimento. Il riconoscimento dei corsi non comporta contributi regionali.

La frequenza ai corsi è volontaria. Al superamento del limite massimo di assenze fissato dalla Giunta regionale nel relativo provvedimento, viene rilasciato un attestato di frequenza.

La Giunta regionale riconosce anche le competenze acquisite in contesto formale, informale o non formale, ai sensi della normativa statale sulla validazione degli apprendimenti, in relazione ai percorsi formativi delle discipline e ai fini dell’iscrizione nell’elenco ricognitivo degli operatori.

Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

È istituito presso la Giunta regionale un Comitato regionale con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio. La nomina avviene da parte del Presidente della Regione secondo la disciplina regionale sugli incarichi pubblici.

Il Comitato è composto da:

  • dirigenti delle strutture regionali competenti in formazione professionale, artigianato e tutela della salute, o loro delegati, con funzioni di presidenza;
  • due rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti;
  • due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
  • tre esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali;
  • tre rappresentanti delle associazioni di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale.

Il Comitato propone alla Giunta:

  • i contenuti delle discipline e dei relativi percorsi formativi volontari;
  • eventuali nuovi inserimenti tra le discipline riconosciute.

Svolge inoltre il monitoraggio sulle attività del settore, con particolare attenzione alla correttezza e qualità delle prestazioni e alla tutela del rapporto tra operatori e utenti, riferendo alla Giunta regionale. La Giunta disciplina le modalità di funzionamento del Comitato. Ai componenti non spetta alcun compenso, salvo il rimborso spese per i componenti esterni.

Definizione dei contenuti disciplinari

La Giunta regionale, acquisito il parere del Comitato e sentita la competente commissione consiliare, definisce con proprio provvedimento i contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, il relativo percorso formativo.

Elenco ricognitivo degli operatori

Presso la Giunta regionale è istituito un elenco ricognitivo delle discipline del benessere e bio-naturali, articolato in sezioni corrispondenti alle diverse discipline.

Possono iscriversi coloro che:

  • abbiano seguito i percorsi formativi riconosciuti dalla Regione;
  • abbiano acquisito il relativo attestato di frequenza.

L’iscrizione non costituisce comunque condizione necessaria per esercitare l’attività nel territorio regionale. La Giunta pubblica l’elenco in un’apposita sezione del proprio sito istituzionale.

Intese con altre Regioni

La Regione può stipulare intese con altre Regioni per il reciproco riconoscimento dei percorsi formativi attinenti alle discipline del benessere e bio-naturali previsti nei rispettivi territori.

Aspetti finanziari

Gli oneri per il funzionamento del Comitato sono quantificati in 5.000 euro per ciascun esercizio del triennio 2018-2020 e sono coperti mediante le risorse del bilancio di previsione 2018-2020 allocate nella Missione 01, Programma 01, Titolo 1.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.