L.R. Veneto 5/2018
Istituzione del nuovo Comune denominato "Barbarano Mossano" mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal Veneto il nuovo Comune di Barbarano Mossano, nato dalla fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (Provincia di Vicenza). Regola sede municipale, rinvio allo Statuto per il decentramento, subentro nei rapporti giuridici e neutralità finanziaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR Veneto del 16 febbraio 2018.
Istituzione del Comune di Barbarano Mossano per fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano
Istituzione del Comune di Barbarano Mossano
La legge regionale del Veneto istituisce, nella Provincia di Vicenza, il nuovo Comune denominato “Barbarano Mossano” mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano. Si tratta di una disciplina specifica per il territorio interessato, volta a regolare la nascita del nuovo ente locale e i suoi effetti ordinamentali e patrimoniali.
Sede municipale e assetto territoriale
La sede municipale del nuovo Comune è demandata allo Statuto del nuovo ente. Fino a quando lo Statuto non la stabilirà, la sede resta quella attuale di Barbarano Vicentino. Lo stesso Statuto deve inoltre assicurare alla comunità di origine privata della sede adeguate forme di decentramento, tenendo conto dello stato dei luoghi e delle esigenze della popolazione interessata.
Esito della consultazione popolare
La legge dà atto degli esiti del referendum consultivo svolto sulla fusione, riportando i dati di elettori, votanti, voti validi, favorevoli e contrari per ciascuno dei due Comuni e nel totale complessivo. Il provvedimento recepisce quindi un procedimento di consultazione già concluso e funzionale all’istituzione del nuovo Comune.
Rapporti giuridici, beni e personale
I rapporti derivanti dall’istituzione del nuovo Comune sono definiti dalla Provincia di Vicenza ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25. La disciplina richiamata prevede, in particolare, che il Comune di nuova istituzione subentri nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutte le situazioni giuridiche attive e passive dei Comuni originari, compresi i rapporti relativi al personale dipendente.
Profili finanziari
L’attuazione della legge è coperta con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento dichiara espressamente che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La pubblicazione indicata è quella del 16 febbraio 2018, per cui l’efficacia decorre dal giorno successivo secondo la regola generale richiamata dal testo.
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