L.R. Veneto 4/2018
Rideterminazione del termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto proroga la validità del piano faunistico-venatorio regionale, approvato nel 2007, fino al 10 febbraio 2019. Esclude per questa rideterminazione l’applicazione di una specifica norma del regolamento attuativo. Abroga inoltre una precedente legge regionale del 2017 sulla medesima materia. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.
Proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale del Veneto
Proroga della validità del piano faunistico-venatorio regionale
La legge regionale del Veneto interviene esclusivamente sulla durata del piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. La disciplina risultante mantiene in vita il piano fino al 10 febbraio 2019, con efficacia limitata al territorio regionale veneto.
Ambito di applicazione e contenuto sostanziale
La disposizione centrale ridetermina il termine di validità del piano faunistico-venatorio regionale già approvato nel 2007. Non introduce nuovi contenuti programmatori o nuove misure di settore, ma si limita a prorogare la vigenza del piano esistente.
- Il piano resta valido fino al 10 febbraio 2019.
- La proroga opera solo per il piano faunistico-venatorio regionale del Veneto.
Esclusione di una norma regolamentare
Per la rideterminazione del termine di validità non si applica l’articolo 3, comma 2, del regolamento di attuazione richiamato nell’Allegato A della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1. La legge dunque deroga espressamente a quella specifica previsione regolamentare per consentire la proroga del termine.
Abrogazione di una precedente disciplina regionale
La legge abroga l’articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 4, che conteneva una precedente proroga del medesimo piano faunistico-venatorio regionale e alcune disposizioni transitorie in materia di sanzioni amministrative e ricorsi amministrativi in materia di caccia e pesca. Il testo in esame sostituisce quindi la precedente disciplina di proroga.
Aspetti finanziari
È prevista una clausola di neutralità finanziaria. L’attuazione della legge deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Valutazione di attualità
L’atto ha natura fortemente temporanea e riferita a un termine ormai scaduto, poiché la proroga è stata fissata al 10 febbraio 2019. Per questo, pur essendo rilevante come fonte storica, risulta oggi sostanzialmente obsoleto e non utile per applicazioni attuali.
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