L.R. Veneto 2/2018
Disposizioni in materia di documentazione amministrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto impone, per contributi, servizi economicamente valutabili e assegnazioni di beni, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva sulla situazione personale e familiare. La dichiarazione è condizione di regolarità del beneficio; gli enti erogatori devono effettuare controlli periodici e a campione, pubblicarne gli esiti e, in caso di irregolarità, disporre la decadenza dai benefici. Nessun onere aggiuntivo per il bilancio regionale.
Dichiarazioni sostitutive per contributi e benefici regionali e locali
Dichiarazioni sostitutive per benefici e provvidenze pubbliche
La legge regionale del Veneto disciplina alcuni adempimenti documentali nei rapporti con la pubblica amministrazione quando siano coinvolti contributi, servizi o utilità economicamente valutabili e l’assegnazione di beni, anche immobili. L’obiettivo è garantire correttezza e legittimità della spesa regionale e locale.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica agli interventi consistenti in:
- erogazione di contributi regionali e degli enti locali;
- concessione di altri servizi o utilità economicamente valutabili;
- assegnazione di beni, anche immobili.
Riguarda i richiedenti di tali interventi nell’ambito del territorio della Regione Veneto.
Obbligo dichiarativo del richiedente
Al momento della domanda, i soggetti interessati devono presentare congiuntamente una dichiarazione sostitutiva della situazione personale e familiare, ai sensi:
- dell’articolo 3 del DPR 445/2000;
- dell’articolo 2 del DPR 394/1999, in materia di attuazione delle norme sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.
La dichiarazione è quindi un allegato necessario alla domanda per le fattispecie considerate dalla legge.
Regolarità delle provvidenze
L’osservanza dell’obbligo dichiarativo costituisce condizione di regolarità delle provvidenze. In altre parole, l’assenza o l’irregolarità della dichiarazione incide sulla legittimità dell’erogazione o dell’assegnazione.
Controlli degli enti erogatori e decadenza
I soggetti che erogano le provvidenze devono predisporre controlli periodici, anche a campione, sulla regolarità delle erogazioni. I controlli devono essere organizzati secondo un piano definito sulla base di criteri di analisi del rischio.
Gli esiti dei controlli devono essere resi autonomamente visibili nel sito internet dell’ente erogatore. In caso di irregolarità, l’ente deve disporre la decadenza dai benefici relativi alle provvidenze interessate.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza e attualità
Il testo non contiene una disciplina transitoria o un termine finale di efficacia. Si tratta di una norma strutturale sulla documentazione amministrativa nei procedimenti di concessione di benefici pubblici regionali e locali, tuttora riferibile a tali procedimenti nel territorio veneto.
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