Cassazione Civile, Ordinanza n. 33531/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
La controversia nasce da un'azione risarcitoria promossa dalla curatela del fallimento di una società contro due soggetti, tra cui un amministratore della società poi fallita, per ottenere il ristoro dei danni asseritamente subiti dalla società. Il Tribunale di Brindisi accolse la domanda e condannò l'amministratore al pagamento di una somma rilevante ex art. 146 l. fall. La Corte d'appello di Lecce, decidendo sugli appelli, accolse parzialmente l'appello principale dell'amministratore e l'appello incidentale della curatela, rideterminando comunque in aumento la condanna risarcitoria. L'amministratore propose quindi ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma nelle more depositò rinuncia agli atti del giudizio, dando atto dell'intervenuta transazione con la curatela.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio depositata dal ricorrente, intervenuta dopo una transazione con la curatela, e ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso il raddoppio del contributo unificato, affermando che l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, essendo norma eccezionale e applicabile solo ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
È richiamato come base dell'azione risarcitoria promossa dalla curatela per i danni subiti dalla società fallita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione; la previsione del raddoppio del contributo unificato è di stretta interpretazione e opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, quando intervenuta validamente e accompagnata dall'atto di transazione o dalla sopravvenuta definizione della lite, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
- Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è applicabile alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la norma ha natura eccezionale e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia, la Corte non provvede sulle spese salvo diversa disciplina risultante dagli atti e non essendovi contraddittorio effettivo non si adotta una statuizione di merito sulle doglianze proposte.
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