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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/913

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/913 della Commissione, del 9 giugno 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0913

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce, per un determinato giorno di applicazione, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Esso dà attuazione all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato del regolamento, con riferimento ai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00. I valori sono differenziati per origine/paese terzo indicato mediante i codici della nomenclatura dei paesi (ad es. IL, MA, TR, AR, BR, CL, CN, NZ, US, UY, ZA) e per il codice ZZ, che indica le altre origini. Il regolamento opera ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE sugli ortofrutticoli e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/913 della Commissione determina i valori forfettari all’importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di alcuni prodotti ortofrutticoli. Si inserisce nel quadro della disciplina dell’organizzazione comune dei mercati agricoli e dell’attuazione del sistema di prezzo di entrata previsto per taluni prodotti importati da paesi terzi.

Quadro normativo e finalità

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. In particolare, l’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione n. 543/2011 attribuisce alla Commissione il compito di fissare i valori forfettari all’importazione sulla base di dati giornalieri variabili, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

Contenuto dell’articolo 1

L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale sono riportati i valori forfettari all’importazione, espressi in EUR/100 kg, per specifici codici NC di ortofrutticoli. I valori sono differenziati in base al paese di origine, indicato secondo la nomenclatura dei paesi terzi, e includono anche il codice ZZ per le altre origini.

Tra i prodotti elencati figurano, tra gli altri:

  • 0702 00 00, con valori distinti per IL, MA, TR e ZZ;
  • 0709 93 10, con valori per TR e ZZ;
  • 0805 50 10, con valori per AR, IL, MA, TR, ZA e ZZ;
  • 0808 10 80, con valori per AR, BR, CL, CN, NZ, US, UY, ZA e ZZ;
  • 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori per TR, US e ZZ.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Significato operativo per gli operatori

Per importatori, spedizionieri e professionisti fiscali/doganali, il regolamento rileva come fonte immediata del valore forfettario da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata dei prodotti interessati. La disciplina ha efficacia limitata al momento di riferimento della pubblicazione, in coerenza con il meccanismo di aggiornamento giornaliero previsto dalla normativa di settore.

Disposizioni principali

Fissazione dei valori forfettari all’importazione

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato. L’allegato riporta, in EUR/100 kg, i valori applicabili ai singoli codici NC e alle rispettive origini, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito materiale dei prodotti interessati

I valori riguardano taluni ortofrutticoli identificati dai codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0809 10 00 e 0809 29 00. Per ciascun codice sono indicati i valori per specifiche origini e per il codice ZZ (altre origini).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Base normativa e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull’articolo 136, paragrafo 1. I considerando ricordano che i valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio esteroortofrutticolidazi e prezzi di entrata

Testo integrale

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