Sentenza del 27/10/2017 n. 4319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Legittimità della sospensione degli interessi ex art. 69 comma 6 r.d. 2240/1923 ai rimborsi IVA - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità dell'applicazione dell'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923 ai rimborsi IVA, sostenendo in sostanza che la sospensione del pagamento potesse incidere sul diritto al rimborso e sul principio di neutralità dell'IVA. La questione riguardava, in particolare, la sospensione della maturazione degli interessi durante il periodo in cui il rimborso resta fermo per esigenze di tutela dell'interesse erariale.
La decisione
La sospensione è stata ritenuta legittima. L'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923 può concorrere con il sistema di garanzie previsto dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 ed è applicabile anche ai rimborsi IVA. La sospensione non elimina né nega il diritto al rimborso e non contrasta con la neutralità dell'imposta, ma incide soltanto temporaneamente sulla maturazione degli interessi. Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria e sono dovuti solo quando il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Ufficio; pertanto, durante il periodo di sospensione legittima, gli interessi non maturano.
Norme richiamate
Art. 69, comma 6, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240
La norma consente la sospensione del pagamento in presenza delle condizioni previste dalla disciplina contabile pubblica.
La disposizione è applicabile anche ai rimborsi IVA e legittima la sospensione della maturazione degli interessi per tutto il periodo in cui il pagamento resta legittimamente sospeso.
Art. 38-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Prevede uno specifico sistema di garanzie per i rimborsi IVA, volto a tutelare l'Erario dal rischio di restituzione di somme non dovute. Tale disciplina non esclude l'applicazione concorrente dell'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923.
Massime di principio
- Nei rimborsi IVA, la presenza di una sospensione legittima del pagamento può impedire la maturazione degli interessi per il periodo di sospensione.
- La sospensione degli interessi non equivale al diniego del rimborso: incide soltanto sul momento in cui gli interessi possono maturare.
- Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria; sono quindi dovuti soltanto se il ritardo è imputabile all'Amministrazione e non deriva da una sospensione giustificata da esigenze di tutela erariale.
- L'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 non costituisce necessariamente una disciplina esclusiva delle garanzie relative ai rimborsi IVA: può operare insieme all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923.
- Per valutare la spettanza degli interessi occorre verificare la legittimità, la durata e le ragioni concrete della sospensione, distinguendo il periodo di fermo giustificato dall'eventuale ritardo ingiustificato dell'Ufficio.
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