Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 4319 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Legittimità della sospensione degli interessi ex art. 69 comma 6 r.d. 2240/1923 ai rimborsi IVA - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la legittimità dell'applicazione dell'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923 ai rimborsi IVA, sostenendo in sostanza che la sospensione del pagamento potesse incidere sul diritto al rimborso e sul principio di neutralità dell'IVA. La questione riguardava, in particolare, la sospensione della maturazione degli interessi durante il periodo in cui il rimborso resta fermo per esigenze di tutela dell'interesse erariale.

La decisione

La sospensione è stata ritenuta legittima. L'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923 può concorrere con il sistema di garanzie previsto dall'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 ed è applicabile anche ai rimborsi IVA. La sospensione non elimina né nega il diritto al rimborso e non contrasta con la neutralità dell'imposta, ma incide soltanto temporaneamente sulla maturazione degli interessi. Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria e sono dovuti solo quando il ritardo nel pagamento sia imputabile all'Ufficio; pertanto, durante il periodo di sospensione legittima, gli interessi non maturano.

Norme richiamate

  • Art. 69, comma 6, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240

    La norma consente la sospensione del pagamento in presenza delle condizioni previste dalla disciplina contabile pubblica.

    La disposizione è applicabile anche ai rimborsi IVA e legittima la sospensione della maturazione degli interessi per tutto il periodo in cui il pagamento resta legittimamente sospeso.

  • Art. 38-bis, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Prevede uno specifico sistema di garanzie per i rimborsi IVA, volto a tutelare l'Erario dal rischio di restituzione di somme non dovute. Tale disciplina non esclude l'applicazione concorrente dell'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923.

Massime di principio

  • Nei rimborsi IVA, la presenza di una sospensione legittima del pagamento può impedire la maturazione degli interessi per il periodo di sospensione.
  • La sospensione degli interessi non equivale al diniego del rimborso: incide soltanto sul momento in cui gli interessi possono maturare.
  • Gli interessi sul rimborso IVA hanno natura moratoria; sono quindi dovuti soltanto se il ritardo è imputabile all'Amministrazione e non deriva da una sospensione giustificata da esigenze di tutela erariale.
  • L'art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972 non costituisce necessariamente una disciplina esclusiva delle garanzie relative ai rimborsi IVA: può operare insieme all'art. 69, comma 6, del r.d. n. 2240/1923.
  • Per valutare la spettanza degli interessi occorre verificare la legittimità, la durata e le ragioni concrete della sospensione, distinguendo il periodo di fermo giustificato dall'eventuale ritardo ingiustificato dell'Ufficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.