Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12648/2026 del 03/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di cui all'art. 640‑ter c.p. per aver ottenuto fraudolentemente le credenziali della persona offesa, accedendo al suo conto e trasferendo/ricaricando su una carta a lei intestata somme per complessivi circa Euro 9.900. Con ricorso in Cassazione la difesa censurava la sentenza impugnata per violazione del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, inversione dell'onere della prova e carenza di elementi costitutivi del reato, invocando l'assenza di competenze informatiche dell'imputata, la mancata ricostruzione tecnica della modalità del fatto, l'esistenza di terzi mai identificati (società torinesi) che avrebbero ingannato la vittima e fatto transitare le somme all'insaputa della ricorrente, il ritardo nella querela da parte dell'imputata e la voce maschile che avrebbe indotto in errore la vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità delle censure. Ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito che, mediante una valutazione unitaria e logica degli indizi, hanno ritenuto provato il concorso della ricorrente nel reato: elementi indicativi considerati includevano l'attivazione della carta a nome dell'imputata appena 5 giorni prima del fatto, il trasferimento immediato di circa metà della somma a due società pochi minuti dopo l'ultimo bonifico ricevuto dalla vittima, la querela presentata solo dopo la convocazione da parte delle forze dell'ordine, la parziale restituzione avvenuta solo dopo l'instaurazione del procedimento e la mancata reazione della ricorrente alle sollecitazioni bancarie di restituzione. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato la correttezza dell'applicazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e della valutazione indiziaria unitaria. A seguito della pronuncia è stata condannata la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640‑ter cod. pen.

    Il reato di frode informatica è stato applicato per il fatto di aver ottenuto e utilizzato le credenziali della vittima per accedere al conto e trasferire somme; la Corte ha ritenuto che la condotta possa risultare provata anche per via indiziaria quando gli elementi convergono in modo logico e unitario.

  • art. 533, comma 1, cod. proc. pen.

    Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stato ritenuto rispettato: la condanna è possibile quando le ricostruzioni alternative sono solo ipotesi remote, prive di riscontro fattuale nelle emergenze processuali.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Applicato il principio della valutazione unitaria della prova: il giudice deve valutare gli elementi nel loro insieme; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto tale valutazione in modo logico e coerente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la statuizione sulle spese e per l'irrogazione della somma alla Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La condanna per frode informatica può fondarsi anche su una compiuta valutazione indiziaria unitaria e convergente; non è sempre necessaria una ricostruzione tecnica completa del modus operandi se gli indizi concreti supportano la responsabilità.
  • Il criterio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non richiede l'eliminazione di tutte le ipotesi alternative astratte, ma che quelle alternative siano remote e prive di riscontro fattuale nelle emergenze processuali.
  • Elementi quali la tempestistica di attivazione di strumenti di pagamento, il rapido trasferimento di somme verso soggetti terzi, il comportamento processuale dell'imputato (es. presentazione tardiva della querela, mancata reazione a solleciti bancari, restituzioni solo dopo avvio del procedimento) costituiscono indici valorizzabili nella valutazione complessiva della colpevolezza.
  • La mera possibilità che soggetti terzi non identificati abbiano agito non esclude la responsabilità quando non vi siano elementi concreti che corroborino tale teoria alternativa; le ipotesi difensive speculative devono avere riscontro probatorio per incidere sulla decisione.
  • Il giudice di legittimità verifica principalmente la correttezza del procedimento valutativo dei giudici di merito (unitarietà, logica degli indizi, rispetto dei criteri probatori) e dichiara inammissibili i ricorsi che non pongono censure specifiche e ben fondate su tali profili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.