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Ordinanza

Ordinanza n. 16103/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento - dell'esito della prima prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare – Anno 2026 (Codice RN_MM_2026_3S), comunicato al ricorrente in data 21 aprile 2026 mediante pubblicazione nell’area privata del portale “Concorsi online” del Ministero della Difesa, con cui è stato attribuito il punteggio di 8/30 e il conseguente giudizio di “non idoneità”, con esclusione dalla valutazione della seconda prova scritta e dall’ulteriore iter concorsuale; -Del provvedimento di parziale diniego di accesso agli atti, implicito nella nota dell’Accademia Navale di Livorno prot. n. 0014470 del 21/05/2026, e del successivo silenzio-rigetto formatosi sulla reiterata istanza di accesso del 22/05/2026; -Di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi, per quanto di ragione, i verbali della Commissione esaminatrice (in particolare il verbale n. 6 del 19-20 marzo 2026 e relativi allegati, nella parte in cui non sono stati resi ostensibili), il decreto di nomina della Commissione esaminatrice, nonché, ove medio tempore adottata, della graduatoria finale del concorso; -Nonché, ove medio tempore intervenuti, degli atti di approvazione della graduatoria finale e di nomina dei vincitori, con riserva di proporre motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202607710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: esito della prima prova scritta del concorso per la nomina di 18 ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare, con punteggio di 8/30 e giudizio di non idoneità, nonché parziale diniego e silenzio-rigetto sull’istanza di accesso agli atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il candidato ha impugnato l’esito della prima prova scritta, comunicato il 21 aprile 2026, che gli ha attribuito 8/30 e determinato la sua esclusione dalla valutazione della seconda prova e dal prosieguo della procedura. Ha inoltre contestato il parziale diniego di accesso implicito nella nota dell’Accademia Navale del 21 maggio 2026 e il silenzio-rigetto sulla reiterata istanza del 22 maggio 2026. Con istanza proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. ha chiesto il verbale e il proprio elaborato, gli elaborati e i verbali di correzione dei candidati idonei, i criteri di valutazione e la graduatoria con i voti degli idonei. In camera di consiglio, preso atto del parziale soddisfacimento dell’istanza, ha insistito per l’accesso agli elaborati degli idonei, anche con i nominativi oscurati.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di accesso né il ricorso di annullamento. Ha ritenuto che il semplice oscuramento dei nomi non tutelasse adeguatamente gli autori delle prove, poiché gli elaborati a contenuto complesso potevano essere facilmente identificati tramite il numero assegnato. Ha quindi disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli autori degli elaborati richiesti, non coinvolti nel procedimento di accesso e non identificati nel giudizio, ordinando all’Accademia Navale di depositare entro venti giorni il solo elenco dei candidati idonei, con i rispettivi luoghi di residenza. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 9 dicembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    Vista l’istanza di accesso documentale proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., formulata con riferimento concorso, per titoli ed esami, per la nomina di 18 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare – Anno 2026 (Codice RN_MM_2026_3S), avente ad oggetto i seguenti atti: 1) verbale di correzione ed elaborato del sottoscritto; 2) verbali di correzione ed elaborati dei soli candidati risultati idonei; 3) scheda riportante i criteri di valutazione degli elaborati; 4) graduatoria riportante i voti dei singoli idonei;

    L’istanza di accesso documentale è proposta nel giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a.; l’ordinanza dispone un’integrazione istruttoria e del contraddittorio senza decidere ancora sull’ostensione degli elaborati degli idonei.

Massime di principio

  • Quando l’ostensione riguarda prove a contenuto complesso e gli autori possono essere identificati attraverso il numero assegnato agli elaborati, il mero oscuramento dei nominativi non è sufficiente a escludere un pregiudizio ai loro interessi; prima di decidere sull’accesso, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
  • Per consentire l’integrazione del contraddittorio nei confronti di autori di documenti non identificati nel giudizio, il giudice può ordinare all’amministrazione detentrice di depositare i nominativi e i luoghi di residenza dei soggetti interessati.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeConcorsi pubbliciAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenza
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela del terzo

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