Cassazione Civile, Ordinanza n. 18768/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso una cartella di pagamento per maggiore IRPEF, a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2014. Il contribuente aveva fruito della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia su un immobile poi acquistato da lui dalla madre, che aveva sostenuto le spese. Il ricorrente contestava la decisione della CTR che aveva negato la detrazione per mancato uso del bonifico cd. "parlante", deducendo violazione dell'art. 1, comma 3, del d.m. n. 41/1998 in correlazione con l'art. 16-bis d.P.R. n. 917/1986. Sosteneva che la detrazione fosse comunque spettante nonostante la forma di pagamento non conforme.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il motivo unico. Ha affermato che la normativa di settore richiede, per la detraibilità delle spese di ristrutturazione, il pagamento mediante bonifico bancario cd. "parlante", dal quale risultino causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Nel caso concreto, il contribuente non aveva fornito prova di avere rispettato tale modalità di pagamento e aveva prodotto solo fatture relative a costi non sufficientemente dimostrati come inerenti o pertinenti. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell'appello e, per conseguenza, ha rigettato il ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese, perché l'Agenzia si era limitata a un atto di resistenza senza controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Costituisce il presupposto del controllo formale della dichiarazione da parte dell'Ufficio.
art. 1, comma 3, d.m. 18 febbraio 1998, n. 41
"il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato"
Per fruire della detrazione occorre il pagamento tramite bonifico parlante contenente i dati richiesti dalla norma.
art. 16-bis d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
La detrazione per interventi di ristrutturazione è subordinata al rispetto delle modalità di pagamento previste dalla disciplina attuativa.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Richiamato per l'intervento dell'Amministrazione con mero atto di resistenza al fine di partecipare all'eventuale udienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Per beneficiare della detrazione fiscale per interventi di ristrutturazione edilizia è necessario dimostrare il pagamento delle spese mediante bonifico bancario conforme ai requisiti del cosiddetto bonifico parlante.
- L'onere di provare il rispetto delle condizioni formali e sostanziali richieste dalla normativa agevolativa grava sul contribuente che invoca la detrazione.
- La produzione di fatture, da sola, non è sufficiente se non consente di verificare l'inerenza delle spese e il rispetto della modalità di pagamento prescritta dalla legge.
- In presenza di una disposizione attuativa che impone una specifica modalità di pagamento per ottenere l'agevolazione, il mancato rispetto di tale forma legittima il recupero a tassazione del beneficio indebitamente fruito.
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