L.R. Umbria 9/2009
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Umbria n. 9/2009 aggiorna il testo unico forestale (l.r. 28/2001) su autorizzazioni, compensazioni ambientali, elenco delle ditte boschive, prevenzione incendi, piano regionale antincendi, materiale forestale di moltiplicazione e sanzioni. Prevede anche norme transitorie: entro 120 giorni va adeguato il regolamento attuativo e, nel frattempo, per i boschi cedui il limite massimo è fissato a 1 ettaro accorpato per proprietà.
Modifiche al testo unico regionale per le foreste dell’Umbria
Modificazioni al testo unico regionale per le foreste
La legge regionale Umbria 15 aprile 2009, n. 9 interviene sulla l.r. 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), aggiornandone varie disposizioni in materia di autorizzazioni forestali, compensazioni ambientali, iscrizione delle ditte boschive, antincendio boschivo, materiale forestale di moltiplicazione e sanzioni.
Autorizzazioni forestali e compensazioni ambientali
Le autorizzazioni per gli interventi forestali devono essere negate quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono il contenimento di rischi per la stabilità dei versanti, l’erosione, il denudamento del suolo o l’alterazione del regime delle acque, oppure quando risultano incompatibili con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile.
Per gli interventi previsti dal Piano urbanistico territoriale, quando ricadono nelle ipotesi richiamate dalla l.r. 27/2000, è imposto un obbligo di compensazione ambientale tramite:
- realizzazione di un imboschimento con relative cure colturali per i primi cinque anni;
- superficie compensativa pari a quella interessata dall’intervento;
- esecuzione a cura e spese del proponente, nel comune interessato o nei comuni limitrofi.
In alternativa è ammesso il versamento alla Regione di un contributo equivalente al costo presunto dell’imboschimento e delle cure colturali quinquennali, in un’unica soluzione oppure con pagamento del 50% prima del rilascio dell’autorizzazione o concessione e del restante 50% in cinque rate annuali. Le somme sono destinate a interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, con priorità agli imboschimenti. A garanzia dell’esecuzione è richiesta cauzione o garanzia fideiussoria.
Circolazione dei veicoli nei boschi
In deroga al divieto generale, è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati dalla norma regionale a:
- abitanti che vi dimorano;
- invalidi con ridotta capacità di deambulazione, purché il veicolo sia munito di apposito contrassegno.
Ditte boschive e requisiti di idoneità
Presso ciascun ente competente è istituito l’elenco delle ditte con sede legale nel relativo territorio, abilitate a eseguire utilizzazioni boschive per conto terzi o comunque su boschi non in possesso dell’esecutore.
L’elenco è articolato in tre fasce:
- fascia A: utilizzazione di qualsiasi estensione di bosco;
- fascia B: superfici inferiori a 10 ettari per singola proprietà;
- fascia C: superfici inferiori a 2 ettari per singola proprietà.
Il regolamento disciplina tenuta dell’elenco, iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca dell’idoneità, oltre al limite massimo stagionale entro il quale l’iscrizione non è necessaria per i boschi cedui.
Le ditte con sede in altre regioni possono operare previa presentazione di certificazione equivalente o di certificato di idoneità rilasciato dal competente ufficio forestale, oltre al rilascio dell’attestato di idoneità da parte dell’ente territoriale competente umbro.
Prevenzione incendi boschivi e direzione delle operazioni
In caso di incendio boschivo, devono essere effettuate comunicazioni immediate al Sindaco del Comune interessato quando l’incendio non sia controllabile con le forze di primo intervento. Se l’incendio può interessare aree di interfaccia tra strutture antropiche e aree rurali, la comunicazione va indirizzata anche a Sindaco, Prefetto e Sala Operativa Regionale della Protezione Civile.
Nei casi di incendi in situazione tipica di interfaccia, ove prevalga la tutela di vite umane e infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento spetta al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Se l’incendio minaccia sia soprassuoli di valore vegetazionale, ambientale e paesaggistico sia aree di interfaccia, e richiede l’intervento congiunto di Corpo Forestale dello Stato e Vigili del Fuoco, i due Corpi devono coordinarsi per razionalizzare gli interventi.
Piano regionale antincendi e procedure operative
Nel Piano regionale antincendi la previsione economico-finanziaria è sostituita dalla previsione della spesa complessiva, con riferimento alla spesa sostenuta nei tre anni precedenti.
Per l’attuazione del Piano, il dirigente del servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative, comprendenti analisi storica e statistica dei dati, schema base di operatività delle squadre delle Comunità montane, modello organizzativo, fabbisogni formativi, attività informative, previsioni economico-finanziarie e allegati grafici.
Materiale forestale di moltiplicazione e vivaistica
La disciplina della vivaistica forestale è aggiornata richiamando i principi del d.lgs. 386/2003 sulla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
Presso la Giunta regionale è istituito il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione. Le disposizioni non si applicano agli istituti universitari, agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione e ai centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale, limitatamente ai materiali usati esclusivamente per ricerca e sperimentazione.
Sanzioni amministrative
La legge rivede diverse sanzioni, tra cui quelle per:
- taglio, danneggiamento di piante o altri danni ai boschi in violazione del regolamento, nonché utilizzazioni senza iscrizione agli elenchi richiesti o commercializzazione difforme dei prodotti legnosi: sanzione pari dal doppio al quadruplo del valore delle piante, con obbligo di eseguire i lavori imposti dall’ente competente;
- attività o movimenti di terreno nei boschi e nei terreni vincolati idrogeologicamente senza autorizzazione o in contrasto con il regolamento: sanzione da 105 a 630 euro per ogni decara o frazione, e in alcuni casi da 25 a 50 euro per metro cubo movimentato o scavato;
- mancata osservanza delle modalità esecutive prescritte o lavori eseguiti senza preventiva comunicazione: sanzione da 105 a 630 euro;
- operazioni colturali o potature senza autorizzazione o in difformità: sanzione da 52 a 520 euro, raddoppiata per piante con diametro superiore a 31 cm a 1,30 m di altezza;
- violazioni sulle utilizzazioni stagionali previste dall’articolo 24: sanzione da 13 a 130 euro, elevata a 130 e 1.300 euro nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre;
- violazioni in materia di vivaistica: applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 386/2003.
Norma transitoria e adeguamento regolamentare
Il regolamento attuativo della l.r. 28/2001 deve essere adeguato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Fino all’entrata in vigore delle modifiche regolamentari, il limite massimo stagionale per l’utilizzazione dei boschi cedui, ai fini delle disposizioni richiamate, è fissato in un ettaro di superficie accorpata per singola proprietà.
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