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Legge

L.R. Umbria 6/2009

Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria

Normativa regionaleL.R. Umbria 6/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce il Centro per le pari opportunità della Regione Umbria, ne definisce organi, compiti, rapporti istituzionali e finanziamento. Prevede azioni positive, bilancio di genere, tutela contro le discriminazioni e la violenza di genere, con norme transitorie e abrogazione delle precedenti leggi regionali del 1987 e 1989. Le disposizioni finanziarie richiamano il 2009 e una spesa specifica per il 2011.

Istituzione del Centro per le pari opportunità e disciplina delle politiche di genere in Umbria

Istituzione del Centro per le pari opportunità e politiche di genere in Umbria

La legge disciplina l’organismo regionale di parità della Regione Umbria e le misure per promuovere la parità tra donne e uomini, prevenire le discriminazioni e favorire l’integrazione della dimensione di genere nelle politiche regionali. Regola inoltre struttura, organi, compiti, relazioni istituzionali e profili finanziari del Centro.

Finalità generali e principi di intervento

La Regione Umbria istituisce il Centro per le pari opportunità come organismo regionale di parità, con funzione di supporto al Consiglio regionale, alla Giunta e al Presidente nella rimozione delle discriminazioni tra i sessi e nella promozione delle politiche di genere. L’azione regionale mira al superamento delle discriminazioni dirette e indirette nei confronti delle donne e all’incremento della loro partecipazione alla vita politica, economica, sociale, culturale e civile, anche tramite l’inserimento della prospettiva di genere nella normativa e nell’azione programmatoria regionale.

Azioni positive e ambiti di intervento

La Regione, con il concorso del Centro, adotta azioni positive per la piena parità nella vita sociale, culturale, economica e politica. Gli interventi riguardano in particolare:

  • conciliazione tra lavoro, vita privata e familiare, con condivisione delle responsabilità familiari;
  • accesso delle donne al lavoro, alla formazione, alla progressione professionale e di carriera;
  • sensibilizzazione e diffusione di buone pratiche per modelli sociali non discriminatori;
  • inserimento femminile nella vita sociale e adeguate politiche dei servizi sociali;
  • presenza delle donne nei luoghi decisionali pubblici e privati, nelle assemblee elettive e negli incarichi di nomina regionale;
  • adozione e promozione della Carta europea per l’uguaglianza e la parità tra uomini e donne nella vita locale;
  • iniziative per l’occupazione femminile e per la riduzione del divario retributivo;
  • integrazione delle pari opportunità nei percorsi di istruzione e formazione;
  • sostegno all’imprenditorialità femminile;
  • prevenzione e contrasto della violenza di genere;
  • iniziative per l’integrazione delle donne migranti.

Bilancio di genere

La Regione promuove il bilancio di genere, da allegare al bilancio di previsione, come strumento di monitoraggio e valutazione dell’impatto delle politiche regionali sulla componente femminile. L’attività regionale deve tenere conto della diversa ricaduta delle politiche su donne e uomini.

Natura giuridica, organizzazione e funzionamento del Centro

Il Centro ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia gestionale, amministrativa, organizzativa e finanziaria nelle materie di competenza. Per le funzioni assegnate utilizza mezzi e personale messi a disposizione dalla Regione o da altre amministrazioni pubbliche e può avvalersi di esperti, istituti universitari e centri di ricerca pubblici o privati. La gestione deve ispirarsi a criteri di efficacia ed efficienza e il Centro adotta un regolamento interno organizzativo e contabile.

Compiti operativi del Centro

Il Centro svolge funzioni di analisi, proposta, vigilanza e supporto, tra cui:

  • indagini e ricerche sulle problematiche connesse alla differenza sessuale, anche con altri enti e organismi;
  • predisposizione di progetti in materia di parità e pari opportunità e supporto alla programmazione regionale;
  • vigilanza sull’applicazione delle leggi di parità e proposte di adeguamento della legislazione regionale;
  • pareri obbligatori su disegni di legge regionali, strumenti di programmazione e atti generali incidenti sulle politiche di genere, secondo le modalità previste dai regolamenti interni degli organi regionali;
  • informazione, consulenza e orientamento a favore delle donne;
  • azioni di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, anche tramite servizi dedicati in raccordo con la rete socio-sanitaria, includendo il Servizio Telefono Donna autorizzato dal Centro secondo la disciplina richiamata;
  • ogni altra iniziativa utile al perseguimento delle finalità di parità. Il Centro e le sue strutture hanno diritto ad accedere alle informazioni necessarie presso uffici regionali, enti, istituti e società a partecipazione regionale, con obbligo di riservatezza sui dati acquisiti.

Programmazione, documenti di attività e rendicontazione

Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, il programma triennale di attività del Centro con indicazione del fabbisogno finanziario. Ogni anno, entro il 1° settembre, il Centro presenta alla Giunta il piano annuale di attività e il bilancio preventivo approvati dall’Assemblea. Il conto consuntivo, con relazione sull’attività svolta, deve essere trasmesso alla Giunta entro il 15 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. La Giunta trasmette al Consiglio gli atti ricevuti.

Rapporti con enti, associazioni e partecipazione territoriale

Il Centro funge da riferimento per soggetti pubblici e privati, in particolare comuni, province, sindacati, associazioni di categoria e associazioni o gruppi femminili, svolgendo informazione, consulenza, promozione culturale e verifica, in collaborazione con la consigliera o il consigliere di parità regionale, sull’applicazione delle norme di parità nel lavoro e sulle condizioni di impiego delle donne. Collabora inoltre con gli organismi regionali, interregionali, nazionali ed europei che operano per la parità. Il Centro, d’intesa con il Presidente della Giunta o un suo delegato, convoca almeno annualmente l’assemblea regionale composta dalle associazioni e dai movimenti femminili iscritti all’Elenco e dai rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali, dei lavoratori e delle forze politiche. Inoltre invia annualmente una relazione sull’attuazione delle politiche di genere e sullo stato degli obiettivi di parità e pari opportunità al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta e ai componenti dell’assemblea regionale.

Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili

È istituito presso il Centro l’Elenco regionale delle associazioni e dei movimenti femminili, utilizzato anche per la convocazione dell’assemblea regionale. La gestione è affidata al responsabile del Centro, che cura aggiornamenti e cancellazioni. Possono iscriversi le associazioni e i movimenti femminili che, nel proprio statuto o atto costitutivo, prevedano finalità coerenti con la legge. L’Elenco è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Organi del Centro e composizione dell’Assemblea

Gli organi del Centro sono l’Assemblea, il Presidente e il Revisore dei conti. L’Assemblea è composta da venti membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a 13, scelti tra persone con riconosciute esperienze e competenze culturali, sociali, giuridiche, economiche, scientifiche e politiche sulla condizione femminile. Le candidature sono raccolte nei novanta giorni precedenti il rinnovo, su proposta di organizzazioni sindacali, categorie economiche, partiti e associazioni e movimenti femminili iscritti nell’Elenco. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Fanno parte di diritto dell’Assemblea le consigliere e i consiglieri regionali e provinciali di parità effettivi. L’Assemblea dura fino alla scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale e continua ad operare fino alla nuova elezione, che deve avvenire entro 120 giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. I componenti sono rieleggibili una sola volta.

Funzionamento dell’Assemblea e ufficio di presidenza

L’Assemblea si riunisce ordinariamente almeno ogni due mesi e può riunirsi anche fuori sede. La convocazione può essere richiesta da almeno un terzo dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. L’Assemblea approva il piano annuale di attività, il bilancio e il conto consuntivo con la relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del piano precedente. Nella prima seduta, convocata dal Presidente della Giunta entro 30 giorni dal decreto di nomina, l’Assemblea elegge il proprio Ufficio di presidenza, composto da Presidente, due vicepresidenti e due segretari. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta, mentre vicepresidenti e segretari sono eletti con voto limitato a uno. L’Ufficio di presidenza è rinnovato a metà legislatura e i componenti sono riconfermabili. Il Presidente rappresenta il Centro, convoca e presiede l’Assemblea e coordina i lavori; l’Ufficio di presidenza cura l’attuazione delle decisioni, i rapporti con gli organi regionali e con l’esterno, la gestione del bilancio e ogni altra funzione prevista dal regolamento interno.

Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è eletto dal Consiglio regionale. Vigila sulla regolarità amministrativa e contabile del Centro, verifica la conformità del bilancio preventivo e del conto consuntivo alle norme di legge, presenta annualmente alla Giunta una relazione sull’andamento amministrativo e contabile da allegare al conto consuntivo e partecipa alle sedute dell’Assemblea. È previsto un compenso di presenza pari a trenta euro.

Responsabile del Centro e indennità

La Regione nomina il responsabile del Centro secondo la normativa regionale vigente. Il responsabile assiste gli organi del Centro e cura la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa secondo le indicazioni dell’Ufficio di presidenza. Propone al Presidente il piano annuale di attività, il bilancio di previsione e il conto consuntivo con la relazione sull’attività svolta, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. Ai componenti dell’Assemblea spetta un’indennità di presenza pari allo 0,50 per cento dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali; per vicepresidenti e segretari l’importo è aumentato del 30 per cento, mentre al Presidente spetta un’indennità mensile pari all’8 per cento dell’indennità mensile di carica dei consiglieri regionali. Sono inoltre previsti rimborsi spese di viaggio e di partecipazione per i non residenti nel capoluogo e per la partecipazione a incontri, convegni e seminari in rappresentanza del Centro.

Regime transitorio

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale deve procedere all’elezione dell’Assemblea secondo le nuove regole. Gli organi del Centro in carica alla data di entrata in vigore restano in funzione fino all’insediamento dei nuovi organi. Per la prima elezione dell’Assemblea, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale raccoglie le candidature dalle organizzazioni sindacali, categorie economiche, partiti e associazioni e movimenti femminili presenti e operanti a livello regionale.

Abrogazioni e disciplina finanziaria

Sono abrogate la legge regionale 18 novembre 1987, n. 51, e la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 45. Per l’esercizio 2009 la copertura finanziaria è assicurata mediante le risorse disponibili nella unità previsionale di base “Azioni per le pari opportunità” già previste nel bilancio 2009 per il finanziamento della precedente legge del 1987. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 2 è autorizzata per l’anno 2011 una spesa di 30.000 euro. Per gli anni 2010 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

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