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Sentenza

Sentenza del 14/12/2021 n. 39975 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di sanzioni amministrative irrogate per errata indicazione del valore della merce importata dalla Cina (anno 2011). L'Agenzia contestava una sottofatturazione rilevata tramite banca dati comparativa e ha ritenuto lo spedizioniere, in solido con l'importatore, responsabile per inesattezze nella dichiarazione doganale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente e confermato che lo spedizioniere in rappresentanza diretta può essere ritenuto responsabile in solido quando abbia fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione doganale e fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza della loro inesattezza. La Corte ha ritenuto che l'Amministrazione abbia assolto l'onere probatorio mediante il riscontro di un 'non trascurabile' scostamento tra valore dichiarato e valore accertato sulla banca dati, mentre il ricorrente non ha fornito prove concrete di scusabilità o della diligenza adottata. Inoltre la Corte ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, confermando che l'organo legittimato passivo è l'Agenzia delle Dogane. Sul profilo del contraddittorio amministrativo, la Corte ha ritenuto infondata la censura: il mancato contraddittorio preventivo non conduce automaticamente all'annullamento dell'atto se non dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)

    art. 5, art. 16, art. 201, art. 244, art. 245

    Il CDC distingue la rappresentanza diretta da quella indiretta; la responsabilità del dichiarante è centrale. L'art. 201 comma 3 secondo periodo consente di ritenere responsabile il rappresentante diretto solo se ha fornito i dati necessari alla dichiarazione ed era o doveva essere a conoscenza della loro erroneità. Gli artt. relativi al contenzioso rinviano al diritto nazionale per modalità di contraddittorio e sospensioni secondo quanto interpretato dalla Corte UE.

  • Legge n. 213 del 2000

    Introduce l'obbligo per gli spedizionieri rappresentanti diretti di controllare regolarità, veridicità e completezza dei dati e responsabilizza solidalmente il rappresentante diretto se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza dell'erroneità dei dati forniti.

  • D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300

    Ha trasferito alle agenzie fiscali rapporti e competenze del Ministero, ragion per cui nei giudizi tributari per materie doganali l'organo legittimato passivo è l'Agenzia delle Dogane, non il Ministero.

  • D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374

    Disciplina le procedure amministrative/contestative in materia doganale e il sistema dei ricorsi amministrativi che assicura un contraddittorio 'anticipato'; la Corte ha comunque precisato che la mancata audizione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto se non provato il concreto pregiudizio.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997

    Citato nel ricorso come riferimento all'autore mediato; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente nel contesto della normativa doganale specifica richiamata.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. doganale)

    Norme sui procedimenti amministrativi interni (ricorso gerarchico, produzione di documenti e prove) che consentivano la fase di contraddittorio preventiva. La Corte ha richiamato il sistema come presidio del contraddittorio amministrativo nella materia.

  • Codice civile

    art. 2729, art. 1176 comma 2

    Art. 2729 ammesso l'uso di presunzioni per l'onere probatorio dell'Amministrazione; art. 1176 comma 2 fissa il parametro della diligenza professionale richiesta allo spedizioniere che, se dimostrata, può liberarlo dalla responsabilità.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere in rappresentanza diretta non è automaticamente responsabile per inesattezze della dichiarazione predisposta dall'importatore: la responsabilità solidale sorge se lo spedizioniere ha fornito dati o documenti necessari alla dichiarazione e ne conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'inesattezza.
  • L'Amministrazione doganale ha l'onere di provare la conoscenza o la ragionevole conoscibilità dell'erroneità da parte dello spedizioniere; tale prova può essere anche presuntiva e basata su elementi oggettivi, come significativi scostamenti riscontrati nelle banche dati comparate.
  • Una volta che l'Amministrazione dimostri tale conoscenza o conoscibilità, grava sullo spedizioniere l'onere di provare di avere adempiuto agli obblighi di diligenza professionale (art. 1176 c.c.) e la possibile scusabilità dell'errore mediante fatti concreti.
  • Il mancato contraddittorio amministrativo preventivo non rende automaticamente invalido l'atto doganale: la violazione rileva solo se è provato un concreto pregiudizio del diritto di difesa che avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Nei ricorsi va chiamato in giudizio l'ente legittimato passivo corretto (Agenzia delle Dogane), non il Ministero, in virtù della delega delle competenze alle agenzie.
  • In situazioni analoghe, il contribuente/spedizioniere dovrebbe conservare e produrre prova delle verifiche effettuate sui documenti dell'importatore, delle indagini fatte sulla congruità dei valori e delle ragioni che giustificano la fiducia nella correttezza dei dati; l'assenza di elementi concreti di difesa favorisce la conferma delle sanzioni.

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