Circolare numero 200 del 14-9-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna i criteri di determinazione del tetto massimo dei trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema retributivo per gli iscritti ai fondi elettrici e telefonici. Dopo aver richiamato le precedenti circolari e le norme di armonizzazione, recepisce i chiarimenti del Ministero del lavoro del 11 giugno 1998: il limite non va calcolato solo sulla retribuzione della quota B, ma tenendo conto in modo proporzionale anche della quota A e delle diverse basi retributive, fino al raggiungimento delle percentuali massime previste (88% per il fondo elettrici e 90% per il fondo telefonici, oltre al riferimento all’80% AGO). La circolare dispone la riliquidazione automatica delle pensioni già liquidate, con verifica delle posizioni debitorie pregresse prima di erogare eventuali conguagli a credito, e allega esempi di calcolo e un fac-simile di comunicazione agli interessati.
Nuovi criteri per il limite massimo delle pensioni retributive dei fondi elettrici e telefonici
Fondi elettrici e telefonici: nuovi criteri per il limite delle pensioni retributive
La circolare interviene sul calcolo del limite massimo dei trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema retributivo per gli iscritti ai fondi elettrici e telefonici. Essa recepisce i chiarimenti ministeriali e modifica l’impostazione seguita nelle prime applicazioni, ritenuta suscettibile di produrre tagli eccessivi o non coerenti con il sistema di calcolo delle quote di pensione.
Quadro normativo e precedenti istruzioni
La disciplina è ricondotta alle norme di armonizzazione introdotte dal d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562, per il fondo elettrici, e dal d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 658, per il fondo telefonici. La circolare richiama inoltre le precedenti istruzioni INPS già dedicate alla materia: n. 41 del 22 febbraio 1997, n. 94 del 17 aprile 1997, n. 190 del 30 agosto 1997 e n. 213 del 30 ottobre 1997.
Limite massimo del trattamento pensionistico
La circolare ribadisce il principio secondo cui l’importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il metodo retributivo non può superare il più favorevole tra i limiti previsti dalla normativa di ciascun fondo e il limite determinato con riferimento all’AGO.
Per il fondo elettrici il confronto è tra:
- 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
- 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all’art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Per il fondo telefonici il confronto è tra:
- 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme dell’AGO;
- 90% della retribuzione pensionabile considerata ai fini del calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel fondo anteriormente al 1 gennaio 1996.
Correzione del criterio applicativo
In origine, per applicare questi parametri, la retribuzione considerata era quella utilizzata per determinare la sola quota B di pensione. La circolare evidenzia però che, in fase di prima attuazione, tale impostazione poteva produrre riduzioni sensibili e, in alcuni casi, importi persino inferiori rispetto al calcolo basato sulle sole anzianità maturate prima del 1 gennaio 1993.
Il Ministero del lavoro, con nota dell’11 giugno 1998, ha quindi chiarito che il tetto percentuale di rendimento deve essere individuato tempo per tempo, tenendo conto delle diverse basi retributive utilizzate per il calcolo delle quote anteriori al 31 dicembre 1995. La conseguenza operativa è che, per determinare il limite, non si deve fare riferimento alla sola quota B, ma anche alla quota A, con computo proporzionale delle rispettive retribuzioni pensionabili.
Modalità di calcolo del nuovo limite
Il nuovo criterio richiede di valutare, sia per il fondo elettrici sia per il fondo telefonici e sia con riferimento al fondo stesso sia con riferimento all’AGO, le retribuzioni pensionabili relative alle quote A e B in misura proporzionale alle anzianità maturate:
- fino al 31 dicembre 1992;
- dal 1 gennaio 1993, entro l’anzianità massima computabile ai fini pensionistici.
In pratica, il limite di importo viene soggettivizzato mediante la sommatoria delle basi retributive riferite alle varie aliquote di rendimento imputate al lavoratore, fino a raggiungere la percentuale massima prevista dalla normativa del fondo o dell’AGO.
Riliquidazione automatica delle pensioni già in pagamento
Le pensioni già liquidate saranno rideterminate automaticamente sulla base dei nuovi criteri. Per tale ricalcolo l’Istituto potrà utilizzare anche la retribuzione pensionabile della quota A, già disponibile e determinata secondo le regole specifiche di ciascun fondo.
Per la componente relativa alla retribuzione pensionabile AGO la circolare precisa che seguiranno ulteriori istruzioni, poiché i dati necessari non sono ancora disponibili.
Recupero delle posizioni debitorie e conguagli
La circolare richiama il fatto che, nella ricostituzione effettuata il 24 luglio 1997, in base al messaggio n. 19387 del 4 agosto 1997, non erano state recuperate le somme risultate a debito, proprio in attesa dei chiarimenti ministeriali.
Prima di procedere al pagamento di eventuali conguagli a credito derivanti dalla nuova ricostituzione automatica, le sedi devono quindi:
- verificare la posizione debitoria di ciascun pensionato;
- sistemare la relativa posizione contabile;
- procedere, se del caso, alla detrazione degli importi indebitamente percepiti in precedenza dagli arretrati spettanti.
Esempi di calcolo e comunicazione ai pensionati
La circolare allega due esempi pratici di calcolo:
- allegato 1, relativo al fondo elettrici;
- allegato 2, relativo al fondo telefonici.
Gli esempi confrontano il metodo precedente, fondato sulla sola quota B, con il nuovo criterio che considera proporzionalmente le quote A e B, mostrando come cambino i limiti e quale importo debba essere posto in pagamento.
È inoltre allegato un fac-simile di comunicazione da inviare ai pensionati interessati. La lettera informa del ricalcolo della pensione a seguito dei nuovi chiarimenti ministeriali e comunica che l’eventuale indebito pregresso, non recuperato nella precedente ricostituzione, sarà portato in detrazione dalle somme dovute a titolo di arretrati.
Punti principali
Quadro normativo richiamato
La circolare richiama le precedenti istruzioni INPS (circolari n. 41 del 22 febbraio 1997, n. 94 del 17 aprile 1997, n. 190 del 30 agosto 1997 e n. 213 del 30 ottobre 1997) e le norme di armonizzazione introdotte dal d.lgs. 16 settembre 1996, n. 562 per il fondo elettrici e dal d.lgs. 4 dicembre 1996, n. 658 per il fondo telefonici.
Regola originaria del limite massimo
Per entrambi i fondi il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il metodo retributivo non può superare il più favorevole tra due importi: l’80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme AGO e, rispettivamente, l’88% della retribuzione pensionabile per il fondo elettrici o il 90% della retribuzione pensionabile per il fondo telefonici, secondo i criteri speciali previsti dai decreti.
Nuovo criterio di determinazione del tetto
A seguito dei chiarimenti del Ministero del lavoro dell’11 giugno 1998, il limite percentuale di rendimento deve essere individuato "tempo per tempo", tenendo conto delle diverse basi retributive utilizzate per il calcolo delle quote di pensione anteriori al 31 dicembre 1995. Non va quindi considerata solo la retribuzione della quota B, ma anche quella della quota A, in misura proporzionale alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1992 e dal 1 gennaio 1993 in poi, entro l’anzianità massima computabile.
Effetti operativi sulla riliquidazione
Le pensioni già liquidate devono essere rideterminate automaticamente secondo i nuovi criteri, utilizzando anche la retribuzione pensionabile della quota A già disponibile e riferita al metodo di calcolo proprio di ciascun fondo. Per la componente di retribuzione pensionabile AGO la circolare rinvia a successive istruzioni, poiché i relativi dati non sono ancora disponibili.
Gestione delle posizioni debitorie pregresse
Per le pensioni da riliquidare automaticamente, gli uffici devono verificare la situazione debitoria dei singoli pensionati prima di pagare eventuali conguagli a credito, sistemando la relativa posizione contabile. Viene richiamato che, nella ricostituzione del 24 luglio 1997, gli importi a debito non erano stati recuperati in attesa dei chiarimenti ministeriali.
Esemplificazioni e comunicazione agli interessati
Sono allegati esempi di calcolo per il fondo elettrici e per il fondo telefonici, con confronto tra il metodo precedente e il nuovo criterio di determinazione del limite. È inoltre allegato un fac-simile di lettera da inviare ai pensionati interessati, nel quale si comunica il ricalcolo della pensione e l’eventuale detrazione dell’indebito pregresso dagli arretrati spettanti.
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