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Circolare

Circolare numero 203 del 24-9-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’applicazione dell’art. 16 della legge n. 196/1997 all’apprendistato in agricoltura, indicando requisiti soggettivi, limiti di età, durata, trattamento retributivo e condizioni per l’assunzione. Fornisce inoltre le istruzioni per la denuncia contributiva tramite DMAG, i codici da utilizzare, le modalità di regolarizzazione dei rapporti instaurati prima del CCNL del 10 luglio 1998 e i termini per la presentazione delle dichiarazioni pregresse, con applicazione degli interessi al tasso legale. Vengono infine richiamati i benefici contributivi spettanti, compresa la loro eventuale proroga in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine dell’apprendistato.

Apprendistato nel settore previdenziale agricolo: istruzioni normative, operative e regolarizzazione del pregresso

Apprendistato nel settore previdenziale agricolo: disciplina, adempimenti e regolarizzazione

La circolare n. 203 del 24 settembre 1998 fornisce le istruzioni applicative dell’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 in materia di apprendistato nel settore agricolo. Il documento coordina la nuova disciplina con il quadro normativo previgente, chiarendo requisiti soggettivi, limiti numerici, durata del rapporto, benefici contributivi e modalità di denuncia all’INPS.

Quadro normativo e ambito di applicazione

L’art. 16 della legge n. 196/1997 ha introdotto rilevanti innovazioni nell’istituto dell’apprendistato, incidendo su:

  • campo di applicazione,
  • limiti di età,
  • durata dell’apprendistato.

Con l’estensione dell’istituto a tutti i settori produttivi, anche i datori di lavoro agricoli possono assumere apprendisti. La circolare precisa che le modifiche sono operative dal 19 luglio 1997, data di entrata in vigore della legge, e restano applicabili fino all’approvazione della nuova disciplina organica delegata al Governo.

Per il settore agricolo continua a trovare applicazione la disciplina generale dell’apprendistato richiamata dalla circolare, cioè la legge 19 maggio 1955, n. 25, come modificata e integrata dalle successive leggi n. 706/1956, n. 424/1968 e n. 56/1987, oltre al relativo regolamento di esecuzione.

Limiti di età e condizioni soggettive

Nel settore agricolo possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani:

  • di età non inferiore a 16 anni;
  • di età non superiore a 24 anni;
  • di età non superiore a 26 anni nelle aree individuate negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993.

I limiti di età sono ulteriormente elevati di due anni nel caso in cui il giovane assunto sia portatore di handicap.

La circolare segnala inoltre che per i contratti conclusi a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge il mantenimento dei benefici contributivi è subordinato alla partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi, secondo quanto richiamato dalla circolare ministeriale 16 luglio 1998, n. 93.

Durata del rapporto e trattamento retributivo

In applicazione del CCNL degli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 10 luglio 1998, vengono disciplinati gli aspetti rimessi alla contrattazione collettiva:

  • la durata massima del rapporto è fissata in 24 mesi per la seconda area professionale;
  • la durata massima del rapporto è fissata in 48 mesi per la prima area professionale.

Quanto alla retribuzione, gli apprendisti percepiscono una percentuale del salario contrattuale corrispondente alle mansioni svolte, nella misura di:

  • 70% per il primo terzo della durata complessiva;
  • 80% per il secondo terzo;
  • 90% per l’ultimo terzo.

Requisiti per l’assunzione e limiti numerici

L’assunzione con chiamata diretta dell’apprendista è subordinata a precise condizioni.

In primo luogo devono essere rispettati i limiti numerici fissati dalla legge. L’art. 2 della legge n. 25/1955, come modificato dalla legge n. 424/1968, prevede che il numero degli apprendisti non possa essere superiore al numero dei lavoratori qualificati o specializzati alle dipendenze dello stesso imprenditore. La circolare precisa che, in applicazione del CCNL del 10 luglio 1998, l’imprenditore agricolo non può assumere apprendisti in numero superiore ai lavoratori inquadrati nella prima e seconda area professionale.

È inoltre richiamato l’art. 21, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, secondo cui, in caso di assenza di lavoratori con tali qualifiche o di loro presenza in numero inferiore a tre, l’imprenditore può assumere apprendisti fino a tre unità.

L’assunzione richiede poi:

  • il rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione provinciale del lavoro, già Ispettorato provinciale del lavoro;
  • una visita sanitaria preventiva che accerti l’idoneità fisica del giovane al lavoro per il quale viene assunto.

Benefici contributivi e importi

La circolare evidenzia la presenza di incentivi specifici per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato.

La contribuzione dovuta è indicata come segue:

  • per il 1997: lire 5.200 settimanali a carico del datore di lavoro e 3,54% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore, di cui 3,04% IVS e 0,50% SSN;
  • per il 1998: lire 5.030 settimanali a carico del datore di lavoro e 3,54% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore, solo IVS;
  • per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e iniziato prima del 1° ottobre 1997: lire 5.270 settimanali a carico del datore di lavoro e 3,54% IVS a carico del lavoratore.

Se al termine dell’apprendistato il lavoratore viene assunto con rapporto a tempo indeterminato, i benefici contributivi sono riconosciuti per un ulteriore anno.

La circolare precisa infine che, in attesa degli ulteriori interventi attuativi, devono continuare a essere riconosciute tutte le agevolazioni contributive attualmente previste in favore degli apprendisti.

Denuncia contributiva e istruzioni DMAG

I datori di lavoro agricoli, una volta ottenuta l’autorizzazione, devono attenersi alle disposizioni dell’art. 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608. In particolare, devono allegare al foglio registro d’impresa da inviare all’INPS copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Le assunzioni di apprendisti vanno dichiarate mediante il modello DMAG della denuncia trimestrale della manodopera, utilizzando la dichiarazione contraddistinta dal codice 2 nella prima casella del campo "tipo denuncia" dei quadri A e C.

Nel foglio DMAG/D, quadro B, devono essere riportati i dati anagrafici e contributivi dell’apprendista. La circolare elenca i campi da compilare, tra cui:

  • numero d’ordine;
  • numero progressivo pagina registro d’impresa;
  • codice fiscale;
  • categoria;
  • qualifica o parametro;
  • data assunzione e data cessazione;
  • cognome e nome;
  • data di nascita;
  • sesso;
  • provincia e comune di nascita;
  • comune di residenza;
  • CAP;
  • zona tariffaria;
  • tipo contratto;
  • tipo retribuzione;
  • giornate;
  • retribuzioni;
  • accantonamenti.

Nel campo "tipo contratto" vanno indicati i codici:

  • 03: operaio apprendista;
  • 08: operaio apprendista extracomunitario.

Per il quadro D del foglio DMAG/R occorre seguire le istruzioni della circolare n. 64 del 17 marzo 1998, relative al riepilogo dei dati occupazionali e retributivi. Se il lavoratore, terminato il periodo di apprendistato, viene assunto a tempo indeterminato per usufruire dell’ulteriore periodo di beneficio contributivo, il datore di lavoro deve compilare il DMAG secondo le istruzioni della circolare n. 64/1998, indicando nel campo "tipo contratto" i codici dell’apprendistato.

Regolarizzazione dei rapporti pregressi

Per i rapporti di apprendistato instaurati in applicazione della legge n. 196/1997 nel periodo compreso tra il 19 luglio 1997 e la data della circolare, ma prima della stipula del CCNL del 10 luglio 1998, i dati occupazionali e retributivi degli apprendisti devono essere dichiarati con un modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso.

I modelli compilati devono riportare nella seconda casella del campo "tipo denuncia":

  • V, se il datore di lavoro ha già presentato dichiarazione di manodopera per il trimestre a cui si riferisce;
  • P, se per il trimestre di competenza non è stata presentata alcuna dichiarazione.

Termini di presentazione e interessi

In applicazione della circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, i datori di lavoro possono presentare la dichiarazione trimestrale degli apprendisti entro il 25 gennaio 1999, coincidente con la scadenza per la dichiarazione della manodopera agricola occupata nel quarto trimestre 1998. Entro lo stesso termine devono essere presentate anche le dichiarazioni relative ai periodi occupazionali pregressi.

Sul contributo dovuto si applicano interessi calcolati al tasso legale. Per i versamenti riferiti ai periodi pregressi gli interessi sono determinati tenendo conto della scadenza di versamento di ciascun trimestre.

La circolare specifica inoltre, per le dichiarazioni presentate congiuntamente a quella del quarto trimestre, i periodi di applicazione degli interessi per gli apprendisti occupati nei trimestri dal terzo trimestre 1997 al terzo trimestre 1998, con pagamento tramite mod. F24 entro il 15 del mese indicato.

Punti principali

Ambito di applicazione e disciplina normativa

L’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha esteso l’apprendistato a tutti i settori produttivi, rendendolo applicabile anche all’agricoltura. La circolare richiama la disciplina previgente e le norme di riferimento (legge n. 25/1955, legge n. 706/1956, legge n. 424/1968, legge n. 56/1987 e regolamento di esecuzione), in attesa della nuova disciplina organica delegata al Governo. Le innovazioni riguardano in particolare campo di applicazione, limiti di età e durata del rapporto.

Limiti di età e destinatari

Nel settore agricolo possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24 anni, elevati a 26 anni nelle aree rientranti negli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n. 2081 del 20 luglio 1993. I limiti di età sono ulteriormente aumentati di due anni per i giovani portatori di handicap. Le disposizioni sono operative dal 19 luglio 1997, data di entrata in vigore della legge n. 196/1997.

Durata e trattamento economico

In applicazione del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998, la durata massima dell’apprendistato è fissata in 24 mesi per la seconda area professionale e in 48 mesi per la prima area professionale. La retribuzione degli apprendisti è determinata in misura pari al 70%, 80% e 90% del corrispondente salario contrattuale per le mansioni svolte, con progressione riferita a ciascun terzo della durata complessiva del contratto.

Condizioni per l’assunzione e limiti numerici

L’assunzione diretta dell’apprendista richiede il rispetto dei limiti numerici di legge: il numero degli apprendisti non può superare quello dei lavoratori qualificati o specializzati alle dipendenze dello stesso imprenditore. In base al contratto collettivo, l’imprenditore agricolo non può assumere apprendisti in numero superiore ai lavoratori inquadrati nella prima e seconda area professionale. Se mancano lavoratori con tali qualifiche o se sono presenti in numero inferiore a tre, l’imprenditore può assumere fino a tre apprendisti. L’assunzione è inoltre subordinata al rilascio dell’autorizzazione da parte della Direzione provinciale del lavoro e deve essere preceduta da visita sanitaria di idoneità fisica.

Benefici contributivi e condizioni di conservazione

La circolare richiama particolari incentivi contributivi per l’instaurazione dei rapporti di apprendistato. La contribuzione è indicata, per il 1997 e il 1998, in misura fissa settimanale a carico del datore di lavoro e percentuale sulla retribuzione imponibile a carico del lavoratore. È previsto un ulteriore anno di benefici contributivi se, al termine dell’apprendistato, il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato. Per i contratti conclusi a decorrere da un anno dall’entrata in vigore della legge, il riconoscimento dei benefici è subordinato alla partecipazione del lavoratore alle iniziative di formazione esterna all’azienda previste dai contratti collettivi. La circolare precisa inoltre che, in attesa di ulteriori interventi attuativi, continuano a essere riconosciute tutte le agevolazioni contributive attualmente previste per gli apprendisti.

Misure contributive indicate

Per il 1997 la contribuzione è pari a lire 5.200 settimanali a carico del datore di lavoro e al 3,54% della retribuzione imponibile a carico del lavoratore, di cui 3,04% IVS e 0,50% SSN. Per il 1998 è pari a lire 5.030 settimanali a carico del datore di lavoro e al 3,54% a carico del lavoratore, solo IVS. Per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare e iniziato prima del 1 ottobre 1997, la contribuzione è pari a lire 5.270 settimanali e 3,54% IVS a carico del lavoratore.

Istruzioni operative per la denuncia DMAG

I datori di lavoro agricoli in possesso dell’autorizzazione devono seguire l’art. 9-bis della legge n. 608/1996 e allegare al foglio registro d’impresa inviato all’INPS copia dell’autorizzazione rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro. I dati occupazionali degli apprendisti vanno dichiarati con il modello DMAG della denuncia trimestrale della manodopera, utilizzando nel campo "tipo denuncia" il codice 2 nella prima casella dei quadri A e C. Nel foglio DMAG/D, quadro B, devono essere compilati i campi anagrafici, occupazionali e contributivi dell’apprendista. Nel campo "tipo contratto" vanno usati i codici 03 per operaio apprendista e 08 per operaio apprendista extracomunitario.

Compilazione del quadro D e richiamo alla circolare n. 64/1998

Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R occorre seguire le istruzioni già previste dalla circolare n. 64 del 17 marzo 1998 per il riepilogo dei dati occupazionali e retributivi. Se, concluso il periodo di apprendistato, il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato per fruire dell’ulteriore periodo di benefici contributivi, il datore di lavoro deve compilare il DMAG secondo le istruzioni della citata circolare n. 64/1998, indicando nel campo "tipo contratto" i codici dell’apprendistato.

Regolarizzazione del pregresso

Per i rapporti di apprendistato instaurati in applicazione della legge n. 196/1997 tra il 19 luglio 1997 e la data della circolare, ma prima della stipula del CCNL, i dati occupazionali e retributivi devono essere dichiarati mediante un modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso. Nei modelli già presentati va indicata nella seconda casella del campo "tipo denuncia" la sigla V; se per il trimestre non è stata presentata alcuna denuncia, va indicata la sigla P.

Termini di presentazione e calcolo degli interessi

In applicazione della circolare n. 292 del 23 dicembre 1993, le dichiarazioni trimestrali degli apprendisti possono essere presentate entro il 25 gennaio 1999, termine di scadenza per la denuncia della manodopera agricola occupata nel quarto trimestre 1998. Entro la stessa data devono essere presentate anche le dichiarazioni relative ai periodi occupazionali pregressi. Sul contributo dovuto si applicano interessi al tasso legale, calcolati tenendo conto delle diverse scadenze di versamento per ciascun trimestre. Per le dichiarazioni presentate congiuntamente a quella del quarto trimestre, la circolare indica i periodi di decorrenza degli interessi per i trimestri dal terzo trimestre 1997 al terzo trimestre 1998, con pagamento tramite mod. F24 entro il 15 del mese indicato.

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