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Circolare

Circolare numero 202 del 23-9-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che la condizione dei licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’assunzione, prevista per lo sgravio capitario ex art. 4, comma 17, legge n. 449/1997, non si applica alle imprese che operano con cicli stagionali e che interrompono l’attività per fine ciclo produttivo, con conseguente cessazione dei rapporti e nuove assunzioni alla ripresa del ciclo. Vengono confermate le istruzioni già date per la generalità delle imprese, ma per quelle stagionali viene riconosciuto il beneficio anche in presenza di licenziamenti collegati alla normale conclusione del ciclo. La circolare indica inoltre le modalità operative per il conguaglio su DM10/2, il codice da utilizzare per le regolarizzazioni pregresse e il termine per effettuare gli adempimenti.

Sgravio capitario ex art. 4, comma 17, legge n. 449/1997 per aziende a ciclo stagionale

Sgravio capitario per le aziende a ciclo stagionale ex art. 4, comma 17, legge n. 449/1997

La circolare interviene a chiarire l’applicazione del beneficio contributivo previsto dall’art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con specifico riguardo alle imprese che operano a ciclo stagionale. L’obiettivo è precisare quando la condizione dei licenziamenti nei dodici mesi precedenti l’assunzione non osti al riconoscimento dello sgravio capitario.

Quadro normativo e richiamo alle istruzioni precedenti

La disciplina riguarda lo sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over. La circolare richiama le precedenti istruzioni contenute nella circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, che avevano già regolato l’accesso al beneficio per la generalità delle imprese destinatarie dell’agevolazione.

Imprese stagionali e irrilevanza dei licenziamenti connessi al ciclo produttivo

L’Istituto evidenzia che la situazione delle imprese operanti a cicli stagionali è assimilabile, per alcuni profili, a quella del settore edile, già oggetto di specifiche indicazioni. Si tratta di aziende che svolgono attività caratterizzate da fasi di lavoro e da periodi di sospensione, con cessazione dei rapporti per fine lavoro alla conclusione del ciclo produttivo e successive riassunzioni alla ripresa del nuovo ciclo.

Per tali imprese, la condizione posta dalla norma relativa alla risoluzione dei rapporti di lavoro nei dodici mesi precedenti l’assunzione non assume rilevanza quando i licenziamenti siano la conseguenza fisiologica della chiusura del ciclo produttivo. Ne deriva che il beneficio deve essere riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dopo il 1° dicembre 1997 in coincidenza con il nuovo ciclo di produzione, pur in presenza di licenziamenti avvenuti nei dodici mesi precedenti, se collegati alla normale temporizzazione dell’attività.

Applicazione pratica dello sgravio

La circolare afferma espressamente che alle imprese stagionali che si trovino nella situazione descritta deve essere consentito l’accesso allo sgravio capitario. La deroga opera, dunque, per le aziende nelle quali la cessazione dei rapporti di lavoro è intrinseca alla struttura dell’attività economica e non espressione di un turn-over ordinario incompatibile con la norma.

Modalità operative, conguaglio e regolarizzazioni

Per quanto riguarda la gestione contributiva, le operazioni di conguaglio sulle denunce DM10/2 devono seguire le modalità già indicate dalla circolare n. 37/1998. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi è previsto l’uso del codice "L352", da indicare nel quadro "D" del modello DM10/2 secondo le istruzioni già fornite.

Termine per l’adempimento

Le regolarizzazioni devono essere effettuate entro la scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla data di emanazione della circolare. Il termine è richiamato in base alla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, n. 5.

Punti principali

Ambito della disciplina e richiamo normativo

La circolare riguarda l’art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di stabilizzazione della finanza pubblica, e lo sgravio capitario spettante per i lavoratori assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over. Viene richiamata anche la circolare n. 37 del 17 febbraio 1998, che aveva già fornito istruzioni applicative per le imprese destinatarie del beneficio.

Esclusione della condizione per le imprese stagionali

Per le aziende operanti a ciclo stagionale, come conserviere, tabacchifici, zuccherifici e aziende alberghiere a carattere stagionale, la circolare afferma che non rileva la condizione dei licenziamenti avvenuti nei dodici mesi precedenti l’assunzione. Tale condizione, prevista dalla norma per la generalità delle imprese, non si applica quando i rapporti di lavoro cessano per la fisiologica interruzione del ciclo produttivo e vengono poi riattivati con nuove assunzioni alla ripresa dell’attività.

Conferma delle istruzioni generali e riconoscimento del beneficio

Restano ferme le direttive già impartite con la circolare n. 37/1998 per la generalità delle imprese. Tuttavia, per le imprese stagionali che presentano la specifica situazione descritta, deve essere riconosciuto l’accesso allo sgravio capitario anche se le assunzioni successive al 1° dicembre 1997 avvengono dopo licenziamenti effettuati in coincidenza con la conclusione dell’ultimo ciclo lavorativo.

Modalità operative per il conguaglio e la regolarizzazione

Per le operazioni di conguaglio nelle denunce contributive DM10/2 relative allo sgravio capitario ex legge n. 449/1997, si richiamano le modalità già impartite dalla circolare n. 37 del 17 febbraio 1998. Per la regolarizzazione dei periodi pregressi deve essere utilizzato il codice "L352", da indicare nel quadro "D" del modello DM10/2 secondo le modalità già note.

Termine per gli adempimenti contributivi

I datori di lavoro devono effettuare le operazioni di regolarizzazione entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, secondo quanto richiamato dalla delibera del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26 marzo 1993, n. 5.

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