L.R. Toscana 7/2012
Modifiche alla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35 (Istituzione del servizio civile regionale) ed alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), in materia di servizio civile regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 7/2012 aggiorna la disciplina del servizio civile regionale: amplia tipologie di progetti e sedi, introduce il servizio civile all’estero e presso la Regione, rivede requisiti, selezione, controlli, indennità e programmazione. Prevede l’adeguamento del regolamento attuativo e alcune norme transitorie; alcune disposizioni operano solo dopo l’aggiornamento del d.p.g.r. 10/R/2009.
Modifiche al servizio civile regionale toscano e alla programmazione nel piano sanitario e sociale integrato
Modifiche alla disciplina del servizio civile regionale in Toscana
La legge regionale Toscana 2 marzo 2012, n. 7 interviene sulla legge regionale 25 luglio 2006, n. 35, ampliando e rimodellando l’organizzazione del servizio civile regionale. Rafforza il ruolo della programmazione regionale, introduce nuove tipologie di progetti e aggiorna requisiti, selezione, controlli e aspetti economici.
Ambito e organizzazione del servizio civile regionale
La disciplina risultante conferma che il servizio civile regionale si svolge sul territorio regionale, ma ammette anche forme speciali di impiego all’estero e presso l’amministrazione regionale. Viene rafforzato il collegamento con il piano sanitario e sociale integrato regionale, che diventa la sede della programmazione in materia.
Albo degli enti, categorie e coordinamento dei progetti
L’albo degli enti di servizio civile regionale viene articolato in tre categorie, definite in base a:
- numero di sedi di attuazione dichiarate;
- presenza stabile di coordinatori dei progetti di servizio civile.
Il regolamento attuativo deve disciplinare:
- l’individuazione delle categorie;
- i requisiti del coordinatore dei progetti, al quale è affidata la responsabilità organizzativa e il coordinamento dei progetti dello stesso ente approvati e finanziati nel medesimo bando;
- il numero massimo di progetti e di giovani presentabili per ciascun bando;
- iscrizione, tenuta e aggiornamento dell’albo.
Requisiti dei giovani ammessi
Per partecipare al servizio civile regionale, i giovani devono:
- essere residenti in Toscana oppure domiciliati in Toscana per motivi di studio o di lavoro propri o di almeno uno dei genitori;
- non avere riportato condanna, anche non definitiva, alla reclusione superiore a un anno per delitti non colposi.
Sono inoltre richiamate le agevolazioni per i disabili ai sensi della legge n. 68/1999. La possibilità di presentare domanda è preclusa a chi ha già prestato servizio civile nazionale o regionale in Toscana o in altre regioni, salvo il caso di cessazione del servizio per malattia.
Progetti ordinari di servizio civile
La disciplina dei progetti viene dettagliata e integrata. I progetti devono indicare, oltre agli elementi ordinari:
- il responsabile del progetto;
- gli operatori di progetto presenti nella sede di attuazione, come referenti dell’ente per i giovani;
- il numero dei soggetti da impiegare, nei limiti fissati dal regolamento, con eventuali requisiti specifici di idoneità;
- l’eventuale numero ulteriore di soggetti, comunque entro il 50% dei giovani indicati nel progetto ammesso a finanziamento, che l’ente intende finanziare autonomamente, impegnandosi ad anticipare alla Regione le somme necessarie prima dell’avvio;
- l’impegno settimanale e le modalità di impiego;
- le sedi di attuazione già comunicate alla Regione e il numero di giovani per ciascuna sede.
Le istanze di progetto devono essere accompagnate da una dichiarazione che attesti il mantenimento dei requisiti di iscrizione all’albo. I criteri di approvazione sono rimessi al regolamento; i progetti sono approvati dal dirigente competente sulla base delle risorse disponibili e finanziati sul bilancio regionale. I progetti approvati ma non finanziati possono essere finanziati autonomamente dall’ente per il numero di giovani indicato nel progetto, secondo le modalità regolamentari.
Servizio civile all’estero
Il servizio civile regionale può essere svolto all’estero nell’ambito di progetti relativi alla cooperazione internazionale, presentati da enti e organizzazioni iscritti all’albo.
Le principali condizioni sono:
- permanenza minima all’estero di sei mesi;
- indicazione della sede estera e, se del caso, della sede toscana;
- per sedi estere non già dichiarate, allegazione di un titolo idoneo che provi disponibilità della sede e conformità alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- disciplina di vitto, alloggio, collegamenti con la sede toscana, misure di sicurezza, comunicazioni all’autorità consolare o diplomatica italiana, e modalità di partenza, rientro e rientri intermedi.
La Regione rimborsa le spese di un solo viaggio di andata e ritorno in classe economica per ogni giovane. I progetti sono selezionati mediante apposito bando e approvati dal dirigente competente, nei limiti delle risorse disponibili.
Progetti di interesse regionale
Per esigenze sperimentali o per il perseguimento di specifici obiettivi di interesse regionale, la Giunta regionale può approvare progetti predisposti dalla struttura regionale competente e da realizzarsi presso enti e organizzazioni iscritti all’albo.
Tali progetti devono indicare:
- obiettivi e modalità di realizzazione;
- numero complessivo di giovani impiegabili;
- eventuali requisiti particolari richiesti ai giovani.
Gli enti interessati presentano un documento operativo che specifica:
- responsabile del progetto;
- operatori di progetto;
- numero dei giovani, entro i limiti previsti per i progetti ordinari;
- eventuale numero ulteriore di giovani finanziati autonomamente;
- sedi di attuazione e numero di giovani per sede;
- modalità di impiego e orario;
- attività educative e formative.
I criteri di approvazione sono demandati al regolamento e i documenti operativi sono approvati dal dirigente competente e finanziati nei limiti delle risorse disponibili.
Servizio civile presso l’amministrazione regionale
È introdotta una disciplina specifica per il servizio civile svolto presso l’amministrazione regionale.
I progetti sono predisposti dalle strutture regionali e approvati dal dirigente competente. Devono contenere gli elementi previsti per i progetti ordinari e ciascun progetto può prevedere un numero di giovani entro i limiti ordinari.
La selezione è effettuata dalla struttura regionale presso cui si svolge il servizio, secondo le modalità previste per la selezione dei candidati. Il numero annuale complessivo di giovani impiegabili presso l’amministrazione regionale non può superare:
- il 5% del numero complessivo di giovani avviati al servizio civile regionale nell’anno solare precedente;
- e, comunque, il numero di giovani richiedibile per bando dagli enti della categoria con il maggior numero di progetti.
Selezione dei candidati e controlli
La selezione dei candidati spetta agli enti e alle organizzazioni il cui progetto o documento operativo è inserito nel bando. Il regolamento disciplina le modalità di selezione e di trasmissione delle graduatorie alla Regione.
È previsto che:
- il mancato rispetto delle procedure di trasmissione delle graduatorie comporti l’obbligo di rifare la selezione;
- l’ente sia escluso dalla presentazione di progetti per i successivi dodici mesi.
La Regione effettua controlli, anche a campione, sul rispetto delle procedure di selezione e ammissione. I controlli possono essere attivati anche su istanza scritta degli interessati alla verifica della graduatoria, da presentarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria; il dirigente decide entro quindici giorni, decorso il quale la graduatoria si intende confermata.
Durata e impegno settimanale
Il progetto deve indicare un impegno settimanale compreso tra 25 e 30 ore, secondo le modalità stabilite dal regolamento attuativo.
Trattamento economico, assicurazioni e tutele
Ai giovani impiegati nei progetti spetta un assegno di natura non retributiva, il cui importo è fissato dal regolamento tenendo conto dell’assegno del servizio civile nazionale.
Sono previste tutele specifiche, tra cui:
- nei progetti all’estero, copertura assicurativa integrativa per infortuni e responsabilità civile anche fuori dall’orario di servizio per tutto il periodo di permanenza all’estero;
- il congedo di maternità previsto dal d.lgs. n. 151/2001 è considerato a tutti gli effetti periodo di servizio, senza riduzione dell’assegno;
- le assenze dovute a infortunio subito nello svolgimento del servizio non rientrano nei giorni di malattia e sono considerate periodo di servizio senza riduzione dell’assegno.
Programmazione del servizio civile e piano regionale
La programmazione del servizio civile regionale è inserita nel piano sanitario e sociale integrato regionale. Il piano definisce:
- quadro conoscitivo sullo stato di attuazione;
- obiettivi;
- integrazione con gli obiettivi di programmazione regionale;
- quadro delle fonti di finanziamento;
- criteri di finanziamento delle diverse tipologie di servizio civile;
- elementi qualitativi e quantitativi per la valutazione annuale del Consiglio regionale.
La Giunta attua annualmente la programmazione nell’ambito dell’attuazione del piano e indica anche il numero massimo di giovani attivabili nell’anno di riferimento, in base alle risorse disponibili.
Consulta regionale del servizio civile
La composizione e la procedura di nomina della Consulta sono demandate al regolamento, che deve garantire:
- un numero di componenti non superiore a quindici;
- la presenza alle sedute di un rappresentante della Giunta regionale;
- la rappresentanza di giovani in servizio civile regionale, enti e organizzazioni iscritti all’albo, parti sociali rappresentative a livello regionale ed enti locali.
La nuova composizione opera dalla legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della legge.
Norme finanziarie
Le risorse per l’attuazione della legge sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano di programmazione regionale. Nelle more dell’approvazione del piano sanitario e sociale integrato regionale, la capacità complessiva di impiego è determinata dalla Giunta regionale, tenendo conto delle risorse stanziate e del costo unitario per ciascun giovane.
Modifica della legge sul servizio sanitario regionale
La legge regionale n. 40/2005 è modificata per chiarire che il piano sanitario e sociale integrato regionale stabilisce anche la programmazione in materia di servizio civile ai sensi della legge regionale n. 35/2006.
Regime transitorio ed efficacia delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni non si applicano ai bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
Alcune norme diventano efficaci solo dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari al d.p.g.r. 10/R/2009 che ne danno attuazione; tra queste rientrano quelle su:
- categorie degli enti;
- progetti ordinari;
- servizio civile all’estero;
- progetti di interesse regionale;
- servizio civile presso l’amministrazione regionale;
- impegno settimanale;
- assegno non retributivo.
Le modifiche regolamentari devono essere approvate entro novanta giorni. Fino ad allora continuano ad applicarsi i criteri del decreto ministeriale 3 agosto 2006 per selezione e approvazione dei progetti.
Is_deprecated
La legge non appare obsoleta in senso pratico: introduce e coordina una disciplina del servizio civile regionale ancora strutturata, ma alcune disposizioni hanno efficacia subordinata all’adeguamento del regolamento attuativo. Non si tratta quindi di un atto deprecato.
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