L.R. Toscana 4/2012
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 31 gennaio 2012, n. 4 interviene su varie disposizioni della l.r. 1/2005 e sulla l.r. 58/2009. Oggi ha rilievo soprattutto per la trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche sugli edifici strategici o rilevanti e per alcune norme transitorie sulla classificazione sismica e sui controlli, riferite alla fase di passaggio tra vecchie e nuove zone sismiche.
Modifiche alle norme toscane sul governo del territorio e sulla prevenzione sismica
Modifiche e disciplina sismica in Toscana
La legge regionale Toscana n. 4 del 2012 modifica la disciplina regionale sul governo del territorio e sulla prevenzione del rischio sismico. Gran parte degli interventi sulla l.r. 1/2005 risulta oggi superata per effetto di successive abrogazioni, mentre resta di interesse la disciplina introdotta in materia di trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche e alcune regole transitorie collegate alla classificazione sismica.
Ambito delle modifiche alla l.r. 1/2005
Il provvedimento interveniva su più disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, relative ai controlli e alle verifiche in materia di zona sismica. Tuttavia, le modifiche agli articoli 96, 105 quater, 107, 117, 118, 118 bis e 140 della l.r. 1/2005 risultano oggi abrogate dalla successiva l.r. 10 novembre 2014, n. 65. Per questo la parte della legge del 2012 riferita a tali articoli ha ormai valore storico e non operativo.
Trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche sugli edifici
La legge inserisce nella l.r. 58/2009 l’articolo 5 bis, che disciplina la trasmissione degli esiti delle verifiche tecniche effettuate ai sensi del punto 2.3 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274, sugli edifici di interesse strategico e rilevante.
La trasmissione è posta a carico dei proprietari degli edifici e deve essere inviata alla struttura regionale competente.
Sono previste modalità diverse secondo il soggetto obbligato:
- le amministrazioni pubbliche e le imprese trasmettono in via telematica;
- le persone fisiche possono trasmettere in via telematica oppure con modalità cartacea.
La trasmissione telematica deve avvenire nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di amministrazione digitale.
Norme transitorie sulla classificazione sismica e sui controlli
La legge contiene alcune disposizioni transitorie applicabili dal momento della sua entrata in vigore.
In primo luogo, ogni riferimento alla zona 3S contenuto nel regolamento regionale approvato con d.P.G.R. 17 ottobre 2006, n. 48/R deve intendersi riferito alla zona 3.
In secondo luogo, fino a quando non sarà definita con apposito regolamento la dimensione del campione da assoggettare a controllo ai sensi dell’articolo 105 quater della l.r. 1/2005, il campione è determinato su base provinciale nelle seguenti misure:
- zona 3: 10 per cento;
- zona 4: 1 per cento.
Regime transitorio per i progetti già depositati
Se, a seguito della nuova classificazione sismica conseguente all’entrata in vigore della legge, un comune passa da una zona a bassa sismicità a una zona per la quale è richiesta l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 105 della l.r. 1/2005, per i progetti già depositati alla data di entrata in vigore della legge, nonché per le relative varianti, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento del deposito.
Rilievo attuale della legge
La legge ha oggi un rilievo pratico molto limitato: la maggior parte delle modifiche alla l.r. 1/2005 è stata successivamente abrogata, mentre restano di interesse solo le disposizioni transitorie e l’articolo inserito nella l.r. 58/2009, nei limiti in cui non siano state superate da successive modifiche della disciplina regionale o tecnica applicabile.
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