L.R. Toscana 6/2012
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla l.r. 10/2010, alla l.r. 49/1999, alla l.r. 56/2000, alla l.r. 61/2003 e alla l.r. 1/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riorganizza la disciplina toscana di VAS, VIA, AIA e valutazione d’incidenza, rafforzando il ruolo del NURV, introducendo regole su consultazione, tempi e pubblicità, coordinando i procedimenti e istituendo il quadro per l’AIA. Molte modifiche su l.r. 56/2000 e l.r. 1/2005 sono oggi abrogate; alcune norme erano transitorie per procedimenti già avviati.
Disposizioni su VAS, VIA, AIA e coordinamento delle valutazioni ambientali in Toscana
Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in Toscana
La legge regionale interviene sulla disciplina toscana di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale e valutazione di incidenza. L’impianto complessivo mira a rafforzare il coordinamento tra procedimenti, chiarire i ruoli di autorità procedente e autorità competente, semplificare gli adempimenti e ampliare la trasparenza verso il pubblico.
Programmazione regionale, valutazione e monitoraggio
La disciplina della programmazione regionale viene integrata prevedendo che piani e programmi contengano l’analisi delle coerenze interne ed esterne e la valutazione degli effetti attesi sotto i profili ambientale, territoriale, economico, sociale e della salute umana. È previsto che la Regione disciplini con regolamento le modalità di tale analisi e valutazione, assicurando la non duplicazione degli adempimenti quando gli strumenti siano già assoggettati a VAS.
I piani e programmi sono inoltre sottoposti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche, con indicazione di obiettivi, azioni, risorse, risultati attesi e indicatori di efficienza ed efficacia. Per il ciclo di programmazione collegato al PRS è previsto un monitoraggio strategico generale, con rapporto annuale della Giunta al Consiglio regionale unitamente al DPEF.
NURV e autorità competente per la VAS
È confermato e rafforzato il ruolo del Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV), che diventa organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per la valutazione dei piani e programmi e per il monitoraggio e la verifica degli investimenti pubblici. Il NURV svolge anche le funzioni di autorità competente per la VAS nei casi di piani e programmi approvati dalla Regione.
La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione la composizione del NURV, anche in forma differenziata in relazione alle funzioni svolte, e il suo funzionamento interno. La nomina dei componenti spetta al Presidente della Giunta regionale.
Ambito della VAS e strumenti assoggettati
La legge chiarisce che la VAS si applica, per quanto di rispettiva competenza, al piano di indirizzo territoriale, al piano territoriale di coordinamento, al piano strutturale, al regolamento urbanistico, al piano complesso d’intervento, agli atti del governo del territorio che determinano varianti agli strumenti della pianificazione territoriale e alle ulteriori varianti previste dalla legge.
È inoltre affermato il principio di non duplicazione: non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi e i piani di livello attuativo che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia già stato valutato sotto i profili ambientali. Per le modifiche di piani e programmi conseguenti ad autorizzazioni di opere singole che producono effetto di variante, la VAS non è richiesta per la localizzazione delle singole opere, restando ferma la VIA.
Procedimento di VAS: avvio, consultazione e rapporto ambientale
Il procedimento di VAS si avvia su iniziativa dell’autorità procedente o del proponente mediante trasmissione del documento preliminare all’autorità competente. La disciplina rafforza gli obblighi di trasmissione telematica, deposito e pubblicazione sui siti web istituzionali.
Il rapporto ambientale è redatto dall’autorità procedente o dal proponente, e deve descrivere gli effetti sull’ambiente, sul patrimonio culturale e paesaggistico, i criteri di compatibilità ambientale, le misure di mitigazione e compensazione, gli indicatori ambientali e le modalità di monitoraggio. Deve inoltre dare conto delle consultazioni svolte e di come i contributi ricevuti siano stati considerati.
È prevista una consultazione con tempi definiti e con pubblicazione del materiale sui rispettivi siti web e presso gli uffici competenti. La procedura si coordina con la disciplina regionale e, quando necessario, con la valutazione di incidenza.
Ruoli di autorità procedente, autorità competente e proponente
La legge distingue in modo più netto i ruoli nel procedimento. L’autorità procedente è la pubblica amministrazione che elabora e approva il piano o programma; ove il piano sia elaborato dal soggetto proponente, l’autorità procedente resta la pubblica amministrazione che lo approva. L’autorità procedente provvede anche all’approvazione del piano o programma e, per gli enti locali e gli enti parco regionali, l’organizzazione interna delle relative funzioni è rimessa alla loro autonomia.
L’autorità competente esprime il parere motivato, collabora con l’autorità procedente o con il proponente, verifica la completezza degli atti e svolge il ruolo decisorio nei procedimenti di verifica e valutazione. È ammesso che i comuni esercitino le funzioni di autorità competente anche in forma associata o tramite convenzione con la provincia.
Coordinamento con la valutazione di incidenza
La disciplina prevede un coordinamento strutturale tra VAS e valutazione di incidenza. Quando occorre la valutazione di incidenza per piani e programmi, essa si svolge nell’ambito del procedimento di VAS; il rapporto ambientale deve essere accompagnato da uno studio di incidenza e la VAS dà atto degli esiti della valutazione. Analogo coordinamento opera anche nelle procedure di verifica di assoggettabilità e nella fase preliminare.
Per i progetti che ricadono nei casi previsti, la valutazione di incidenza è integrata nel procedimento di verifica di assoggettabilità o di VIA, con specifica evidenza nell’informazione al pubblico.
Procedura di VIA: definizioni, avvio e consultazione
La legge riscrive in modo organico le definizioni di progetto preliminare, progetto definitivo, VIA, impatto ambientale, SIA, sintesi non tecnica, studio preliminare ambientale, verifica di assoggettabilità, fase preliminare, procedura di valutazione, pronuncia di compatibilità ambientale, autorità competente, proponente, amministrazioni interessate, consultazione, pubblico, pubblico interessato, modifica e modifica sostanziale.
L’avvio della VIA avviene con domanda del proponente all’autorità competente, corredata dal progetto definitivo, dallo studio di impatto ambientale, dalla sintesi non tecnica, dagli esiti dell’eventuale verifica di assoggettabilità, dalla documentazione relativa all’eventuale incidenza, dall’elenco delle amministrazioni interessate e degli atti di assenso necessari, nonché dall’avviso pubblico e dalla prova del versamento del contributo.
La documentazione è depositata presso l’autorità competente e le amministrazioni territorialmente interessate, oltre che presso le altre amministrazioni interessate. La domanda è accompagnata da avviso su quotidiano a diffusione regionale o provinciale e sul sito web dell’autorità competente, con termini per osservazioni e indicazione della presentazione pubblica.
Consultazione, integrazioni e istruttoria nella VIA
La consultazione del pubblico è disciplinata in modo puntuale: la documentazione è consultabile presso le sedi competenti, può essere pubblicata sul sito web e gli interessati possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal deposito. Il proponente deve organizzare una presentazione pubblica del progetto e dello SIA entro quindici giorni dall’avvio del procedimento.
L’autorità competente svolge l’istruttoria interdisciplinare, acquisisce documentazione, osservazioni, pareri e determinazioni delle amministrazioni interessate e può chiedere integrazioni documentali al proponente, in un’unica soluzione, entro termini definiti. Se le integrazioni hanno natura sostanziale e rilevante per il pubblico, si apre una nuova fase di deposito e osservazioni limitata alle modifiche apportate.
La legge prevede anche una conferenza di servizi istruttoria e la possibilità di accordi con altre amministrazioni per semplificare lo svolgimento delle attività di interesse comune.
Pronuncia di compatibilità ambientale: effetti, contenuto e durata
La pronuncia di compatibilità ambientale è il provvedimento espresso e motivato che conclude la procedura di VIA. Deve contenere le condizioni per la realizzazione, l’esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ai malfunzionamenti.
La pronuncia è pubblicata per estratto sul BURT a cura del proponente e integralmente sul sito web dell’autorità competente. La pubblicazione sul BURT fa decorrere i termini per le impugnazioni giurisdizionali.
La pronuncia costituisce condizione per il rilascio del provvedimento definitivo che consente i lavori e sostituisce o coordina le autorizzazioni ambientali necessarie. I progetti devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della pronuncia, salvo termine più lungo stabilito nell’atto; il termine può essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore a quello iniziale. Scaduto il termine, la pronuncia deve essere reiterata.
Monitoraggio, modifiche successive e poteri correttivi
La pronuncia di compatibilità ambientale deve indicare le modalità di controllo e monitoraggio degli impatti. Il monitoraggio serve a verificare gli impatti significativi, la corrispondenza alle prescrizioni e l’eventuale insorgenza di impatti negativi imprevisti.
L’autorità competente può modificare la pronuncia e imporre condizioni ulteriori se emergono impatti negativi ulteriori o più gravi di quelli valutati. Se dall’esecuzione o dall’esercizio derivano gravi ripercussioni sulla salute pubblica o sull’ambiente, può essere disposta la sospensione dei lavori o delle attività.
Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le misure correttive sono rese pubbliche tramite il sito dell’autorità competente e, se coinvolta, tramite il sito di ARPAT.
Autorizzazione integrata ambientale: autorità competente, tariffe e sostituzione
La legge introduce nel testo della l.r. 10/2010 un titolo specifico sull’autorizzazione integrata ambientale. Per gli impianti rientranti nelle attività dell’allegato VIII del d.lgs. 152/2006, l’autorità competente al rilascio, rinnovo, riesame e ai controlli è individuata nella provincia territorialmente interessata. Le istanze di AIA relative ad attività produttive sono presentate allo SUAP quale punto unico di accesso.
È istituito un comitato di coordinamento tecnico presso la Giunta regionale, con compiti di confronto, armonizzazione delle esperienze e consulenza tecnica per l’esercizio delle funzioni in materia di AIA e per l’adeguamento delle tariffe. Le province si avvalgono dell’ARPAT per le funzioni di competenza. Le spese per rilievi, accertamenti e sopralluoghi sono poste a carico del gestore secondo la disciplina statale.
Se la provincia non provvede entro i termini, il Presidente della Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi secondo la normativa regionale sui commissari. In via transitoria resta ferma la quantificazione delle tariffe già adottata dalla Regione fino all’entrata in vigore del decreto statale previsto dalla normativa ambientale.
Coordinamento tra procedure ambientali
La legge contiene una disciplina di raccordo fra VAS, VIA e valutazione di incidenza. Nei casi previsti, la valutazione di incidenza si svolge all’interno del procedimento ambientale principale, con informazione al pubblico che evidenzi l’unicità della procedura.
È inoltre previsto il coordinamento tra procedimenti di autorizzazione e valutazioni ambientali, anche quando la Regione eserciti poteri sostitutivi per l’elaborazione e l’approvazione di piani e programmi degli enti locali: in tali casi, essa si sostituisce anche nei relativi procedimenti di VAS.
Fondo per i comuni di minori dimensioni
È istituito un fondo a sostegno dei comuni al di sotto di 5.000 abitanti, ovvero sotto i 3.000 abitanti nelle zone montane, per agevolare l’esercizio associato delle funzioni di autorità competente per la VAS e per reperire le professionalità tecniche necessarie agli approfondimenti propedeutici alla valutazione di incidenza. Il contributo è esteso anche agli enti parco per la seconda finalità. Le modalità di accesso sono demandate al regolamento attuativo.
Per l’anno 2012 è autorizzata una spesa massima di 100.000 euro; per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Regime transitorio
Per i procedimenti di VAS avviati dopo l’entrata in vigore della l.r. 10/2010 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le nuove disposizioni, salvo le fasi già definite. I procedimenti di VIA, AIA e valutazione di incidenza avviati prima dell’entrata in vigore della legge continuano e si concludono secondo la disciplina vigente al momento dell’avvio.
I procedimenti di valutazione di incidenza già in corso alla data di entrata in vigore della legge sono completati con le procedure e a cura delle amministrazioni individuate prima della riforma.
Abrogazioni e stato attuale di efficacia
La legge contiene numerose abrogazioni di articoli della l.r. 10/2010 e modifiche alle l.r. 49/1999, 56/2000 e 1/2005. Tuttavia, le disposizioni riguardanti la l.r. 56/2000 e la l.r. 1/2005 risultano oggi prive di utilità pratica perché gli articoli interessati sono stati successivamente abrogati. Anche alcune previsioni transitorie ed economiche hanno avuto efficacia limitata a esercizi o procedimenti ormai conclusi.
Nel complesso, il provvedimento resta rilevante come intervento di riordino storico della disciplina ambientale toscana, ma una parte significativa delle modifiche è ormai superata da successivi interventi normativi.
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