Salta al contenuto
Legge

L.R. Toscana 9/2012

Modifiche alla legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) in materia di interventi a favore dei toscani nel mondo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 9/2012Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 26/2009 sugli interventi per i toscani nel mondo, estendendo e precisando destinatari, organismi di rappresentanza, coordinamenti territoriali e regole di riconoscimento. Le nuove disposizioni sugli organi di partecipazione e sui gettoni di presenza operano dalla prima legislatura successiva a quella in corso al 14 marzo 2012.

Modifiche alla disciplina toscana sugli interventi a favore dei toscani nel mondo

Modifiche alla disciplina degli interventi a favore dei toscani nel mondo

La legge regionale Toscana 14 marzo 2012, n. 9 interviene sulla l.r. 26/2009 per aggiornare la disciplina degli interventi rivolti ai toscani nel mondo, ampliando l’impostazione internazionale, ridefinendo i destinatari e riorganizzando gli organismi di rappresentanza e coordinamento.

Ambito e finalità degli interventi

Il titolo IV della l.r. 26/2009 viene ridefinito come dedicato agli “Interventi a favore dei toscani nel mondo”. Tra le finalità rientra anche il coinvolgimento dei cittadini toscani residenti all’estero in attività di promozione delle eccellenze toscane nei Paesi in cui risiedono o soggiornano temporaneamente, tramite la creazione di una rete dei toscani nel mondo quale strumento di proiezione internazionale della Toscana.

Destinatari degli interventi

La platea dei beneficiari viene riformulata in senso più ampio e comprende:

  • i cittadini residenti in Toscana al momento dell’espatrio, le loro famiglie e i loro discendenti, se residenti all’estero o rientrati in Toscana dopo almeno cinque anni consecutivi di permanenza all’estero;
  • i cittadini di origine toscana per nascita, residenti in un’altra regione al momento dell’espatrio, che non beneficiano di analoghi interventi nella regione di residenza, nonché famiglie e discendenti, con la medesima condizione del rientro dopo almeno cinque anni consecutivi all’estero;
  • le associazioni e i gruppi dei toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
  • le associazioni dei giovani toscani nel mondo e i relativi coordinamenti;
  • gli enti locali della Toscana;
  • le associazioni operanti in Toscana da almeno due anni, purché previste dallo statuto per attività in favore delle collettività dei toscani nel mondo;
  • i cittadini di origine toscana residenti temporaneamente all’estero per studio o lavoro, limitatamente alla realizzazione degli interventi di promozione di cui alle lettere e) ed e bis) dell’articolo 28, comma 1.

Sono invece esclusi dai benefici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b), i cittadini toscani che lavorano presso organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari, insieme alle rispettive famiglie.

Il regolamento regionale previsto dall’articolo 37 deve inoltre fissare i criteri per definire la temporaneità della residenza all’estero.

Associazioni e gruppi di toscani nel mondo

La legge rinomina la categoria delle associazioni da “all’estero” a “nel mondo” e affida alla Giunta regionale il riconoscimento, la verifica dell’eventuale perdita dei requisiti e la revoca del riconoscimento, sentito il coordinamento di area geografica interessato e acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti. Le modalità di revoca sono demandate al regolamento.

Assembla dei toscani nel mondo

L’Assemblea dei toscani nel mondo è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato ed è composta da:

  • due vicepresidenti, di cui uno residente in Toscana con funzioni vicarie;
  • un rappresentante per ciascuna associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 30 e 31;
  • i coordinatori di area geografica previsti per i toscani nel mondo.

Tra le funzioni dell’Assemblea rientra anche la designazione dei rappresentanti dei coordinamenti di area geografica nel Comitato direttivo. È inoltre prevista una specifica sessione “giovani”, riservata ai rappresentanti delle associazioni dei giovani riconosciute e ai coordinatori di area geografica dei giovani toscani nel mondo, per favorire la partecipazione giovanile e rafforzare i legami con la Toscana.

Comitato direttivo dei toscani nel mondo

Viene istituito il Comitato direttivo dei toscani nel mondo con funzioni di proposta e consulenza sulle norme e sugli interventi regionali riguardanti i toscani nel mondo e le loro famiglie, oltre che di formulazione di indirizzi per l’attuazione del piano integrato per le attività internazionali e per la costituzione delle associazioni dei toscani nel mondo.

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato ed è composto, secondo numero e modalità stabiliti dal regolamento, da coordinatori e rappresentanti dei coordinamenti di area geografica, enti locali, organizzazioni sindacali, istituti di patronato e assistenza sociale per lavoratori residenti all’estero, associazioni economiche, Conferenza Regione-Università, associazioni di volontariato con sede in Toscana e organizzazioni del tempo libero. È ammessa la partecipazione senza voto alle sedute dell’Assemblea.

Coordinamenti di area geografica

I coordinamenti di area geografica sono riconosciuti dalla Giunta regionale come organismi intermedi. Essi:

  • eleggono i propri coordinatori, che partecipano all’Assemblea e al Comitato direttivo, nonché i rappresentanti che siedono nel Comitato direttivo;
  • promuovono, coordinano e gestiscono, con gli uffici regionali, le iniziative delle associazioni e dei gruppi dell’area;
  • favoriscono la costituzione di nuove associazioni e gruppi di toscani nel mondo;
  • curano i rapporti con Assemblea e Comitato direttivo.

Il coordinamento è composto dai presidenti o dai delegati di almeno due associazioni riconosciute operanti nell’area di riferimento. Deve dotarsi di uno statuto che assicuri gestione democratica e pubblicità degli atti. La Giunta revoca il riconoscimento in caso di violazione dello statuto o di riduzione sotto il minimo di due associazioni.

Coordinamenti di area geografica dei giovani

È prevista una disciplina autonoma per i coordinamenti di area geografica dei giovani toscani nel mondo, composti dai presidenti o delegati di almeno due associazioni dei giovani riconosciute operanti nell’area. Anche questi coordinamenti sono riconosciuti dalla Giunta regionale e svolgono funzioni analoghe a quelle degli altri coordinamenti, con particolare riferimento alla promozione e gestione delle attività delle associazioni giovanili. Si applicano le regole statutarie e di revoca previste per i coordinamenti territoriali ordinari.

Regole di funzionamento e compensi

Il regolamento regionale previsto dall’articolo 37 disciplina anche:

  • i criteri per la temporanea permanenza all’estero;
  • l’individuazione delle aree geografiche omogenee;
  • le modalità di revoca del riconoscimento di associazioni e gruppi.

Per la partecipazione alle sedute degli organismi collegiali è riconosciuto un gettone di presenza pari a 30 euro. Sono abrogate le precedenti disposizioni non più coerenti con la nuova organizzazione.

Disposizioni finali ed efficacia temporale

Le disposizioni relative agli organismi di cui agli articoli 34, 35, 36, 38 e 39 della l.r. 26/2009, come modificati dalla legge del 2012, sono efficaci a partire dalla prima legislatura successiva a quella in corso. Questa è l’unica limitazione temporale espressamente indicata per l’operatività della riforma organizzativa.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.