L.R. Toscana 8/2012
Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell’articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana disciplina, in attuazione della normativa statale, la formazione dei programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV) e una procedura semplificata per le varianti urbanistiche connesse ai piani di alienazione e valorizzazione. Regola anche accordi di programma per nuovi presidi ospedalieri e prevede norme speciali per beni sanitari e aree di vecchi ospedali, in larga parte riferite a procedure e termini iniziali ormai superati.
Alienazione e valorizzazione di immobili pubblici e programmi unitari di valorizzazione territoriale
Alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in Toscana
La legge regionale Toscana n. 8 del 2012 disciplina le modalità di valorizzazione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico presente sul territorio regionale, in coordinamento con la normativa statale. Il provvedimento punta soprattutto a favorire il riuso funzionale degli immobili, la rigenerazione urbana e la semplificazione delle varianti urbanistiche connesse ai piani di alienazione e valorizzazione.
Finalità e impostazione generale
La Regione riconosce la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico come processo strategico, da valutare caso per caso in funzione della natura del bene e della capacità dell’intervento di stimolare sviluppo economico sostenibile locale, servizi pubblici e abitare. La legge promuove tale valorizzazione attraverso:
- programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV), elaborati d’intesa tra Regione ed enti interessati;
- procedure semplificate per le varianti urbanistiche relative ai piani di alienazione e valorizzazione che non rientrano nei PUV.
Ambito di applicazione e soggetti coinvolti
La disciplina riguarda i beni immobili di proprietà:
- della Regione, degli enti da essa dipendenti e delle aziende sanitarie;
- degli enti locali e di ogni altro soggetto pubblico, o di cui il medesimo sia detentore o gestore.
Nei PUV possono essere inclusi anche beni statali, secondo procedure definite d’intesa con le amministrazioni statali. La Regione interviene soprattutto quando vi sia esigenza di coordinare più proposte di valorizzazione o quando sussista un interesse regionale per rilevanza dei beni, complessità del contesto o incidenza delle destinazioni proposte sugli strumenti urbanistici.
Programmi unitari di valorizzazione territoriale (PUV)
I PUV devono assicurare:
- coerenza tra gli interventi di valorizzazione e il contesto territoriale;
- coerenza delle nuove destinazioni d’uso con gli obiettivi della pianificazione territoriale;
- eventuali interventi per migliorare il contesto urbano e territoriale di riferimento.
Sono esclusi dall’uso delle procedure semplificate alcuni casi di variante urbanistica, in particolare quando vi sia:
- contestuale variazione di strumenti di pianificazione territoriale regionale o provinciale;
- superamento di determinate soglie di dimensionamento del piano strutturale o del PRG;
- previsione di grandi strutture di vendita;
- nuovo impegno di suolo inedificato;
- mutamento di destinazione di immobili già oggetto di procedure di valorizzazione ex d.lgs. 85/2010.
Le varianti che comportano nuovo impegno di suolo inedificato possono rientrare nei PUV solo se i terreni sono in ambiti urbani e le previsioni contribuiscono a qualificare il contesto con funzioni congrue.
Procedimento preliminare per la formazione dei PUV
Entro il 30 settembre di ogni anno gli enti interessati trasmettono al comune competente la proposta di piano delle alienazioni e valorizzazioni, per la parte che può comportare variante urbanistica. La proposta deve essere accompagnata da una relazione illustrativa con:
- elementi tipologici, dimensionali e di contesto, anche cartografici;
- verifica del rispetto degli standard del d.m. 1444/1968;
- indicazione della data prevista per l’approvazione del piano e del bilancio collegato.
Il comune, entro 45 giorni dal ricevimento, verifica la compatibilità con i propri strumenti urbanistici, redige un elenco complessivo e lo trasmette agli enti proponenti, ai comuni limitrofi, alla Regione e alla provincia. Gli enti possono formulare osservazioni entro 15 giorni; la provincia valuta anche l’eventuale incoerenza con il PTC. La Regione istruisce la documentazione e verifica la coerenza con il PIT. La Giunta regionale, nei 15 giorni successivi, individua in via provvisoria gli interventi e gli immobili potenzialmente inseribili nei PUV e definisce l’ambito territoriale di riferimento.
Procedimento di approvazione dei PUV
Per le varianti urbanistiche necessarie all’attuazione dei PUV si applica il procedimento previsto dalla l.r. 35/2011 sugli accordi di programma e sulle misure di accelerazione. In conferenza di servizi deve essere prodotta tutta la documentazione urbanistica necessaria.
Il Presidente della Giunta regionale promuove poi un accordo di programma per ciascun PUV, sulla base della deliberazione della Giunta, che individua enti coinvolti, immobili e ambito territoriale definitivo. Se non è necessario un accordo di pianificazione, l’accordo di programma si conclude entro 120 giorni dalla promozione. L’accordo deve prevedere anche riduzioni di termini e semplificazioni procedurali che i sottoscrittori si impegnano ad attuare.
Procedura semplificata per le varianti urbanistiche comunali
Le varianti allo strumento urbanistico comunale che non rientrano nei casi di esclusione e riguardano immobili diversi da quelli già inseriti nella procedura PUV sono approvate con procedimento semplificato. La deliberazione consiliare di approvazione del piano di alienazione e valorizzazione vale come adozione della variante.
L’avviso è pubblicato sul BURT e gli atti sono pubblicati anche sul sito del comune; gli interessati possono presentare osservazioni entro 30 giorni. Dopo tale termine il consiglio comunale approva definitivamente la variante, controdeducendo alle osservazioni.
La procedura semplificata può essere usata anche per i programmi di alienazione e valorizzazione della Regione, degli enti dipendenti, delle aziende sanitarie e degli altri soggetti pubblici richiamati dalla normativa statale, purché i beni non rientrino nelle ipotesi riservate ai PUV. Restano fermi gli obblighi di VAS e, in caso di contrasto con i presupposti previsti, la Regione può adottare misure di salvaguardia entro 45 giorni dalla pubblicazione della delibera comunale.
Disposizioni speciali per il comparto sanitario
La legge prevede una disciplina specifica per la valorizzazione del patrimonio immobiliare non strumentale delle aziende sanitarie collegata agli accordi di programma già stipulati per la realizzazione di nuovi presidi ospedalieri. Tale valorizzazione costituisce un PUV regionale specifico.
Se i comuni non approvano le varianti urbanistiche necessarie entro i termini previsti, la Regione può attivare poteri sostitutivi e nominare un commissario. Se l’accordo non definisce la nuova destinazione d’uso, il sindaco e il Presidente della Giunta regionale devono promuovere l’integrazione dell’accordo entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; in mancanza, la Regione può individuare destinazioni d’uso definitive e, se necessario, ricorrere ancora ai poteri sostitutivi e al commissario.
La procedura semplificata dell’articolo 6 si applica anche a queste varianti, ferme restando le tutele nazionali in materia di vincoli.
Aree di dismissione dei vecchi ospedali
Sono previste norme speciali per la riqualificazione delle aree interessate dalla dismissione dei vecchi ospedali:
- le aziende sanitarie possono essere autorizzate a cedere gratuitamente ai comuni immobili da destinare a funzione pubblica, con clausola di retrocessione se la destinazione cambia;
- gli oneri di demolizione possono essere finanziati dalla Regione tramite risorse alle aziende sanitarie, da recuperare se i proventi delle valorizzazioni eccedono l’equilibrio economico-finanziario previsto;
- le somme recuperate sono destinate alla riduzione dell’indebitamento.
Per l’attuazione di tali interventi è stata autorizzata una spesa massima di 10 milioni di euro sul bilancio di previsione 2015.
Speciale disciplina per l’area del Ceppo di Pistoia
Per l’area del Ceppo di Pistoia, nell’ambito della revisione degli accordi per il nuovo presidio ospedaliero, l’azienda sanitaria può essere autorizzata a favore del Comune di Pistoia a:
- cedere gratuitamente il padiglione Cassa di risparmio per almeno cinque anni a funzione pubblica, con retrocessione in caso di mutamento di destinazione;
- concedere in uso gratuito per 35 anni e poi trasferire gratuitamente l’edificio storico del Ceppo, con vincolo di destinazione pubblica prevalente e clausola di retrocessione;
- concedere e poi cedere gratuitamente anche arredi storici e opere d’arte, alle stesse condizioni.
La disciplina è strettamente connessa alla revisione degli accordi di programma e ai vincoli culturali applicabili.
Regime transitorio e prima applicazione
La legge prevedeva una prima applicazione accelerata: entro 30 giorni dall’entrata in vigore gli enti interessati dovevano trasmettere le proposte di piano; per i comuni coinvolti nelle elezioni amministrative del 6 e 7 maggio 2012 il termine era di 60 giorni dall’insediamento del consiglio comunale. La Regione convocava conferenze di servizi entro i 30 giorni successivi.
La disciplina di prima applicazione si applicava anche oltre tale fase quando la Regione dovesse promuovere PUV in tempi incompatibili con la procedura ordinaria. In tali casi la Giunta deliberava l’avvio e l’ambito territoriale di riferimento, seguendo poi il confronto con gli enti interessati.
Relazione annuale al Consiglio regionale
A partire dal 2013 la Giunta regionale deve trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Consiglio regionale con:
- l’elenco dei PUV avviati nell’anno precedente e il relativo stato di attuazione;
- una sintesi dei contenuti, degli obiettivi perseguiti e dei soggetti coinvolti.
Disposizioni finali
Per quanto non disciplinato, si applicano la normativa statale sui piani di alienazione e valorizzazione e sulle procedure di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, nonché le norme regionali generali sulla pianificazione territoriale e sulla valutazione ambientale strategica, ove pertinenti. Le comunicazioni avvengono preferibilmente per via telematica o informatica, anche tramite la rete telematica regionale.
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