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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30394/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità ai sensi della clausola di salvaguardia (art. 1, commi 18 e 18-bis L. 243/2004) perché era stata collocata in mobilità prima del 15/07/2007 e sosteneva di aver maturato i requisiti (57 anni di età e 35 anni di contributi) durante il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità. L'INPS aveva rifiutato il beneficio ritenendo che i periodi di lavoro a tempo determinato svolti durante la mobilità non potessero prolungare il periodo di mobilità ai fini del riconoscimento della clausola di salvaguardia (applicando un discrimine temporale indicato in un messaggio INPS) e che, perciò, la cessazione della mobilità fosse antecedente al raggiungimento dell'età anagrafica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della Rinaldi, cassando la sentenza della Corte d'appello di Roma e rinviando la causa a quella Corte in diversa composizione per nuovi accertamenti di fatto e per la regolazione delle spese. La Cassazione ha ritenuto errata l'interpretazione della Corte territoriale e dell'INPS che escludeva la computabilità dei periodi di lavoro a tempo determinato ai fini della durata della mobilità; ha precisato che la verifica dei requisiti per la clausola di salvaguardia va riferita allo status del lavoratore al momento di effettiva cessazione del rapporto di lavoro/mobilità e che le norme di monitoraggio (per il limite numerico dei beneficiari) richiamano il criterio della cessazione del rapporto di lavoro.

Norme richiamate

  • Legge 24 dicembre 2003 n. 243, art. 1, commi 18 e 18-bis

    art. 1, commi 18 e 18-bis

    Prevede la clausola di salvaguardia per i lavoratori collocati in mobilità prima del 15/07/2007 che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità; la Corte ha interpretato che rileva la maturazione dei requisiti nello status di lavoratore ancora collocato in mobilità (ossia fino alla cessazione effettiva della mobilità)

  • Legge 23 luglio 1991 n. 223, art. 8

    Consente al lavoratore in mobilità di svolgere lavoro subordinato a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista, con perdita dell'indennità per le giornate lavorate; la Corte ha sottolineato che la facoltà di lavorare a tempo determinato non muta automaticamente lo status di lavoratore in mobilità ai fini della clausola di salvaguardia

  • Decreto-legge 7 gennaio 2005 n. 7, art. 7-quaterdecies

    Prevede l'attività di monitoraggio per verificare il raggiungimento del numero massimo di domande accoglibili; la Corte ha osservato che il riferimento normativo all'attività di monitoraggio si riferisce al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e non a una data prefissata anteriore

  • Legge 18 dicembre 2020 n. 176 (convertimento D.L. 28 ottobre 2020 n. 137), art. 23 comma 8-bis

    art. 23, comma 8-bis del D.L. 28/10/2020 n. 137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamata nel processo per deposito di conclusioni dal P.M.; non incide sull'interpretazione del merito qui decisa

Massime di principio

  • La clausola di salvaguardia (art.1, commi 18 e 18-bis L.243/2004) si applica se il lavoratore ha maturato i requisiti per la pensione mentre si trova ancora nello "status" di essere in mobilità: ciò va verificato alla data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro/mobilità.
  • I periodi di lavoro a tempo determinato svolti durante la mobilità non mutano automaticamente lo status di lavoratore in mobilità; l'iscrizione nelle liste di mobilità può permanere durante contratti a termine e quindi tali periodi non sono di per sé esclusivi ai fini della clausola di salvaguardia.
  • Le disposizioni amministrative (messaggi INPS) non possono sostituire l'interpretazione della norma: eventuali criteri operativi utilizzati dall'INPS devono essere coerenti con il testo di legge e con la nozione di cessazione effettiva del rapporto di lavoro.
  • Per i casi soggetti a limiti numerici/monitoraggio (es. numero massimo di beneficiari), il riferimento temporale operativo per la graduatoria o per la verifica è la cessazione del rapporto di lavoro, non una data prefissata antecedente introdotta da prassi amministrativa.
  • In giudizio è importante produrre e far emergere documentazione probatoria (accordi sindacali, estratti conto contributivi, date effettive di cessazione dei contratti a tempo determinato) perché la qualificazione dello status (in mobilità o cessazione) è decisiva.
  • Se l'INPS non contesta specificamente le date o gli elementi fattuali rilevanti, il giudice non può valorizzare nuovi profili non dedotti dalle parti (divieto di ultrapetizione); le decisioni devono attenersi ai fatti e alle questioni effettivamente contestate.

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