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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30393/2022 del 17/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso riguarda la riliquidazione della pensione con l'inclusione degli emolumenti extra mensili (in particolare la tredicesima e indennità sostitutiva di ferie non godute) nella base di calcolo della retribuzione annua pensionabile relativa ai periodi di contribuzione figurativa per disoccupazione involontaria. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto di Chiriatti alla riliquidazione e aveva condannato l'INPS al pagamento delle differenze pensionistiche con decorrenza dal 10/03/2009. L'INPS ha impugnato sostenendo, in sintesi, che non era stata fornita prova dell'inesatta inclusione di tali emolumenti (contestando l'attribuzione dell'onere della prova) e lamentando motivazione apparente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha confermato che gli emolumenti extra mensili rientrano nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e che, in relazione all'accredito figurativo per disoccupazione involontaria, l'INPS doveva provare di averli effettivamente inclusi nel calcolo. La Corte ha ritenuto che l'INPS non abbia assolto l'onere probatorio e non potesse limitarsi a contestare la mancata prova fornita dall'assicurato. Pertanto il diritto del resistente alla riliquidazione è stato confermato; l'INPS è stata condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova: la Corte ha ritenuto che, trattandosi di fatto estintivo dell'obbligazione a carico dell'INPS (corretto adempimento del calcolo), l'ente dovesse provare l'effettiva inclusione degli emolumenti extra mensili nella retribuzione utilizzata per l'accredito figurativo

  • art. 132 c.c.

    Richiama il principio della motivazione delle sentenze: la Corte ha escluso che la motivazione della sentenza impugnata fosse meramente apparente, ritenendo coerente l'accertamento dell'inadempimento da parte dell'INPS

  • L. n. 153/1969, art. 12

    L. n. 153 del 1969, art. 12

    La nozione ampia di "retribuzione imponibile" ai fini contributivi comprende gli emolumenti extra mensili, che pertanto concorrono a formare la base di calcolo della retribuzione pensionabile

  • D.Lgs. n. 314/1997

    Norma menzionata come modificativa/precisativa della disciplina sulla retribuzione imponibile; contribuisce alla qualificazione degli emolumenti extra mensili come rilevanti ai fini contributivi

  • L. n. 183/2010, art. 24

    art. 24 L. n. 183 del 2010

    Ulteriore intervento normativo richiamato per la definizione della nozione di retribuzione imponibile e delle modalità di calcolo contributivo

  • L. n. 155/1981, art. 8

    L. n. 155 del 1981, art. 8

    Richiamata quale riferimento normativo per l'accredito figurativo relativo ai periodi di disoccupazione involontaria, ossia la norma che collega tali periodi alla base di calcolo retributiva

  • Delib. CdA INPS 5/12/1986 n. 200 e Circolare INPS n.137/1987

    Delib. CdA INPS 5 dicembre 1986, n. 200; Circolare INPS n. 137/1987

    Atti amministrativi interni che escludevano le retribuzioni non mensili dalla retribuzione pensionabile per i periodi figurativi; la Corte ha ritenuto che tali atti non dispensino l'INPS dall'onere di provare l'effettiva inclusione degli emolumenti quando contestata

  • Circolare INPS 24/01/2013 n. 11

    Circolare INPS del 24 gennaio 2013, n. 11

    Richiamata dalla Corte come ripresa delle precedenti circolari; non è stata ritenuta sufficiente a dimostrare, da parte dell'INPS, l'avvenuto calcolo comprensivo degli emolumenti extra mensili

  • D.L. 28/10/2020 n.137, art. 23 comma 8-bis

    art. 23, comma 8-bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176

    Richiamato in riferimento al deposito delle conclusioni scritte del P.M.; non incide sul merito, ma attesta la regolarità procedurale del deposito

Massime di principio

  • Quando l'assicurato contesta il calcolo della pensione invocando omissione di emolumenti (es. tredicesima, indennità ferie), spetta all'ente previdenziale provare di averli effettivamente inclusi nel computo, essendo la prova dell'adempimento un fatto estintivo dell'obbligazione.
  • Gli atti amministrativi interni (delibere, circolari) che interpretano la disciplina contributiva non sollevano automaticamente l'ente dall'onere probatorio se il pensionato contesta l'operato; servono prove documentali del calcolo effettuato.
  • Gli emolumenti extra mensili rientrano, di norma, nella nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e dunque concorrono a formare la base di calcolo della retribuzione pensionabile per i periodi figurativi, salvo prova contraria.
  • Il giudice di merito deve motivare l'accertamento del credito e l'eventuale inadempimento dell'ente; la Corte di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito con presunzioni opposte.
  • In casi analoghi, per difendersi efficacemente l'ente previdenziale dovrebbe produrre documentazione interna e dati stipendiali dettagliati (cedolini, prospetti, atti contabili) che dimostrino l'inclusione degli emolumenti nel periodi oggetto di accredito figurativo.
  • La domanda di riliquidazione può comportare rimborsi retroattivi entro i limiti di legge (qui con decorrenza indicata in sentenza) e l'eventuale decadenza triennale va valutata rispetto alla data di domanda giudiziale e agli atti specifici del singolo caso.

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