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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30640/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli da ThinkLab (12/16 aprile 2013) per giusta causa: era contestata l'asserita modifica/copertura di software di O.S.L. durante ore destinate ad altri clienti, la proposta/fornitura di tali software a società concorrenti senza autorizzazione, la sovrafatturazione di ore e il dirottamento di commesse; chiedeva l'annullamento del licenziamento e il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e del TFR. In cassazione ha dedotto in particolare (i) omissione di esame di fatti decisivi circa la reale esistenza e la temporalità delle attività di modifica/copia dei software; (ii) omissione di esame delle lamentele dei clienti che avrebbero attestato le maggiori ore fatturate; (iii) rilevanza di una sentenza passata in giudicato tra altre parti (Tribunale di Bologna n.2108/2018) che avrebbe escluso l'indebita utilizzazione dei codici sorgente; (iv) intempestività della contestazione disciplinare e violazione dell'art.7 legge n.300/1970 per assenza di dolo e di pregiudizio economico; (v) violazione del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi: molte censure erano precluse dalla regola della "doppia conforme" (art. 360 n.5 c.p.c. e art. 348-ter c.p.c.) perché la decisione di appello aveva confermato il primo grado; il ricorrente non ha indicato nelle censure le differenze fattuali tra le due decisioni, tentando di integrarle solo in memoria; la sentenza passata in giudicato (Tribunale di Bologna) non era vincolante perché concerneva pretese avanzate da diverso soggetto (O.S.L.) e dunque mancava l'identità di parti richiesta dall'art. 2909 c.c.; questioni processuali come l'intempestività della sanzione non erano state previamente dedotte e specificate nei giudizi di merito; infine il giudice di merito ha correttamente verificato che, pur non provati tutti i fatti contestati, sussistesse comunque un nucleo minimo di condotte idonee a giustificare il licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e ad ulteriori importi contributivi.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5

    Limita il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; tuttavia l'uso di questo motivo è precluso quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto divergenti tra i due gradi (regola della "doppia conforme").

  • art. 348-ter c.p.c., comma 5

    Stabilisce che, per gli appelli iniziati dopo la riforma, non è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n.5 quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado, salvo il requisito di indicazione delle ragioni divergenti.

  • art. 2909 c.c.

    L'efficacia soggettiva del giudicato è circoscritta ai soggetti che hanno partecipato al processo: una sentenza che ha accertato fatti tra parti diverse non vincola giudizi successivi tra soggetti diversi.

  • art. 7 legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)

    Norma sul diritto di difesa e sulle garanzie nel procedimento disciplinare; la Corte ha rilevato che questioni relative alla tempestività o alla proporzionalità della sanzione devono essere specificamente dedotte e trattate nei gradi di merito per poter essere riesaminate in cassazione.

  • artt. 2104, 2106, 2119 c.c.

    Norme di diritto del lavoro relative agli obblighi del lavoratore, alla retribuzione e al computo del TFR; citate dal ricorrente per contestare la gravità dell'inadempimento, la Corte ha ritenuto che non è compito della cassazione rinnovare la valutazione meramente fattuale sulla gravità e l'intenzionalità.

  • art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis del d.P.R. n.115/2002

    Prevedono l'ulteriore contributo unificato dovuto in Cassazione in determinati casi; la Corte ha disposto l'applicazione e dato atto dei presupposti per il versamento.

Massime di principio

  • Se la sentenza d'appello conferma il primo grado ("doppia conforme"), il ricorso per cassazione per motivi di fatto (art.360, n.5) è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri nel ricorso le divergenze fattuali tra i due giudizi; non è possibile integrare queste ragioni solo in memoria.
  • Una sentenza passata in giudicato tra soggetti diversi non preclude automaticamente il riesame di fatti nelle cause successive: l'efficacia del giudicato è limitata alle parti del processo che vi hanno partecipato (art.2909 c.c.).
  • Questioni di diritto processuale o di tempestività della sanzione disciplinare devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; se non dedotte in primo grado e specificamente coltivate, risultano inammissibili in cassazione.
  • La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame del merito dei fatti: può verificare la correttezza giuridica e la motivazione del giudice di merito, ma non rinnovare la valutazione probatoria se non nei limiti stretti previsti dalle regole di ammissibilità.
  • Quando il licenziamento è fondato su plurime condotte, il giudice può ritenere legittima la sanzione anche se solo alcune delle condotte risultano provate, purché esista un "nucleo minimo" di fatti idonei a giustificare la misura e la proporzionalità sia rispettata.

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