Cassazione Civile, Sentenza n. 30640/2022 del 18/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il licenziamento intimatogli da ThinkLab (12/16 aprile 2013) per giusta causa: era contestata l'asserita modifica/copertura di software di O.S.L. durante ore destinate ad altri clienti, la proposta/fornitura di tali software a società concorrenti senza autorizzazione, la sovrafatturazione di ore e il dirottamento di commesse; chiedeva l'annullamento del licenziamento e il pagamento delle retribuzioni non corrisposte e del TFR. In cassazione ha dedotto in particolare (i) omissione di esame di fatti decisivi circa la reale esistenza e la temporalità delle attività di modifica/copia dei software; (ii) omissione di esame delle lamentele dei clienti che avrebbero attestato le maggiori ore fatturate; (iii) rilevanza di una sentenza passata in giudicato tra altre parti (Tribunale di Bologna n.2108/2018) che avrebbe escluso l'indebita utilizzazione dei codici sorgente; (iv) intempestività della contestazione disciplinare e violazione dell'art.7 legge n.300/1970 per assenza di dolo e di pregiudizio economico; (v) violazione del principio di immutabilità dei motivi di licenziamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi: molte censure erano precluse dalla regola della "doppia conforme" (art. 360 n.5 c.p.c. e art. 348-ter c.p.c.) perché la decisione di appello aveva confermato il primo grado; il ricorrente non ha indicato nelle censure le differenze fattuali tra le due decisioni, tentando di integrarle solo in memoria; la sentenza passata in giudicato (Tribunale di Bologna) non era vincolante perché concerneva pretese avanzate da diverso soggetto (O.S.L.) e dunque mancava l'identità di parti richiesta dall'art. 2909 c.c.; questioni processuali come l'intempestività della sanzione non erano state previamente dedotte e specificate nei giudizi di merito; infine il giudice di merito ha correttamente verificato che, pur non provati tutti i fatti contestati, sussistesse comunque un nucleo minimo di condotte idonee a giustificare il licenziamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio di legittimità e ad ulteriori importi contributivi.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Limita il ricorso per cassazione per vizio di motivazione; tuttavia l'uso di questo motivo è precluso quando la sentenza d'appello conferma integralmente la decisione di primo grado salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto divergenti tra i due gradi (regola della "doppia conforme").
art. 348-ter c.p.c., comma 5
Stabilisce che, per gli appelli iniziati dopo la riforma, non è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art.360 n.5 quando la sentenza di appello confermi la decisione di primo grado, salvo il requisito di indicazione delle ragioni divergenti.
art. 2909 c.c.
L'efficacia soggettiva del giudicato è circoscritta ai soggetti che hanno partecipato al processo: una sentenza che ha accertato fatti tra parti diverse non vincola giudizi successivi tra soggetti diversi.
art. 7 legge n.300/1970 (Statuto dei lavoratori)
Norma sul diritto di difesa e sulle garanzie nel procedimento disciplinare; la Corte ha rilevato che questioni relative alla tempestività o alla proporzionalità della sanzione devono essere specificamente dedotte e trattate nei gradi di merito per poter essere riesaminate in cassazione.
artt. 2104, 2106, 2119 c.c.
Norme di diritto del lavoro relative agli obblighi del lavoratore, alla retribuzione e al computo del TFR; citate dal ricorrente per contestare la gravità dell'inadempimento, la Corte ha ritenuto che non è compito della cassazione rinnovare la valutazione meramente fattuale sulla gravità e l'intenzionalità.
art. 13 comma 1 quater e comma 1 bis del d.P.R. n.115/2002
Prevedono l'ulteriore contributo unificato dovuto in Cassazione in determinati casi; la Corte ha disposto l'applicazione e dato atto dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- Se la sentenza d'appello conferma il primo grado ("doppia conforme"), il ricorso per cassazione per motivi di fatto (art.360, n.5) è inammissibile salvo che il ricorrente dimostri nel ricorso le divergenze fattuali tra i due giudizi; non è possibile integrare queste ragioni solo in memoria.
- Una sentenza passata in giudicato tra soggetti diversi non preclude automaticamente il riesame di fatti nelle cause successive: l'efficacia del giudicato è limitata alle parti del processo che vi hanno partecipato (art.2909 c.c.).
- Questioni di diritto processuale o di tempestività della sanzione disciplinare devono essere sollevate e sviluppate nei gradi di merito; se non dedotte in primo grado e specificamente coltivate, risultano inammissibili in cassazione.
- La Corte di legittimità non procede a un nuovo esame del merito dei fatti: può verificare la correttezza giuridica e la motivazione del giudice di merito, ma non rinnovare la valutazione probatoria se non nei limiti stretti previsti dalle regole di ammissibilità.
- Quando il licenziamento è fondato su plurime condotte, il giudice può ritenere legittima la sanzione anche se solo alcune delle condotte risultano provate, purché esista un "nucleo minimo" di fatti idonei a giustificare la misura e la proporzionalità sia rispettata.
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