Ordinanza n. 2500/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, I. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del Decreto di aggiudicazione della Regione Campania - Dirigente Generale per le Risorse Strumentali - n. 802 del 26.08.2025, della procedura di gara, suddivisa in 4 lotti, finalizzata per il servizio di reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania adibite a Centri per l'Impiego, decreto impugnato limitatamente al Lotto n. 1 - CIG B55A0C482F-; 2. della proposta di aggiudicazione prot. n. 0404603/2025 del 13.08.2025 - trasmessa alla ricorrente in data 18.09.2025 - a firma del RUP della UOD03, Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania e dei successivi provvedimenti di verifica requisiti e stipula di eventuale contratto in favore dell'ATI controinteressata, ivi inclusa la decisione - contenuta nei precedenti atti - volta ad accettare il chiesto oscuramento degli atti di gara della controinteressata; 3. dei verbali di gara, e della susseguente sub - procedura di verifica di anomalia, sviluppata dal RUP della procedura in oggetto con le note richiamate nel provvedimento di cui sub. 2), in più riprese (3 interlocuzioni), verbali e note mai pubblicate sul sito di gara, e alfine, dell'intera sub-procedura di verifica di anomalia - definita dal RUP con il verbale del 04.07.2025 - anch'esso impugnato in questa sede - e trasmesso solo in data 18/9/2025; nonché, anche ai sensi degli artt. 116 e ss. c.p.a., - per l'accesso agli atti di gara citati nei provvedimenti di cui sub. 3) e b), ed in particolare di tutti quelli che compongono la procedura di verifica di anomalia, richiamati dal RUP nella proposta del 13/8/2025, definita con il verbale del 04.07.2025, ivi incluse le controdeduzioni dell'ATI affidataria richiamate nella medesima proposta: ed ancora il verbale del seggio di gara di apertura e verifica della documentazione amministrativa degli offerenti, ed in particolare delle certificazioni DURC/Agenzia Entrate/BDNA presso ANAC e verifica dei requisiti tecnici spesi in sede di gara, nonché: - ai sensi degli artt. 121 e ss. c.p.a. per l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato dalla Regione Campania con l'ATI controinteressata. II. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da EUROPOLICE s.r.l. il 21\10\2025: per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, a – del D.D. del Dirigente Generale per le Risorse Strumentali della Regione Campania n. 802 del 26.08.2025 di aggiudicazione della procedura di gara, suddivisa in 4 Lotti, per il servizio di reception e custodia delle sedi della Giunta Regionale della Campania adibite a Centri per l’impiego, nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di Security Service per il Lotto 1; b – della proposta di aggiudicazione prot. n. 0404603/2025 del 13.08.2025 della gara di cui al provvedimento sub. a), nella parte in cui ha ammesso e valutato l’offerta di Security Service per il Lotto 1; c - dei verbali di gara, nella parte in cui hanno ammesso, valutato e collocato in graduatoria la offerta di Security Service, per il Lotto 1; d – di tutti gli atti istruttori, nella parte in cui hanno ammesso e valutato l’offerta di Security Service, per il Lotto 1; e – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali. III. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SECURITY SERVICE S.R.L. il 27\1\2026: per l’annullamento: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo; nonché, ai sensi degli artt. 121 e ss del codice del processo amministrativo, per l’annullamento e/o la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato dalla Regione Campania con l’ATI controinteressata in data 30.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per il servizio di reception e custodia delle sedi regionali adibite a Centri per l’Impiego, nonché gli atti della verifica di anomalia e il contratto stipulato con il RTI aggiudicatario
Esito
La controversia
L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore del RTI Europolice–Union Security, la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara e la sub-procedura di verifica dell’anomalia, deducendo doglianze principalmente riferite all’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicataria, con particolare riguardo al costo del personale, alle modalità di calcolo, all’incidenza delle assenze e alle modalità di sostituzione del personale. Sono stati contestati anche il mancato accesso ad atti della gara e della verifica di anomalia, nonché il contratto stipulato il 30 settembre 2025. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale escludente, volto a contestare l’ammissione e la valutazione dell’offerta della ricorrente principale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito né il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti, né il ricorso incidentale. Ha ritenuto di dover esaminare prioritariamente il ricorso principale, richiamando l’orientamento secondo cui, nelle controversie in materia di appalti, l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale escludente non rende improcedibile il ricorso principale, poiché permane l’interesse strumentale alla riedizione della gara; l’eventuale infondatezza del ricorso principale può invece rendere improcedibile quello incidentale. Ai fini della decisione sulle contestazioni relative alla congruità dell’offerta aggiudicataria e al costo della manodopera, ha disposto, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verificazione in contraddittorio. Il verificatore è stato individuato nel Responsabile dell’Ispettorato del lavoro, Direzione interregionale del Sud, con facoltà di delega. Dovrà accertare l’attuabilità dell’offerta alla luce della normativa lavoristica e del bando, il rispetto del CCNL e l’incidenza delle assenze e delle sostituzioni, la concreta fruibilità degli sgravi contributivi, incluso il regime per il personale neoassunto e la Decontribuzione Sud, nonché le ulteriori deduzioni delle parti sulla congruità dell’offerta. Sono stati stabiliti i termini per le operazioni, le osservazioni delle parti e il deposito della relazione conclusiva. È stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente un anticipo di euro 500 sul compenso del verificatore. La causa è stata rinviata all’udienza pubblica del 22 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 66 c.p.a.
verificazione in contraddittorio fra le parti
La disposizione consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica per acquisire elementi necessari alla decisione, individuando un organismo pubblico competente e formulando specifici quesiti.
artt. 116 e ss. c.p.a.
Richiamati per la domanda di accesso agli atti di gara; l’ordinanza non definisce tale domanda nel merito.
artt. 121 e ss. c.p.a.
Richiamati per la domanda di annullamento o declaratoria di inefficacia del contratto; l’ordinanza non decide tale domanda nel merito.
art. 1, par. 1, comma 3, e par. 3, direttiva 89/665/CEE
osta a che un ricorso principale ... venga deciso in rito ... quali che siano il numero di partecipanti ... e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi
La tutela europea impone di non dichiarare improcedibile il ricorso principale per effetto dell’accoglimento di un ricorso incidentale diretto all’esclusione dell’offerente principale, quando permane l’interesse alla riedizione della gara.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di contratti pubblici, il ricorso principale deve essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso incidentale escludente, poiché l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non elimina l’interesse del ricorrente principale alla riedizione della gara, mentre l’eventuale infondatezza del ricorso principale può rendere improcedibile quello incidentale.
- Quando la decisione sulla congruità dell’offerta e sulla verifica di anomalia richiede valutazioni tecniche in materia lavoristica, il giudice amministrativo può disporre una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidandola a un organismo pubblico dotato di specifica competenza.
- La verifica dell’anomalia dell’offerta relativa al costo del lavoro deve considerare, in modo comparato, l’offerta, le giustificazioni dell’operatore economico, il CCNL applicabile, l’incidenza delle assenze e delle sostituzioni e la concreta fruibilità degli sgravi o delle agevolazioni contributive invocate.
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