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Circolare

Circolare numero 208 del 29-12-2015

A. PREMESSA 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità e ambito di applicazione 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo B. ASSEGNO STRAORDINARIO DI SOSTEGNO AL REDDITO 1. Requisiti del datore di lavoro 2. Requisiti del lavoratore 3. Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale 4. Presentazione della domanda 5. Modalità di calcolo dell’assegno 6. Procedure di liquidazione 7. Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 8. Erogazione in unica soluzione 9. Regime tributario 10. Contributi sindacali 11. Contribuzione correlata 12. Cumulabilità 13. Ricorsi amministrativi C. FINANZIAMENTO 1. Modalità di finanziamento delle prestazioni 2. Codifica aziende 3. Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 4. Finanziamento delle prestazioni straordinarie 4.1 Versamento anticipato della provvista mensile a copertura dell’assegno straordinario 4.2 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens D. ISTRUZIONI CONTABILI

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il nuovo assetto del Fondo di solidarietà del gruppo FS alla luce del d.lgs. n. 148/2015, illustrandone ambito di applicazione, governance, prestazioni ordinarie e straordinarie, requisiti di accesso, calcolo dell’assegno, contribuzione correlata, cumulo con redditi da lavoro e ricorsi. Definisce inoltre il finanziamento del Fondo, le modalità di versamento della provvista mensile e gli adempimenti Uniemens, oltre alle istruzioni contabili per la rilevazione delle diverse poste. Sono indicate scadenze operative, codici di autorizzazione, codici contributivi e contabili, nonché il regime fiscale della prestazione.

Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e assegno straordinario di sostegno al reddito

Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e assegno straordinario di sostegno al reddito

La circolare aggiorna la disciplina del Fondo di solidarietà del gruppo FS alla luce del d.lgs. n. 148/2015, ricostruendo il quadro normativo, le regole di funzionamento del Fondo, le prestazioni erogabili e gli adempimenti operativi e contabili connessi. Il testo è rilevante per la gestione degli esuberi nelle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e per l’accesso all’assegno straordinario di accompagnamento alla pensione.

Quadro normativo

La circolare richiama l’articolo 3 della legge n. 92/2012, che ha introdotto i Fondi di solidarietà per i settori non coperti da integrazione salariale. In tale ambito, con accordo sindacale nazionale del 30 luglio 2013 tra il gruppo FS e le organizzazioni sindacali, è stato adeguato il Fondo per il personale di Ferrovie dello Stato S.p.A. Il successivo decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, ha recepito l’accordo e disciplinato il Fondo di solidarietà del gruppo Ferrovie dello Stato italiane.

Il decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 ha poi abrogato, tra l’altro, i commi da 4 a 19-ter e da 22 a 45 dell’articolo 3 della legge n. 92/2012, prevedendo che i rinvii a tali disposizioni debbano intendersi riferiti alle corrispondenti norme del nuovo decreto. La disciplina generale dei Fondi di solidarietà è ora contenuta negli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015.

Finalità, ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo opera in connessione con processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività e con situazioni di crisi aziendale. La sua funzione è quella di assicurare interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro e, ove previsto, ulteriori misure di sostegno, anche formative e di accompagnamento all’esodo.

Sono destinatari degli interventi i lavoratori dipendenti delle società del gruppo FS, esclusi i dirigenti, iscritti ai fini previdenziali al Fondo speciale FS oppure all’Assicurazione generale obbligatoria. Per società del gruppo FS si intendono tutte quelle nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo. Il Fondo non può riconoscere prestazioni a favore di lavoratori di imprese che, a seguito di operazioni societarie, abbiano perso tale requisito.

Natura giuridica, equilibrio finanziario e governance

Il Fondo è tenuto al bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie. Gli interventi sono concessi entro i limiti delle risorse già acquisite e previa costituzione di specifiche riserve finanziarie. È inoltre richiesto un bilancio tecnico di previsione a otto anni, da aggiornare al momento del bilancio preventivo annuale.

Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, può proporre modifiche agli importi delle prestazioni o alle aliquote di contribuzione. Le modifiche alla disciplina delle prestazioni o alle aliquote sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Comitato delibera inoltre la concessione degli interventi ordinari e straordinari; per gli assegni straordinari, nella delibera si prende atto dell’avvenuto esperimento delle procedure contrattuali e di legge sulla base del verbale di accordo aziendale notificato all’Istituto.

Gli oneri di amministrazione del Fondo sono a carico del Fondo stesso e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari, gli oneri di gestione sono invece a carico delle singole aziende esodanti.

Assegno straordinario di sostegno al reddito

Il Fondo eroga assegni straordinari rateali ai lavoratori in esubero, per un periodo massimo di cinque anni, finalizzati al raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. La prestazione è accompagnata dal versamento della contribuzione correlata dovuta alla gestione previdenziale di iscrizione.

Il valore dell’assegno corrisponde all’importo del trattamento pensionistico teorico spettante alla data di cessazione del rapporto di lavoro, comprensivo della quota di pensione calcolata sulla contribuzione mancante. Durante il periodo che intercorre tra cessazione e maturazione dei requisiti pensionistici, il Fondo versa inoltre la contribuzione correlata utile sia al diritto sia alla misura della pensione.

Requisiti del datore di lavoro e iter sindacale

L’accesso alla prestazione straordinaria è subordinato al completamento delle procedure legislative, ove previste, e del confronto sindacale nell’ambito della contrattazione collettiva, secondo l’accordo nazionale del 30 luglio 2013. Le procedure devono concludersi con un accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali.

La società esodante deve presentare alla Sede Inps che ha in carico la posizione aziendale l’accordo sindacale che definisce le modalità di esodo del personale in possesso dei requisiti e deve indicare anche la Sede Inps presso cui versare la provvista per gli assegni straordinari. Insieme all’accordo va trasmessa la dichiarazione "Mod. di accreditamento e variazioni".

Requisiti del lavoratore

La legge non indica requisiti autonomi specifici per l’accesso all’assegno straordinario, ma richiede che il lavoratore maturi entro il periodo massimo di fruizione i requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento, utili al conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia.

Ai fini del perfezionamento dei requisiti sono utili anche i periodi contributivi maturati all’estero nei Paesi soggetti alla normativa comunitaria di sicurezza sociale, nonché, per gli iscritti all’AGO, quelli maturati in Paesi convenzionati con l’Italia. Per chi perfeziona il diritto esclusivamente a carico dell’AGO, è possibile far valere anche il cumulo con contributi versati nelle gestioni dei lavoratori autonomi Inps; in tal caso l’accertamento segue le regole della gestione nella quale il lavoratore ha contribuito da ultimo. I contributi versati per gli stessi periodi in più gestioni devono essere computati una sola volta.

Non è accoglibile la domanda finalizzata alla pensione anticipata se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità. L’accertamento dei requisiti è effettuato dall’azienda, tenendo conto della complessiva anzianità contributiva risultante dalla documentazione del lavoratore; su richiesta dell’interessato, le Sedi Inps rilasciano gli estratti contributivi.

Istruttoria Inps e presentazione della domanda

La Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale istruisce la pratica e verifica l’attribuzione del codice di autorizzazione 2M. Successivamente trasmette l’accordo aziendale e il Mod. di accreditamento e variazioni alla Direzione centrale pensioni, che attribuisce il codice identificativo da comunicare al datore di lavoro esodante.

La domanda di assegno straordinario, da erogarsi in forma rateale, deve essere sottoscritta dal lavoratore e dal legale rappresentante dell’azienda e presentata dall’azienda esodante. Le competenze per la liquidazione spettano alle Sedi Polo indicate dalla circolare: per gli iscritti al Fondo speciale FS le rispettive Sedi Polo; per gli iscritti all’AGO le Sedi Polo individuate dal messaggio n. 4621 del 7 luglio 2015 e successive modifiche. La Sede Inps competente deve segnalare eventuali discordanze tra quanto accertato dal datore di lavoro e quanto verificato dall’Istituto.

Criteri di calcolo dell’assegno e regime della prestazione

Il calcolo dell’assegno segue le modalità utilizzate per determinare la pensione teorica che sarebbe spettata all’interessato alla cessazione del rapporto, aggiungendo i periodi per i quali l’azienda si impegna a versare la contribuzione correlata. La circolare distingue il caso in cui il lavoratore maturerebbe prima la pensione anticipata da quello in cui maturerebbe prima la pensione di vecchiaia, richiamando in entrambi i casi l’importo netto del trattamento teorico e le ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Dal 1° gennaio 2012, per le anzianità contributive maturate da tale data, la quota di pensione è calcolata con il sistema contributivo. In questo contesto, la contribuzione correlata versata dall’azienda esodante durante la prestazione va computata nella cosiddetta quota D. Nel sistema misto il coefficiente di trasformazione è quello relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno; nel sistema esclusivamente contributivo, il coefficiente è quello relativo all’età alla scadenza dell’assegno.

Poiché si tratta di una prestazione di accompagnamento alla pensione e non di pensione, non si applicano il contributo ONPI, la perequazione annuale, i trattamenti di famiglia, le prestazioni collegate al reddito, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Sono invece possibili trattenute per contributo sindacale, cumulo con redditi da lavoro, pignoramento, provvedimento del giudice e recupero di somme indebite; non sono invece ammesse trattenute per riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere regolate prima dell’accesso alla prestazione.

Gli assegni sono prestazioni dirette e non reversibili; in caso di decesso del beneficiario ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata durante il periodo di assegno.

Ulteriori ipotesi di accesso alla prestazione straordinaria

Il Comitato amministratore, con specifiche deliberazioni, ha esteso l’accesso all’assegno straordinario ad alcune ulteriori tipologie di pensione e situazioni. In particolare:

  • con delibera n. 6 del 14 gennaio 2011, il calcolo dell’assegno tiene conto della maggiore anzianità contributiva riconosciuta a favore dei soggetti privi della vista e dei soggetti non udenti o con invalidità superiore al 74%;
  • con delibera n. 7 del 14 gennaio 2011, l’assegno può essere riconosciuto anche ai marittimi iscritti all’AGO e al Fondo speciale FS, in applicazione dell’articolo 46 della legge n. 413/1984;
  • con delibera n. 14 del 31 gennaio 2011, l’assegno può essere riconosciuto anche alle lavoratrici che optano per la disciplina sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004, a condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico cada entro il 31 dicembre 2015.

Liquidazione, decorrenza e scadenza

La Sede Inps di liquidazione eroga la prestazione dopo aver verificato il possesso dei requisiti e l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. L’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda, ed è erogato per tredici mensilità in rate mensili anticipate.

Se il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo speciale FS decorre in corso di mese, la scadenza dell’assegno è inframensile e coincide con il giorno precedente la decorrenza della pensione. Il lavoratore deve presentare tempestivamente la domanda di pensione alla Sede Inps competente, poiché non è prevista alcuna trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. La prestazione è identificata con categoria numerica 029, categoria alfabetica "VOESO" e range numerico 600-799.

Erogazione in unica soluzione

Il lavoratore può optare per l’erogazione dell’assegno in unica soluzione. In tal caso l’importo è pari al 60% di quanto sarebbe spettato in forma rateale, attualizzato al tasso ufficiale di sconto BCE di riferimento alla data di decorrenza della prestazione. In questa ipotesi la contribuzione correlata non è dovuta e non viene versata dall’azienda esodante.

Anche per l’erogazione una tantum restano necessari i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria, che devono risultare astrattamente perfezionabili entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.

Regime tributario

La prestazione rateale è soggetta a tassazione ordinaria, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate richiamato in circolare. La prestazione erogata in unica soluzione è invece assoggettata a tassazione separata con utilizzo dell’aliquota del Tfr.

Contributi sindacali e comunicazioni del beneficiario

Previo accordo convenzionale tra Inps e organizzazioni sindacali, i beneficiari dell’assegno straordinario possono continuare a versare i contributi sindacali all’organizzazione di appartenenza stipulante il contratto collettivo nazionale che ha istituito il Fondo.

Il lavoratore che percepisce l’assegno straordinario deve comunicare tempestivamente l’instaurazione di nuovi rapporti di lavoro, dipendenti o autonomi, indicando nuovo datore di lavoro, periodo di attività e redditi conseguiti. La comunicazione deve essere inviata sia all’azienda esodante, per il nulla osta, sia al Fondo tramite la Sede Inps che gestisce la prestazione. La mancata comunicazione comporta la decadenza dal diritto e la restituzione delle somme percepite indebitamente, oltre agli interessi e alla rivalutazione, nonché la cancellazione della contribuzione correlata. La decisione compete al Comitato amministratore.

Cumulabilità e limiti con i redditi da lavoro

L’articolo 11 del decreto interministeriale disciplina incompatibilità e limiti di cumulo dell’assegno con redditi da lavoro. L’assegno è incompatibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolta a favore di soggetti in concorrenza con il datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava servizio: in tali casi la percezione dei redditi determina la decadenza dal diritto, con cessazione dell’assegno e della contribuzione correlata.

Per attività non in concorrenza con il datore di lavoro esodante, il cumulo è ammesso entro i limiti previsti dal decreto. In particolare, i commi 3, 4 e 6 prevedono la cumulabilità con redditi da lavoro dipendente entro il limite dell’ultima retribuzione mensile percepita, ragguagliata ad anno; l’eventuale eccedenza è trattenuta dall’assegno con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi. Il comma 5 disciplina il cumulo con redditi da lavoro autonomo nei limiti della normativa vigente; la circolare evidenzia che, per effetto dell’articolo 19 della legge n. 133/2008, dal 1° gennaio 2009 per le pensioni di vecchiaia e anzianità è stata introdotta la cumulabilità e quindi sull’assegno straordinario non deve essere effettuata la trattenuta per cumulo.

Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo presso la Direzione generale dell’Inps, che decide in unica istanza.

Finanziamento del Fondo

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,20% sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti. L’onere è ripartito per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori; eventuali variazioni dell’aliquota seguono la stessa ripartizione.

Per le prestazioni straordinarie è dovuto un contributo straordinario, a carico del datore di lavoro esodante, pari al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata. Ai contributi di finanziamento si applicano le norme della contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo gli sgravi contributivi; si applica anche la prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Codifica delle aziende e iscrizione al Fondo

Le società del gruppo FS devono presentare all’Inps una dichiarazione di responsabilità sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al Fondo, tramite Cassetto previdenziale aziende, per ottenere il codice di autorizzazione 2M con decorrenza 03/2015. Il codice identifica il Fondo per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

In caso di mutamenti societari che includano ulteriori aziende nell’ambito di applicazione, queste devono darne notizia alla struttura territoriale competente per l’attribuzione del codice 2M. Non sono iscrivibili al Fondo le società derivate o derivanti da operazioni societarie nelle quali non sia mantenuta la partecipazione azionaria di controllo. L’accesso è consentito sia ai lavoratori iscritti al Fondo speciale FS, sia ai lavoratori iscritti all’AGO.

Contributo ordinario: flusso Uniemens e versamento arretrati

Dal mese di febbraio 2016 la contribuzione ordinaria non va più esposta con un separato codice contributivo nel flusso Uniemens, ma confluisce nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti.

Per le competenze da marzo 2015 a gennaio 2016 il versamento può essere effettuato entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare. È ammessa la rateazione dei debiti contributivi in via amministrativa, con interessi di dilazione; le aziende che devono versare anche la quota a carico dei dipendenti possono recuperare ratealmente tale quota, se presentano istanza di dilazione entro la medesima scadenza. Per tali periodi deve essere utilizzato il codice "M154" con l’indicazione dell’imponibile e del contributo pari allo 0,20%.

Provvista mensile per gli assegni straordinari

Gli assegni straordinari sono aggregati in base al codice di censimento del datore di lavoro esodante al fine di determinare la somma lorda da versare mensilmente per il finanziamento delle prestazioni. La procedura automatizzata, dal giorno 10 di ciascun mese, individua gli assegni in essere per il mese successivo.

L’importo è reso disponibile nella procedura Agenda1/Paes e sul portale Inps per aziende, consulenti e professionisti, nella funzione dedicata alle prestazioni esodo dei fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione. L’accesso al dettaglio dei pagamenti richiede il codice Pin, da richiedere alla Sede Inps presso cui avviene il versamento della provvista.

La provvista deve essere accreditata sulla contabilità speciale di Tesoreria provinciale intestata alla Sede entro il giorno 15 del mese precedente a quello cui si riferisce il pagamento degli assegni; la Sede Inps deve inserire la conferma dell’avvenuto versamento entro il giorno 16 di ciascun mese.

Contribuzione correlata e adempimenti Uniemens

La contribuzione correlata va versata a decorrere dal mese di cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto alla contribuzione obbligatoria IVS. I lavoratori beneficiari devono essere esposti in Uniemens con specifici codici a seconda della posizione previdenziale: FE per iscritti al Fondo ferrovieri, NE per iscritti al FPLD, FM per il personale marittimo delle FS.

Per ciascun lavoratore devono essere valorizzati l’imponibile e l’importo della contribuzione correlata, pari al 33% della base imponibile. Per i lavoratori già iscritti al Fondo Speciale FS la retribuzione va esposta anche analiticamente con gli elementi tipici del Fondo. La procedura genera i codici di bilancio M138 e M117 per la contribuzione correlata relativa, rispettivamente, ai lavoratori iscritti al Fondo ferrovieri e al FPLD. La contribuzione correlata deve essere esposta anche nel CUD e nel modello 770, quadro SA, secondo le istruzioni dei relativi modelli.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile viene istituita la nuova gestione FE, con contabilità separata FER – Gestione assicurativa a ripartizione. I contributi ordinari sono imputati ai conti FER21110 e FER21170 per competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso; gli insoluti e i DM10/V ai conti FER21120 e FER21180.

La contribuzione correlata è registrata sui conti FER21112, FER21172, FER21113 e FER21173, a seconda della tipologia di lavoratore e dell’anno di competenza. L’accreditamento della contribuzione correlata verso le gestioni pensionistiche avviene con movimentazione dei conti FER32140 in dare e GFR22040/FPR22040 in avere.

Il contributo straordinario di provvista è imputato al conto FER21115. L’onere per gli assegni straordinari liquidati con procedura pensionistica è rilevato al conto FER30115 e il pagamento al conto di debito FER10130. Le rate non riscosse confluiscono nei conti FER24130 o GPA10031, con codice bilancio 3146; gli importi da definire a fine esercizio sono imputati al conto FER10131. I recuperi di prestazioni indebite sono registrati al conto FER24130 con codice bilancio 1134, mentre i crediti inesigibili sono evidenziati nel partitario GPA00069. I saldi dei conti FER00130 e FER10131 sono ripresi nel nuovo esercizio sui conti FER55150 e FER55151. Le trattenute sugli assegni straordinari sono rilevate al conto FER24153.

La circolare rinvia all’allegato n. 3 per le variazioni al piano dei conti.

Punti principali

Quadro normativo e aggiornamento del Fondo

La disciplina originaria dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge n. 92/2012 è stata trasfusa negli articoli 26 e seguenti del d.lgs. n. 148/2015. Il Fondo per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, già adeguato con accordo sindacale nazionale del 30 luglio 2013 e recepito dal decreto interministeriale n. 86984 del 9 gennaio 2015, viene quindi inquadrato nel nuovo regime normativo.

Finalità, ambito e destinatari del Fondo

Il Fondo opera nell’ambito di processi di ristrutturazione, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività e situazioni di crisi aziendale, con interventi di tutela economica in costanza di rapporto di lavoro e ulteriori misure formative o di accompagnamento all’esodo. I destinatari sono i lavoratori dipendenti delle società del gruppo FS, esclusi i dirigenti, iscritti al Fondo speciale FS o all’AGO. Sono comprese solo le società nelle quali Ferrovie dello Stato italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo.

Natura giuridica, equilibrio finanziario e gestione

Il Fondo deve operare in pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni senza adeguate disponibilità finanziarie e riserve. È richiesto un bilancio tecnico previsionale a otto anni, con aggiornamento al bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore propone eventuali modifiche alle prestazioni o alle aliquote contributive, che sono adottate con decreto direttoriale ministeriale. Gli assegni straordinari richiedono che il Comitato prenda atto dell’espletamento delle procedure sindacali e di legge, risultante dal verbale di accordo aziendale.

Assegno straordinario: funzione, durata e importo

L’assegno straordinario è una prestazione rateale riconosciuta ai lavoratori in esubero per un massimo di cinque anni, fino al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia. L’importo corrisponde al trattamento pensionistico teorico maturabile alla cessazione del rapporto, comprensivo della quota calcolata sulla contribuzione mancante; il Fondo versa anche la contribuzione correlata per il periodo intercorrente fino al perfezionamento del diritto a pensione.

Requisiti del datore di lavoro e del lavoratore

Per accedere alla prestazione è necessario che siano concluse le procedure legislative e contrattuali con accordo aziendale sottoscritto dalle parti sociali. L’azienda presenta alla Sede Inps competente l’accordo di esodo e il Mod. di accreditamento e variazioni. Per il lavoratore non sono previsti requisiti autonomi specifici: devono maturare entro il periodo massimo di fruizione i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa pensionistica vigente al momento del pensionamento. Sono richiamate anche le regole sul cumulo di contribuzione estera e in gestioni autonome Inps, nonché l’inammissibilità della domanda se il lavoratore è già titolare di pensione di invalidità o assegno ordinario di invalidità.

Istruttoria, domanda e liquidazione

La Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale verifica il codice di autorizzazione 2M, trasmette la documentazione alla Direzione centrale pensioni e riceve il codice identificativo da comunicare al datore di lavoro. La domanda di assegno straordinario, sottoscritta dal lavoratore e dall’azienda, è presentata dall’azienda esodante alle Sedi Polo competenti. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto, per tredici mensilità, senza soluzione di continuità; il pagamento avviene in rate mensili anticipate. Il trattamento pensionistico sarà poi liquidato secondo la normativa vigente alla data di decorrenza della pensione.

Calcolo dell’assegno, fiscalità e assenza di alcune voci tipiche della pensione

Il calcolo segue le regole della pensione teorica spettante, con specifiche distinzioni tra pensione anticipata e di vecchiaia e con il calcolo della quota contributiva secondo il sistema vigente. Dal 1° gennaio 2012 le anzianità maturate da tale data sono considerate con il sistema contributivo; la contribuzione correlata confluisce nella quota D. L’assegno non subisce trattenuta ONPI, non è rivalutato, non dà diritto a trattamenti di famiglia né ad altre prestazioni collegate al reddito, e non produce interessi o rivalutazione monetaria. La prestazione rateale è soggetta a tassazione ordinaria, mentre l’erogazione in unica soluzione è soggetta a tassazione separata con aliquota Tfr.

Contribuzione correlata, cumulo con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione

Per il periodo di assegno il datore di lavoro versa la contribuzione correlata, calcolata sulla retribuzione normale e, per il 2015, con aliquota del 33% sia per AGO sia per Fondo speciale FS, nel rispetto del massimale per i nuovi iscritti o per chi opta per il contributivo (100.324,00 euro per il 2015). L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro in concorrenza con il datore di lavoro e, in tali casi, la percezione comporta decadenza. Con redditi da lavoro non in concorrenza è ammesso il cumulo entro determinati limiti, con eventuali trattenute. Il beneficiario deve comunicare tempestivamente ogni nuovo rapporto di lavoro all’azienda esodante e alla Sede Inps; l’omissione comporta decadenza e restituzione delle somme indebitamente percepite.

Finanziamento del Fondo e contributi dovuti

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario dello 0,20% sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato, esclusi i dirigenti, ripartito in due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, oltre a un contributo straordinario per le prestazioni di esodo, commisurato al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata. Per il contributo ordinario, le competenze da marzo 2015 a gennaio 2016 possono essere versate entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, con possibilità di rateazione; dal febbraio 2016 la contribuzione è inglobata nell’aliquota complessiva Uniemens.

Adempimenti Uniemens, codici e istruzioni contabili

La circolare fornisce i codici da usare nel flusso Uniemens per il contributo ordinario e per la contribuzione correlata (tra cui M154, FE, NE, FM, M138, M117), nonché le modalità di esposizione per i lavoratori iscritti al Fondo speciale FS. Sono istituiti nuovi conti contabili per la gestione del Fondo FE e della contabilità separata FER, con conti specifici per contributi ordinari, contributi correlati, provvista mensile, assegni straordinari, riaccrediti, recuperi indebiti, partite da definire e trattenute. Le somme non riscosse e i recuperi sono rilevati con appositi codici di bilancio, mentre i saldi di fine esercizio vengono ripresi automaticamente nel nuovo esercizio.

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