Circolare numero 209 del 30-12-2015
Nell’ambito della presente circolare si forniscono chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno per i datori di lavoro che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare definisce le modalità con cui i datori di lavoro devono effettuare i conguagli contributivi relativi al 2015, anche attraverso le denunce UniEmens di dicembre 2015, gennaio 2016 e, per alcune fattispecie, febbraio 2016. Vengono trattati i principali istituti incisi dai conguagli: variabili retributive, massimale contributivo, contributo aggiuntivo IVS 1%, ferie non godute, fringe benefits, auto aziendali, prestiti ai dipendenti, TFR al Fondo di Tesoreria, rivalutazione del TFR e operazioni societarie. Sono inoltre indicati i codici e le modalità operative per recuperi e sistemazioni contributive.
Conguagli contributivi 2015 e gestione variabili retributive in UniEmens
Conguagli contributivi 2015 e gestione delle variabili retributive
La circolare fornisce le istruzioni operative per la sistemazione contributiva relativa all’anno 2015, con particolare attenzione alle modalità di conguaglio da effettuare tramite flusso UniEmens. Le indicazioni riguardano sia i termini utili per la regolarizzazione sia le principali fattispecie che incidono sull’imponibile contributivo o sul calcolo di specifiche contribuzioni e accantonamenti.
Termini e finestre per il conguaglio
I datori di lavoro possono effettuare i conguagli con la denuncia di competenza di dicembre 2015, con scadenza di pagamento 16 gennaio 2016, oppure con quella di gennaio 2016, con scadenza 16 febbraio 2016. Per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le operazioni possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2016, con scadenza 16 marzo 2016, senza applicazione di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo di versare o recuperare entro gennaio 2016 i contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione. Per alcune categorie di dipendenti pubblici, in particolare per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 può essere effettuata anche con la denuncia di febbraio 2016.
Elementi variabili della retribuzione
La circolare richiama la disciplina del DM 7 ottobre 1993, secondo cui le variazioni della retribuzione imponibile derivanti da elementi o eventi intervenuti nel corso del mese possono essere considerate negli adempimenti e nei versamenti del mese successivo, purché entro ciascun anno solare vi sia corrispondenza tra retribuzione di competenza e retribuzione assoggettata a contribuzione.
Sono indicati come eventi o elementi variabili, tra gli altri:
- compensi per lavoro straordinario;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS;
- indennità riposi per allattamento;
- giornate retribuite per donatori di sangue;
- riduzioni di retribuzione per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL;
- permessi non retribuiti;
- astensioni dal lavoro;
- indennità per ferie non godute;
- congedi matrimoniali;
- integrazioni salariali non a zero ore.
A tali fattispecie sono assimilati anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti e i congedi parentali in genere. L’Istituto ricomprende tra le variabili retributive anche i ratei del mese precedente corrisposti per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese, dopo l’elaborazione delle buste paga. Se l’assunzione avviene a dicembre e i ratei sono corrisposti nella retribuzione di gennaio, l’evento deve essere evidenziato in UniEmens.
Per le variabili relative a dicembre 2015, con adempimenti effettuati nel mese di gennaio 2016, il flusso UniEmens deve riportare gli eventi con le apposite valorizzazioni previste dal documento tecnico, anche per gestire imponibili positivi, negativi e il recupero della contribuzione non dovuta. Ai fini della posizione assicurativa e contributiva la competenza resta dicembre 2015; ai fini del regime contributivo, invece, tali elementi sono considerati retribuzione di gennaio 2016, salvo gli imponibili negativi, per i quali il recupero avviene per l’effettivo ammontare. Gli stessi importi rilevano anche per la certificazione CUD/2016 e per la dichiarazione 770/2016.
Massimale contributivo ex lege n. 335/1995
La circolare ricorda che l’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 prevede un massimale annuo della base contributiva e pensionabile per gli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nonché per chi opta per il sistema contributivo. Per il 2015 il massimale è pari a 100.324,00 euro e si rivaluta annualmente secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Il massimale si applica alla sola contribuzione pensionistica IVS, compresa l’aliquota aggiuntiva dell’1% ex art. 3-ter della legge n. 438/1992. Non è frazionabile a mese e deve essere considerato anche se l’anno risulta retribuito solo in parte. In caso di rapporti successivi, le retribuzioni dei precedenti rapporti si cumulano ai fini del superamento del massimale; il lavoratore deve quindi esibire al datore di lavoro successivo il CUD del precedente datore o una dichiarazione sostitutiva. In presenza di rapporti simultanei, le retribuzioni si cumulano ai fini del tetto.
Nel mese di superamento del massimale, la quota di retribuzione imponibile pensionistica va calcolata proporzionalmente sui due rapporti di lavoro; nei mesi successivi l’imponibile è pari a zero, pur continuando ad essere valorizzato l’elemento di flusso previsto da UniEmens. Se nel corso dell’anno è stata determinata in modo inesatto la base imponibile, con conseguente versamento di contributi IVS sulla parte eccedente o mancato versamento sulla parte dovuta, il recupero o la sistemazione avvengono tramite le specifiche modalità UniEmens richiamate dalla circolare.
Contributo aggiuntivo IVS dell’1%
Per i regimi pensionistici con aliquota contributiva a carico del lavoratore inferiore al 10%, l’art. 3-ter della legge n. 438/1992 prevede un contributo aggiuntivo dell’1% sulla quota eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2015 il limite annuo della prima fascia è pari a 46.123,00 euro, cioè 3.844,00 euro mensili.
Il calcolo segue il criterio della mensilizzazione del limite e può richiedere conguagli a credito o a debito del lavoratore. Le operazioni di conguaglio si rendono necessarie anche nei rapporti di lavoro successivi o simultanei, poiché le retribuzioni dei diversi rapporti si cumulano ai fini del superamento del limite. Il lavoratore deve esibire ai datori di lavoro successivi la certificazione CUD o una dichiarazione sostitutiva delle retribuzioni già percepite. In caso di rapporti simultanei, di regola il conguaglio è operato dal datore che corrisponde la retribuzione più elevata, sulla base della dichiarazione del lavoratore. Se a dicembre 2015 il rapporto è in essere con un solo datore, quest’ultimo procede al conguaglio sulla base delle certificazioni disponibili.
La circolare precisa, inoltre, che se gli adempimenti sono assolti con la denuncia di gennaio 2016, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2015, poiché sono considerati retribuzione di gennaio 2016 ai fini contributivi. La gestione del contributo aggiuntivo deve essere effettuata a livello individuale nel flusso UniEmens secondo le istruzioni del documento tecnico.
Ferie non godute e recupero del contributo
L’assoggettamento contributivo del compenso per ferie non godute rientra tra le fattispecie contemplate dalla disciplina del DM 7 ottobre 1993. Gli adempimenti possono essere assolti nel mese successivo a quello di maturazione del compenso. La circolare chiarisce che il momento in cui nasce l’obbligo contributivo non limita il diritto del lavoratore a fruire effettivamente delle ferie in un momento successivo.
Se le ferie vengono poi godute dopo che il relativo compenso è già stato assoggettato a contribuzione, il contributo versato sulla parte corrispondente non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, con diminuzione dell’imponibile dell’anno o del mese al quale il compenso era stato imputato. UniEmens consente tale recupero mediante una specifica variabile retributiva con causale FERIE, che consente anche di recuperare, in tutto o in parte, la contribuzione già versata.
Fringe benefits, auto aziendali e prestiti ai dipendenti
Per i fringe benefits l’art. 51, comma 3, del TUIR stabilisce che non concorre a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente non superiore a 258,23 euro nel periodo d’imposta; se tale limite è superato, l’intero valore concorre a reddito. In sede di conguaglio, se il limite è superato, l’azienda deve assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non la sola quota eccedente. Deve inoltre considerare anche i beni o servizi erogati da eventuali precedenti datori di lavoro. Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite, il datore che effettua il conguaglio versa i contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati, mentre ai fini fiscali è trattenuta anche l’IRPEF sul fringe benefit del precedente datore. In sede di conguaglio, l’importo dei fringe benefits deve essere portato in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia, se non già assoggettato a contribuzione nel corso dell’anno, e va trattenuta al lavoratore la quota di contributo a suo carico non già recuperata.
Per le auto aziendali concesse in uso promiscuo, la quantificazione forfetaria del valore dell’utilizzo privato si basa su una percorrenza annua totale di 15.000 km e sulla percentuale del 30%, da moltiplicare per il costo chilometrico ACI.
Per i prestiti ai dipendenti, il compenso in natura si determina assumendo il 50% della differenza tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e gli interessi calcolati al tasso applicato al prestito. La circolare indica che il tasso di riferimento della BCE è pari allo 0,05%.
Fondo di Tesoreria e TFR
Le aziende destinatarie della disciplina del Fondo di Tesoreria devono versare mensilmente le quote di TFR, con conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto. In sede di conguaglio vanno sistemate le differenze a debito o a credito rispetto alle somme mensilmente versate e regolarizzate le connesse misure compensative.
La circolare affronta anche il conguaglio del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50% nei casi in cui, in presenza di sgravi contributivi sulle retribuzioni di secondo livello o di agevolazioni contributive riferite a periodi arretrati, il contributo versato sulla quota di TFR destinata al Fondo di Tesoreria debba essere ricompreso nel recupero. Una volta restituito al datore di lavoro, il contributo riassume la sua natura originaria di TFR e concorre a incrementare la quota da versare al Fondo di Tesoreria. Le differenze vanno riportate in denuncia individuale con il codice CF03, nell’ambito della voce indicata dal documento tecnico UniEmens.
Per le aziende rientranti nel Fondo di Tesoreria, anche le somme dovute per effetto di conguagli connessi a periodi pregressi o ad agevolazioni contributive che incidono sul contributo ex art. 3, ultimo comma, della legge n. 297/1982 devono essere versate al Fondo di Tesoreria mediante il codice CF03.
Per le aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006, l’obbligo verso il Fondo scatta se, al termine dell’anno solare, la media dei dipendenti occupati raggiunge il limite di 50 addetti. In tal caso le aziende devono versare anche le quote pregresse dalla data di inizio dell’attività, maggiorate del tasso di rivalutazione 2015 pari all’1,50% fino al pagamento effettivo. Le aziende costituite nel corso dell’anno che al 31 dicembre 2015 abbiano raggiunto la soglia dei 50 addetti devono trasmettere l’apposita dichiarazione entro il termine di presentazione della denuncia UniEmens di febbraio 2016, ossia il 31 marzo 2016.
Rivalutazione del TFR al Fondo di Tesoreria e imposta sostitutiva
La circolare ricorda che il TFR deve essere rivalutato al 31 dicembre di ogni anno secondo il meccanismo dell’art. 2120 c.c., e che tale criterio vale anche per le quote di TFR versate al Fondo di Tesoreria, con imputazione dell’incremento al singolo lavoratore e costo della rivalutazione a carico del Fondo. Sulle somme rivalutate va versata all’Erario l’imposta sostitutiva di cui all’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 47/2000; per effetto della legge n. 190/2014 l’aliquota è stata rideterminata al 17% per le rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Entro dicembre 2015, salvo conguaglio da eseguire entro febbraio 2016, i datori di lavoro possono conguagliare l’importo dell’imposta versato con riferimento alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria. Per individuare l’ammontare, è possibile calcolare una rivalutazione presunta usando l’ultimo o il penultimo indice ISTAT. I datori di lavoro devono determinare la rivalutazione ex art. 2120 c.c. separatamente da quella del TFR accantonato in azienda e calcolare l’imposta sostitutiva del 17% secondo le modalità dell’Agenzia delle Entrate; l’importo viene recuperato in sede di conguaglio con i contributi dovuti all’INPS. Eventuali somme conguagliate in eccedenza possono essere restituite tramite le sezioni DenunciaIndividuale e DenunciaAziendale secondo il documento tecnico UniEmens.
Operazioni societarie e passaggi di lavoratori
In caso di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell’art. 2112 c.c., o nei casi di cessione del contratto di lavoro, il conguaglio contributivo deve essere effettuato dal datore subentrante. Quest’ultimo è tenuto anche al rilascio della certificazione CUD e deve considerare la retribuzione complessivamente percepita nell’anno, comprese le quote soggette a sgravio per contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.
La circolare richiama l’utilizzo degli appositi codici “2” e “2T” nei casi di passaggio di lavoratori da una matricola all’altra, indicando la matricola di provenienza. Dal 1° gennaio 2010 il datore subentrante può gestire correttamente le variabili retributive con il nuovo elemento UniEmens previsto, valorizzando l’elemento con il codice dell’azienda di provenienza.
Recupero del contributo di solidarietà del 10% per la previdenza complementare
L’art. 16 del D.Lgs. n. 252/2005 prevede, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di lavoro destinate alla previdenza complementare e diverse dalla quota di TFR, un contributo di solidarietà del 10% ex art. 9-bis del D.L. n. 103/1991. Una quota pari all’1% del gettito confluisce nel Fondo di garanzia istituito presso la gestione delle prestazioni temporanee dell’INPS.
Qualora sia necessario recuperare tali somme, sia in sede di conguaglio sia nel corso dell’anno, il datore di lavoro può utilizzare le causali UniEmens appositamente previste: L938 per il recupero del contributo di solidarietà 10% per i lavoratori iscritti al FPLD e agli altri Fondi gestiti dall’INPS, e L939 per il recupero relativo ai dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI al 31 dicembre 2002.
Punti principali
Termini per il conguaglio
Le operazioni di conguaglio per l’anno 2015 possono essere effettuate con la denuncia di competenza di dicembre 2015, con quella di gennaio 2016 e, per il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, anche con la denuncia di febbraio 2016 senza oneri accessori. Per alcune categorie di dipendenti pubblici la sistemazione della maggiorazione del 18% può avvenire anche con la denuncia di febbraio 2016.
Elementi variabili della retribuzione
Sono richiamati gli eventi e le voci variabili della retribuzione ai sensi del DM 7 ottobre 1993, con regola di imputazione per competenza all’anno 2015 e assoggettamento contributivo al mese di gennaio 2016, salvo imponibili negativi da recuperare integralmente. La sistemazione deve avvenire entro il mese successivo a quello di riferimento e va gestita nel flusso UniEmens con l’apposito elemento previsto dal documento tecnico.
Massimale contributivo e contributo aggiuntivo 1%
Per i lavoratori soggetti al massimale ex art. 2, comma 18, L. 335/1995, il limite 2015 è pari a 100.324,00 euro e non è frazionabile mensilmente. La circolare chiarisce le regole di cumulo tra rapporti successivi o simultanei e le modalità di esposizione in UniEmens del massimale e dell’eventuale eccedenza. Analoghe regole sono fornite per il contributo aggiuntivo IVS dell’1% sulla prima fascia di retribuzione pensionabile, con limite 2015 pari a 46.123,00 euro annui, da mensilizzare in 3.844,00 euro.
Ferie non godute e recuperi
Il compenso per ferie non godute è soggetto a contribuzione secondo il principio del DM 7 ottobre 1993, ma se le ferie vengono fruite in seguito il contributo già versato non è più dovuto e deve essere recuperato. Il recupero si effettua in UniEmens tramite la causale FERIE, che consente di ridurre l’imponibile dell’anno e del mese originariamente assoggettati e di recuperare la contribuzione versata.
Fringe benefits, auto aziendali e prestiti
Per i fringe benefits il limite esente è 258,23 euro annui: se superato, il valore complessivo concorre a reddito e a contribuzione, tenendo conto anche di quanto erogato da precedenti datori di lavoro. Per le auto ad uso promiscuo si conferma il criterio forfetario del 30% su 15.000 km annui. Per i prestiti ai dipendenti il valore del compenso in natura è pari al 50% della differenza tra interessi al tasso ufficiale di riferimento e interessi applicati, con tasso BCE indicato allo 0,05%.
TFR al Fondo di Tesoreria e rivalutazione
Le aziende obbligate al Fondo di Tesoreria devono regolare a conguaglio le differenze tra quanto versato mensilmente e quanto effettivamente dovuto, comprese le misure compensative. Sono inoltre disciplinati il conguaglio del contributo IVS 0,50% collegato allo sgravio contributivo sui premi di secondo livello e i casi di aziende costituite dopo il 31 dicembre 2006 che raggiungono la soglia dei 50 addetti. È prevista la rivalutazione del TFR versato al Fondo di Tesoreria, con imposta sostitutiva al 17% per le rivalutazioni dal 1° gennaio 2015, recuperabile in sede di conguaglio.
Operazioni societarie e recupero solidarietà 10%
In caso di operazioni societarie con passaggio di lavoratori ex art. 2112 c.c. o cessione del contratto, il conguaglio deve essere effettuato dal datore subentrante sulla retribuzione complessiva dell’anno. La circolare richiama anche il recupero del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare, da operare con le causali UniEmens L938 e L939.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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