L.R. Calabria 3/2011
Interventi regionali di sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Calabria 3/2011 prevedeva misure preferenziali e contributive per le imprese vittime di reati di 'ndrangheta, oltre a clausole risolutive antimafia nei contratti regionali e subappalti. È stata abrogata dalla l.r. Calabria 9/2018, quindi oggi non è più applicabile.
Sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta e clausole antimafia nei contratti regionali
Sostegno alle imprese vittime della 'ndrangheta e contrasto alle infiltrazioni mafiose
La legge regionale della Calabria n. 3 del 2011 disciplinava due ambiti collegati: il sostegno alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e l’inserimento di strumenti antimafia nei contratti della Regione e degli enti regionali. Il testo è oggi abrogato e non ha più applicazione pratica.
Misure di favore per le imprese vittime di reati di 'ndrangheta
La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici e previo confronto con organizzazioni imprenditoriali, sindacali e associazioni antiracket iscritte negli elenchi della legge n. 44/1999 operanti sul territorio regionale, doveva stabilire criteri e misure per attribuire posizioni preferenziali alle imprese vittime di reati di 'ndrangheta e criminalità organizzata.
Le agevolazioni riguardavano:
- bandi per la concessione di finanziamenti pubblici;
- affidamento di contratti con la Regione, con gli enti, aziende e società regionali;
- affidamenti degli enti locali che beneficiavano di finanziamenti regionali, anche di provenienza comunitaria, se la quota regionale era prevalente rispetto all’importo dell’intervento.
Le misure potevano consistere anche in:
- affidamento prioritario di contratti di cottimo fiduciario, secondo il codice dei contratti pubblici vigente all’epoca;
- attribuzione di un punteggio aggiuntivo nei bandi e negli altri contratti pubblici.
Requisiti per il riconoscimento della qualità di impresa vittima
Erano considerate vittime della 'ndrangheta, ai fini dei benefici, le imprese individuali o societarie che avessero subito danni in conseguenza di delitti commessi avvalendosi delle condizioni di intimidazione mafiosa previste dall’art. 416-bis c.p., a condizione che:
- avessero presentato tempestivamente una denuncia circostanziata e non reticente;
- avessero collaborato con gli organi di polizia e/o giudiziari.
Cause di esclusione dai benefici
Erano escluse dai benefici le imprese i cui titolari, amministratori o soci:
- avessero riportato condanna per reati associativi;
- avessero riportato condanna per usura, estorsione, reati in materia di armi e droga, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
- avessero riportato condanna per altri reati, compresi quelli contro la pubblica amministrazione, aggravati ai sensi dell’art. 7 della legge n. 203/1991;
- fossero sottoposti a misure di prevenzione personali e/o patrimoniali.
Clausola risolutiva antimafia nei contratti pubblici regionali
Nei contratti conclusi dalla Regione Calabria e dagli enti, aziende e società regionali doveva essere inserita una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 c.c., attivabile se fosse accertata la mancata denuncia all’autorità giudiziaria di determinati reati conosciuti dal contraente in occasione della conclusione o dell’esecuzione del contratto.
La clausola riguardava i reati di:
- 'ndrangheta;
- criminalità;
- estorsione;
- usura;
- reati contro la pubblica amministrazione;
- reati contro la libertà degli incanti.
La previsione si estendeva anche ai contratti di subappalto e operava nei confronti delle imprese con rapporti derivati rispetto all’aggiudicatario.
Effetti del mancato inserimento o attivazione della clausola
Il testo originario prevedeva che il mancato inserimento della clausola, o la sua mancata attivazione, comportasse:
- nullità del contratto;
- responsabilità amministrativa e/o disciplinare.
Tale previsione è stata successivamente soppressa nel testo coordinato.
Decorrenza e stato della legge
La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. In seguito è stata abrogata dall’art. 60, comma 1, lett. e), della l.r. Calabria 26 aprile 2018, n. 9, e pertanto è da considerarsi oggi obsoleta e non utilizzabile nella pratica.
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