L.R. Calabria 2/2011
Istituzione dell’Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria l’Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria», con sedi a Gioia Tauro e Corigliano Calabro, per promuovere, valorizzare, formare e coordinare iniziative sugli oli di qualità, DOP, IGP e biologici. Prevede soci pubblici e privati, un comitato tecnico-scientifico, possibili contributi regionali e un finanziamento iniziale a carico del bilancio 2011. Applicazione legata alla struttura istituita dalla legge.
Istituzione dell’Elaioteca regionale calabrese per la promozione degli oli extravergini d’oliva
Istituzione dell’Elaioteca regionale «Casa degli Oli extravergini d’oliva di Calabria»
La legge disciplina la costituzione di un’associazione di interesse regionale finalizzata allo studio, alla promozione e alla valorizzazione degli oli calabresi, in particolare degli oli extravergini di oliva DOP e IGP e degli oli di qualità prodotti in Calabria. L’ambito è esclusivamente regionale e la struttura è prevista con sede legale a Gioia Tauro e sede secondaria a Corigliano Calabro.
Finalità e funzioni dell’Elaioteca
L’Elaioteca regionale è concepita come strumento di promozione dell’immagine degli oli e dei prodotti agroalimentari calabresi, nonché di recupero delle tradizioni e delle identità economiche e culturali legate all’olivicoltura. Tra le finalità rientrano anche la formazione di figure professionali specializzate nel settore, nel marketing e nella comunicazione dell’olio, la diffusione delle caratteristiche dei prodotti tramite degustazioni guidate e la promozione di iniziative per migliorare la qualità degli oli prodotti in Calabria.
In via strumentale, l’associazione può anche:
- svolgere attività di vendita dei prodotti esposti nelle mostre permanenti;
- stipulare rapporti di affiliazione con operatori del settore olivicolo per la gestione di punti vendita con formato espositivo analogo a quello della mostra permanente;
- favorire i contatti tra soci e operatori del settore;
- organizzare la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop ed eventi culturali e scientifici dedicati alla promozione dell’olio.
Soggetti partecipanti e requisiti organizzativi
L’Elaioteca è configurata come associazione ai sensi dell’articolo 14 del codice civile, alla quale possono partecipare enti pubblici, enti di diritto pubblico, consorzi di produttori olivicoli, organizzazioni e associazioni di produttori, cooperative del settore e soggetti privati.
La struttura deve:
- essere collocata in edifici aperti al pubblico con requisiti storici, artistici e architettonici idonei;
- disporre di spazi di mescita e di locali idonei alla conservazione degli oli;
- presentare oli calabresi DOP e IGP e oli di qualità ottenuti con metodi biologici o convenzionali;
- acquisire e conservare documentazione sulla cultura contadina;
- operare senza fini di lucro;
- predisporre programmi triennali di attività, anche in collegamento con la promozione e degustazione di altri prodotti tipici calabresi;
- selezionare gli oli tramite specifiche commissioni tecniche;
- realizzare, in collaborazione con altri enti e istituzioni, il concorso oleario dei prodotti calabresi;
- organizzare, con i consorzi di tutela e le associazioni, la promozione degli oli DOP e IGP;
- svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle strade dell’olio d’oliva e delle relative elaioteche.
Formazione, ricerca e assistenza tecnica
La legge attribuisce all’Elaioteca un ruolo anche in materia formativa e di supporto tecnico al comparto. Essa promuove attività di istruzione, formazione e ricerca, oltre al servizio di assistenza tecnica alle imprese del settore.
La Giunta regionale è autorizzata a inserire nella programmazione regionale della formazione corsi specifici in materia olivicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche del territorio. La Regione favorisce inoltre l’organizzazione di corsi di formazione in olivicoltura ed elaiotecnica, anche presso sedi con adeguate condizioni strutturali, logistiche e vocazionali.
Finanziamento dell’attività e contributi
Le spese di funzionamento e sviluppo delle attività dell’Elaioteca sono coperte tramite:
- quota di prima ammissione a socio;
- quota ordinaria annuale;
- contributi dei soci per fiere, eventi promozionali e iniziative pubblicitarie;
- contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;
- donazioni.
Le quote associative e i contributi interni sono deliberati dall’assemblea ordinaria su proposta del consiglio di amministrazione. I contributi esterni della lettera d) sono subordinati a specifiche condizioni organizzative e di governance.
Condizioni per i contributi pubblici
La concessione dei contributi regionali o di altri enti è subordinata a tre condizioni essenziali:
- adozione dello statuto approvato dalla Giunta regionale e di un regolamento di organizzazione e contabilità;
- partecipazione obbligatoria di enti pubblici all’associazione, con eventuale partecipazione di consorzi di tutela e valorizzazione, operatori agricoli e altri soggetti che producono o commercializzano oli di qualità o biologici imbottigliati;
- nomina, da parte del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, di un numero di rappresentanti pari almeno ai due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione.
Procedura di costituzione e organi
Il Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione cura le attività propedeutiche alla costituzione dell’Elaioteca, predisponendo lo schema di atto costitutivo, lo statuto, il regolamento di attuazione e il logo caratteristico. Su proposta del Dipartimento, la Giunta regionale adotta tali schemi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge e li sottopone all’approvazione dell’assemblea dei soci fondatori.
Il consiglio di amministrazione è composto da tre membri, incluso il Presidente, nominati dal Consiglio regionale.
Comitato tecnico-scientifico
La Regione istituisce un comitato tecnico-scientifico con funzioni di consulenza e verifica su tutte le attività previste dalla legge. Il Comitato è composto da:
- Assessori regionali all’agricoltura e forestazione e alle attività produttive, o loro delegati;
- Presidenti delle Province calabresi, o loro delegati;
- Presidente dell’Unione delle Camere di commercio, o suo delegato;
- cinque esperti di olivicoltura, politiche agricole e marketing turistico nominati dalla Giunta su proposta dell’Assessore all’Agricoltura.
Il Comitato esprime un parere consultivo obbligatorio ma non vincolante.
Disposizioni finanziarie e copertura
Gli oneri iniziali di attuazione sono quantificati in 100.000 euro e gravano sul bilancio di previsione 2011, sul capitolo 5125201 UPB 22040801, relativo alle spese per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura e pesca conferite alle Regioni. Per gli esercizi successivi la spesa è coperta nei limiti degli stanziamenti del medesimo capitolo o di un eventuale capitolo appositamente istituito in sede di bilancio annuale.
Entrata in vigore e attualità della disciplina
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. Si tratta di una disciplina storicamente legata alla costituzione e al finanziamento iniziale di una specifica struttura regionale; pur formalmente normativa, il suo contenuto appare oggi sostanzialmente datato e di utilità pratica limitata, perché riferito a un progetto organizzativo e a stanziamenti del 2011.
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