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Legge

L.R. Calabria 6/2011

Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50 «Istituzione di una

Normativa regionaleL.R. Calabria 6/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale della Calabria n. 6 del 2011 modifica la legge regionale n. 50 del 2002, sostituendo la denominazione della Commissione consiliare contro il fenomeno della mafia con quella contro la ‘ndrangheta e adeguando il testo istitutivo. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURC del 15 marzo 2011.

Modifica della denominazione della Commissione consiliare antimafia della Calabria

Modifica della Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta

La legge regionale Calabria 7 marzo 2011, n. 6 interviene sulla legge regionale 19 dicembre 2002, n. 50, aggiornandone la denominazione e il testo istitutivo della commissione consiliare regionale dedicata al contrasto della criminalità organizzata. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale calabrese.

Oggetto della modifica

L’intervento normativo non istituisce un nuovo organismo, ma sostituisce la precedente formulazione riferita al «fenomeno della mafia in Calabria» con una denominazione più specifica e coerente con il contesto territoriale e criminale regionale.

In particolare:

  • il titolo della legge regionale n. 50 del 2002 è sostituito con: «Istituzione di una Commissione consiliare contro la ‘ndrangheta»;
  • il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 50 del 2002 è sostituito prevedendo che sia istituita, in seno al Consiglio regionale, una Commissione contro la ‘ndrangheta.

Effetti sulla disciplina vigente

La legge del 2011 incide quindi sulla sola intestazione e sulla formulazione dell’articolo istitutivo della Commissione, confermando l’esistenza dell’organo consiliare di contrasto alla criminalità organizzata e specificandone l’oggetto in relazione alla ‘ndrangheta.

Non risultano, nel testo fornito, ulteriori modifiche relative a composizione, funzioni, durata, poteri o risorse della Commissione.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il testo riportato non contiene termini finali di efficacia né discipline transitorie.

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