L.R. Calabria 7/2011
Istituzione dell'Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali in
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituiva in Calabria un’Agenzia regionale per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, con compiti di programmazione, gestione, vigilanza e promozione del riuso sociale dei beni. Prevedeva inoltre protocolli d’intesa, rapporti annuali e una quota minima del 5% dei fondi regionali per il recupero dei beni confiscati. È però stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 34/2012.
Istituzione dell’Agenzia regionale calabrese per i beni confiscati alla criminalità organizzata
Istituzione dell’Agenzia regionale per i beni confiscati in Calabria
La legge regionale disciplinava l’istituzione di un’Agenzia regionale della Calabria per i beni confiscati alle organizzazioni criminali, con l’obiettivo di rendere concreti i valori della legalità e della convivenza democratica. Il testo riguardava esclusivamente il territorio della Regione Calabria e attribuiva all’Agenzia funzioni di programmazione, gestione, controllo e promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati.
Natura, sede e organizzazione
L’Agenzia era configurata come struttura regionale con autonomia gestionale, finanziaria e contabile. Era presieduta dal Presidente della Giunta regionale e utilizzava personale della Giunta collocato in distacco. La sede era presso gli uffici della Giunta regionale e l’organizzazione interna, così come le modalità di funzionamento, dovevano essere definite con regolamento della Giunta regionale.
Compiti dell’Agenzia
L’Agenzia era chiamata a svolgere un insieme articolato di funzioni operative e di supporto istituzionale. In particolare:
- redigere un piano annuale di indirizzo programmatico, sulla base delle indicazioni del Presidente della Giunta regionale e sentita la Commissione contro la ‘ndrangheta;
- trasmettere all’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati le indicazioni per il riutilizzo dei beni confiscati in Calabria, richiedendone anche l’assegnazione e sottoscrivendo protocolli d’intesa;
- amministrare i beni eventualmente assegnati alla Regione Calabria, assicurandone il riutilizzo per finalità di utilità pubblica e sociale anche tramite bandi o concorsi di idee;
- predisporre, d’intesa con i soggetti assegnatari, iniziative di promozione dell’uso sociale dei beni confiscati, comprese campagne informative e di sensibilizzazione;
- promuovere accordi con gli istituti bancari per estinguere ipoteche o altri gravami che ostacolino assegnazione e riutilizzo;
- vigilare sul corretto utilizzo dei beni da parte degli assegnatari e sulla corrispondenza tra destinazione e utilizzo;
- promuovere la costituzione di cooperative di lavoratori per la gestione dei beni aziendali confiscati destinati all’affitto, anche attraverso progetti di formazione professionale;
- collaborare con gli organismi istituzionali per prevenire il deterioramento dei beni nella fase tra sequestro e confisca;
- redigere e aggiornare un manuale delle buone prassi di utilizzo e gestione;
- redigere un rapporto annuale sull’attività svolta da sottoporre alla Commissione contro la ‘ndrangheta;
- promuovere comunicazione e informazione pubblica sulle attività di assegnazione e utilizzo dei beni confiscati;
- pubblicare annualmente un rapporto sull’uso sociale dei beni confiscati in Calabria;
- finanziare e/o organizzare, anche con università e istituti di alta formazione, insegnamenti universitari e corsi di formazione per le competenze utili alla gestione dei beni confiscati.
Protocolli di intesa e collaborazione istituzionale
La legge prevedeva la promozione di protocolli d’intesa con i soggetti pubblici competenti, per favorire l’arrivo dei beni alla fase finale del procedimento di destinazione in condizioni di effettiva fruibilità, liberi da vincoli giuridici o di fatto e, ove possibile, mantenuti e gestiti lungo tutte le fasi del procedimento.
Priorità di finanziamento per il recupero dei beni confiscati
Una quota non inferiore al 5% dell’ammontare complessivo dei fondi del bilancio regionale stanziati annualmente per programmi o piani di opere pubbliche doveva essere destinata ai progetti di recupero strutturale finalizzati al riutilizzo e alla fruizione sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali in Calabria.
Decorrenza ed efficacia attuale
La legge prevedeva l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 34 del 2012, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale; perciò il testo è da considerarsi non più utilmente applicabile.
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