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Legge

L.R. Calabria 4/2011

Misure per garantire la legalità e la trasparenza dei finanziamenti erogati dalla Regione

Normativa regionaleL.R. Calabria 4/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 4/2011 imponeva, per contributi regionali pari o superiori a 10.000 euro, l’uso di un conto corrente unico dedicato per garantire tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari, richiamando la disciplina statale sulla tracciabilità. È stata però dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con sentenza n. 35/2012, quindi non è oggi applicabile.

Legalità e trasparenza dei finanziamenti regionali

Misure per la legalità e la trasparenza dei finanziamenti regionali

La legge regionale Calabria n. 4 del 2011 era finalizzata a rafforzare legalità, trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti erogati dalla Regione, nel quadro del contrasto alle infiltrazioni criminali e all’illegalità sul territorio calabrese. Tuttavia, il provvedimento è stato dichiarato incostituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 35 del 2012 e non presenta, oggi, utilità applicativa.

Finalità e ambito di intervento

La disciplina mirava ad assicurare che le procedure di erogazione e gestione dei finanziamenti regionali si svolgessero in modo trasparente e verificabile, in coerenza con lo Statuto regionale, con l’ordinamento comunitario e con la normativa nazionale vigente in materia.

Obbligo di conto corrente dedicato

Per i beneficiari, pubblici e privati, che ricevessero finanziamenti regionali di importo pari o superiore a 10.000 euro, era previsto l’obbligo di utilizzare un conto corrente unico dedicato per l’accredito e l’impiego delle somme.

L’operatività del conto e la tracciabilità dei movimenti dovevano avvenire secondo le procedure della legge n. 136 del 13 agosto 2010, come modificata dalla legge n. 217 del 17 dicembre 2010. La disposizione si applicava quindi ai finanziamenti regionali sopra la soglia indicata.

Decorrenza e cessazione dell’efficacia pratica

La legge sarebbe entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. In ogni caso, la successiva pronuncia di incostituzionalità della Corte costituzionale ne impedisce l’attuale applicazione e rende il provvedimento da considerarsi obsoleto.

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