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Legge

L.R. Calabria 1/2011

Istituzione dell’Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria».

Normativa regionaleL.R. Calabria 1/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce e disciplina l’associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», con sedi in Calabria, per promuovere vini DO/IG, prodotti derivati dall’uva, turismo enogastronomico, formazione e coordinamento di botteghe e strade del vino e dei sapori. Sono previste risorse associative e contributi regionali, subordinati a statuto e regolamenti. Ha effetti nel territorio calabrese; le norme finanziarie iniziali erano riferite al bilancio 2011.

Istituzione dell’Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria» e disciplina di botteghe e strade del vino e dei sapori

Istituzione dell’Enoteca regionale «Casa dei vini di Calabria»

La legge regionale disciplina la promozione, la valorizzazione e l’organizzazione dell’«Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria», quale struttura associativa radicata nel territorio calabrese. Il provvedimento mira a sostenere i vini regionali di qualità, i territori di produzione e l’enoturismo, oltre a coordinare botteghe del vino e strade del vino e dei sapori.

Finalità e ambito di intervento

La Regione Calabria favorisce la conoscenza e la valorizzazione dei vini pregiati regionali e dei relativi territori di produzione, con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine e a indicazione geografica, ai marchi di qualità e agli altri prodotti derivati dalla lavorazione dell’uva e dei vini. La Regione promuove inoltre l’istituzione dell’Enoteca regionale, da localizzare nel territorio regionale, con sede legale a Cirò o nell’area del Cirotano in provincia di Crotone e con sede per l’innovazione tecnologica a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro.

Funzioni dell’Associazione «Enoteca regionale - Casa dei vini di Calabria»

L’associazione svolge funzioni di promozione e valorizzazione, in Italia e all’estero, dei vini, dei prodotti e dei territori calabresi interessati. Essa diffonde la conoscenza dei vini della Calabria anche in rapporto agli abbinamenti con la gastronomia tradizionale e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio, contribuisce alle politiche regionali di sviluppo locale e all’uso dei programmi dell’Unione europea, e promuove lo sviluppo del turismo enogastronomico attraverso la valorizzazione dei luoghi di produzione.

Per dare attuazione a tali finalità l’associazione:

  • sostiene iniziative di promozione d’immagine dei prodotti e dei territori, attivate da soggetti pubblici e privati con il dipartimento regionale competente in materia di agricoltura;
  • coopera con i consorzi di tutela e con le associazioni di produttori;
  • favorisce il recupero e la valorizzazione delle tradizioni e delle identità economiche e culturali dei territori del vino e degli altri prodotti agroalimentari regionali;
  • contribuisce alla formazione di operatori e figure professionali esperte in enogastronomia, marketing e comunicazione del vino;
  • espone permanentemente i prodotti selezionati nella sede principale e in eventuali sedi decentrate;
  • produce materiali informativi sui vini calabresi e sui relativi abbinamenti con prodotti di eccellenza dell’agroalimentare regionale;
  • promuove eventi, degustazioni guidate e iniziative di miglioramento qualitativo dei vini calabresi;
  • sviluppa attività di acquisizione e conservazione della documentazione della cultura contadina;
  • contribuisce alla qualificazione e armonizzazione dell’offerta enoturistica regionale mediante standard minimi di qualità.

Sede, esposizioni e attività commerciali accessorie

L’associazione allestisce e gestisce l’Enoteca regionale presso la propria sede legale, in locali messi a disposizione dalla Regione, e può individuare sedi decentrate in accordo con la Regione, nei territori calabresi a vocazione vitivinicola e presso i principali attrattori turistici, anche nell’ambito delle strade del vino e dei sapori. Le sedi devono disporre di spazi idonei all’esposizione permanente, alla conservazione dei vini della Calabria e alla mescita.

Nelle esposizioni permanenti possono essere esposti solo prodotti calabresi di qualità accertata, selezionati dal comitato tecnico-scientifico, appartenenti a tre categorie: vini DO e IG ottenuti con metodo biologico o convenzionale, distillati di vino e vinacce, e prodotti alternativi derivati dall’uva.

Come attività strumentali, l’associazione può vendere i prodotti esposti e stipulare rapporti di affiliazione con operatori del settore per la gestione di punti vendita conformi al modello espositivo dell’Enoteca; può inoltre favorire i contatti fra soci e operatori e organizzare la partecipazione a fiere, esposizioni, workshop ed eventi culturali, scientifici e convegnistici.

Istruzione, formazione, ricerca e assistenza tecnica

L’associazione promuove attività di istruzione, formazione, ricerca e assistenza tecnica alle imprese del settore. La Giunta regionale può inserire nella programmazione formativa regionale corsi specifici in materia vitivinicola, anche in raccordo con le istituzioni scolastiche, per favorire studio, ricerca e promozione della viticoltura e dell’enologia. La Regione favorisce anche l’organizzazione di corsi di formazione presso sedi idonee sotto il profilo strutturale, logistico e vocazionale.

Organi dell’associazione e governance

Sono organi necessari dell’associazione l’assemblea dei soci, il presidente e il comitato tecnico-scientifico. L’assemblea esercita le funzioni previste dallo statuto e dal codice civile.

Il presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ha tutti i poteri di amministrazione e rappresentanza dell’associazione e svolge le funzioni non riservate ad altri organi.

Il comitato tecnico-scientifico è nominato dal Presidente della Giunta regionale, è composto da cinque membri, tra cui un coordinatore, individuati secondo i criteri statutari tra esperti di enologia, enogastronomia, marketing territoriale e altri settori di attività dell’associazione. Esso svolge funzioni di consulenza e indirizzo secondo quanto previsto dallo statuto.

Le funzioni, l’organizzazione e il funzionamento degli organi sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento di organizzazione, nel rispetto della legge, con coordinamento anche rispetto al comitato di coordinamento regionale.

Comitato tecnico di coordinamento regionale

La Giunta regionale istituisce, con atto organizzativo e senza oneri per il bilancio regionale, un comitato tecnico di coordinamento composto dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in agricoltura, attività produttive, ambiente, cultura, internazionalizzazione, programmazione nazionale e comunitaria, turismo, o da loro delegati.

Il comitato rappresenta la sede di coordinamento delle attività e iniziative regionali rilevanti per le finalità dell’Enoteca e formula linee guida e indicazioni per lo svolgimento delle funzioni e attività dell’associazione.

Risorse economiche e personale

Le spese di funzionamento e sviluppo delle attività dell’associazione sono coperte mediante:

  • quota di prima ammissione a socio;
  • quota ordinaria annuale;
  • contributi dei soci per fiere, eventi promozionali e iniziative promozionali o pubblicitarie;
  • contributi della Regione Calabria o di altri enti pubblici o privati;
  • risorse da progetti finanziati dall’Unione europea e da altri organismi nazionali e internazionali;
  • donazioni.

Le quote associative e i contributi dei soci sono deliberati dall’assemblea ordinaria su proposta del presidente. La Regione può inoltre assegnare temporaneamente personale all’associazione, per singoli progetti di interesse specifico regionale e con il consenso dell’interessato, nel rispetto delle norme sulla mobilità temporanea.

Condizioni per i contributi regionali

I contributi regionali possono essere erogati solo se l’associazione ha adottato lo statuto, il regolamento di organizzazione e un regolamento di contabilità. La previsione condiziona quindi l’accesso ai finanziamenti regionali alla piena regolamentazione interna dell’ente.

Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori

La Regione riconosce e incentiva le botteghe del vino che abbiano i requisiti previsti dal regolamento attuativo e siano promosse dall’associazione, anche su proposta degli enti locali.

Le strade del vino, in attuazione della legge statale n. 268 del 1999, sono percorsi segnalati e pubblicizzati lungo i quali si concentrano valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole aperte al pubblico. Esse costituiscono uno strumento di promozione e divulgazione delle risorse dei territori vinicoli in chiave enologica, enogastronomica, turistica, ricreativa e culturale, con particolare attenzione alla visita delle cantine, dei luoghi di mescita e alla promozione dei vini e dei prodotti tipici locali.

Le strade del vino assumono la denominazione di «strade del vino e dei sapori» e diventano percorsi enogastronomici integrati per lo sviluppo del turismo nei territori a vocazione vitivinicola ed enogastronomica. L’associazione promuove la trasformazione delle strutture esistenti e la costituzione di nuove strade del vino e dei sapori; tali strade sono qualificate come unità di progettazione e gestione operativa a livello territoriale dei programmi dell’associazione, che svolge funzioni di sintesi e coordinamento.

Competenze regionali e rapporti con enti locali

La Regione definisce, con il regolamento di attuazione, il disciplinare tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle botteghe del vino e delle strade del vino e dei sapori. Può inoltre sottoscrivere accordi di programma con gli enti locali per definire strutture e infrastrutture necessarie alla realizzazione delle strade, in raccordo con l’associazione, e promuove l’inserimento delle strade nei vari strumenti di promozione turistica.

Le disposizioni originarie sui compiti di Comuni e Province in materia di segnaletica lungo le strade di competenza risultano abrogate nel testo coordinato fornito.

Disposizioni finanziarie e decorrenza

Gli oneri iniziali per l’attuazione della legge erano quantificati in 100.000 euro e gravavano sul capitolo di bilancio regionale indicato dalla norma, con copertura a valere sull’esercizio 2011; per gli esercizi successivi si provvedeva nei limiti degli stanziamenti del medesimo capitolo o di apposito capitolo da istituire in bilancio.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

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