Sentenza del 06/03/2015 n. 4573 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che il giudice d'appello avesse violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fondando la decisione sul mancato versamento delle imposte relative all'anno 1998, questione che, secondo la ricorrente, non era stata contestata dall'Ufficio. La contribuente affermava inoltre che l'indicazione dell'anno 1998 nell'istanza di condono era dovuta a un errore, non essendovi alcun debito d'imposta per quell'anno.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, innanzitutto, che la censura relativa all'extrapetizione avrebbe dovuto essere proposta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e non del n. 3. In ogni caso, il ricorso non conteneva il quesito di diritto richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile perché la sentenza impugnata era stata depositata il 30 dicembre 2008. Non vi è stata pronuncia sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita in giudizio.
Norme richiamate
Legge n. 289 del 2002, art. 9-bis
La controversia riguardava l'impugnazione del diniego di definizione agevolata mediante condono; secondo il giudice d'appello, la procedura non si era perfezionata per la mancata prova della regolarità dei pagamenti relativi all'anno 1998.
Art. 112 c.p.c.
Prevede il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La ricorrente lamentava che il giudice avesse deciso su una questione non contestata, ma la Corte non ha esaminato nel merito la censura perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. La Corte ha ritenuto non corretta la qualificazione del vizio denunciato, poiché la doglianza sull'extrapetizione attiene a un error in procedendo riconducibile al n. 4.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È la disposizione processuale corretta per denunciare la nullità della sentenza derivante da violazione delle norme processuali, quale l'eventuale ultrapetizione o extrapetizione.
Art. 366-bis c.p.c.
Richiedeva, per i ricorsi soggetti alla sua applicazione, la formulazione di uno specifico quesito di diritto, la cui mancanza comportava l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62
Disciplina il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali, rendendo applicabili, per quanto compatibili, le regole del giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la corretta qualificazione del vizio denunciato è essenziale: la violazione di una regola processuale, come l'eventuale decisione su una questione non proposta, deve essere dedotta come error in procedendo e non come semplice violazione di legge sostanziale.
- La mancanza di requisiti formali prescritti a pena di inammissibilità, come il quesito di diritto previsto dall'art. 366-bis c.p.c. per i ricorsi soggetti alla disciplina previgente, impedisce l'esame del merito della controversia.
- Chi contesta il diniego di un condono deve fornire una prova completa e documentata della sussistenza dei presupposti richiesti e della regolarità dei versamenti indicati nell'istanza.
- L'affermazione secondo cui l'inserimento di un'annualità nell'istanza era frutto di errore deve essere adeguatamente provata; il semplice richiamo all'errore non è sufficiente a giustificare il mancato pagamento o a perfezionare la procedura agevolativa.
- La Corte di cassazione, quando dichiara il ricorso inammissibile per vizi processuali o formali, normalmente non esamina la fondatezza sostanziale della pretesa tributaria.
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