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Legge

L.R. Veneto 7/2017

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto".

Normativa regionaleL.R. Veneto 7/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 7/2017 modifica la disciplina del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto: fissa l’orario di voto (domenica 7-23), consente l’indizione anche senza intesa con eventuali altre consultazioni, introduce una campagna informativa con piano e parere consiliare, e stanzia 12 milioni di euro per il 2017. Vigore dal giorno della pubblicazione.

Modifiche al referendum consultivo sull'autonomia del Veneto

Modifiche alla disciplina del referendum consultivo sull’autonomia del Veneto

La legge regionale del Veneto n. 7 del 28 febbraio 2017 interviene sulla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15, che disciplina il referendum consultivo sull’autonomia del Veneto. Il provvedimento aggiorna le regole di svolgimento della consultazione, introduce una specifica campagna informativa e reca la copertura finanziaria per gli oneri connessi.

Svolgimento della votazione e indizione del referendum

La disciplina risultante stabilisce che le operazioni di voto si svolgono nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23.

Inoltre, qualora non sia raggiunta l’intesa prevista dalla legge regionale n. 15/2014, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a indire il referendum di cui all’articolo 1 con oneri a carico della Regione, anche se la consultazione non coincide con altre elezioni o consultazioni referendarie.

Campagna informativa e comunicazione istituzionale

La Giunta regionale è autorizzata ad attivare, nel rispetto della normativa vigente, iniziative volte ad assicurare una corretta comunicazione e informazione della comunità regionale sul quesito referendario e sullo svolgimento del referendum.

Tali iniziative devono essere predisposte in un apposito piano di comunicazione, che va sottoposto preventivamente al parere della competente commissione consiliare.

Intervento sulla disciplina previgente

La legge sopprime, nell’articolo 3 della legge regionale n. 15/2014, il richiamo al comma 2-bis, adeguando così il testo coordinato della disciplina del referendum consultivo.

Copertura finanziaria

Gli oneri derivanti dall’applicazione della legge sono quantificati in 12.000.000,00 euro per l’esercizio 2017. La copertura è assicurata mediante le risorse già allocate nel bilancio di previsione 2017-2019 della Regione del Veneto, nella Missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 07 “Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Rilevanza attuale

Il provvedimento ha natura strumentale rispetto a una specifica consultazione referendaria e a uno stanziamento riferito all’esercizio 2017; per tale ragione, pur restando parte del quadro normativo consolidato, appare oggi sostanzialmente esaurito nei suoi effetti applicativi.

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