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Ordinanza

Ordinanza n. 3648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

della sentenza del T.a.r. Sardegna, sez. II, 26 febbraio 2025 n.135, che ha respinto il ricorso n. 669/2023 R.G. integrato da motivi aggiunti proposto per l’annullamento: (ricorso principale) dei seguenti atti dell’Ente Parco nazionale de La Maddalena, conosciuti in data imprecisata: a) della deliberazione 11 marzo 2023 n.14 del Consiglio direttivo, avente ad oggetto “Noleggio di unità da diporto - Assegnazione del 75% del servizio ai residenti nell'area del parco. Adempimento di cui all'art. 1 dell'Allegato A al d.P.R. 17 maggio 1996”, di approvazione del disciplinare per il noleggio di unità da diporto; b) della nota 15 maggio 2023 prot. n. 0077929 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di approvazione delle predette delibere; c) dell’avviso rivolto agli operatori che intendono presentare istanza per l'assegnazione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di noleggio di unità da diporto all'interno dell'area marina del parco per l’anno 2023; d) della determinazione 7 luglio 2023 n.333, di assegnazione delle relative autorizzazioni; e) dei precedenti regolamenti attuativi delle norme di salvaguardia adottati dall'Ente Parco; f) dello statuto dell’Ente Parco; e di ogni altro provvedimento presupposto, antecedente, connesso, consequenziale ovvero susseguente e in particolare: g) di tutti gli atti istruttori, ove esistenti, con i quali è stato quantificato il numero complessivo 2500 accesi giornalieri e il numero e la ripartizione tra le categorie delle autorizzazioni rilasciabili; (motivi aggiunti, depositati il giorno 6 novembre 2023) di tutte le determinazioni di pubblicazione delle graduatorie definitive approvate per il 2023 dall’Ente Parco per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio ovvero locazione di unità da diporto nel Parco de La Maddalena, in particolare: h) della determinazione n. 477 pubblicata il giorno 18 settembre 2023 per le istanze relative alle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di noleggio; di tutti gli atti presupposti, connessi ovvero conseguenti o istruttori, e in particolare: i) dei verbali di valutazione delle offerte; l) delle eventuali autorizzazioni rilasciate sulla base delle suddette graduatorie.

Giustizia amministrativa202407444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro gli atti dell'Ente Parco relativi all'assegnazione delle autorizzazioni per il noleggio e la locazione di unità da diporto nella stagione 2023

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'appello è stato proposto contro la sentenza del TAR Sardegna, che aveva respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti diretti all'annullamento della deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco relativa al disciplinare per il noleggio di unità da diporto, dell'approvazione ministeriale, dell'avviso per la presentazione delle istanze, della determinazione di assegnazione delle autorizzazioni, dei regolamenti attuativi e dello statuto dell'Ente, nonché degli atti istruttori concernenti il numero complessivo degli accessi giornalieri e la ripartizione delle autorizzazioni. Con i motivi aggiunti erano state impugnate anche le graduatorie definitive per il 2023, i verbali di valutazione delle offerte e le eventuali autorizzazioni rilasciate. Dopo il passaggio in decisione, il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di improcedibilità del ricorso di primo grado per difetto di interesse ad agire, poiché gli atti impugnati riguardavano la stagione 2023 e risultavano potenzialmente superati dalla deliberazione dell'Ente Parco n. 11 del 13 aprile 2026.

La decisione

Il Consiglio di Stato non ha definito l'appello nel merito. Ha rilevato la possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso di primo grado, in ragione del superamento della disciplina relativa alla stagione 2023 da parte della successiva deliberazione dell'Ente Parco n. 11 del 13 aprile 2026. Per consentire il contraddittorio sulla questione, ha assegnato alle parti un termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per il deposito di memorie. Ogni decisione sull'improcedibilità e sull'appello è stata quindi rinviata.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, emerge una possibile sopravvenuta carenza di interesse alla decisione derivante dal superamento dell'atto impugnato, il giudice deve sottoporre la questione alle parti e assegnare loro un termine per memorie prima di dichiarare eventualmente l'improcedibilità.
  • L'impugnazione di atti riferiti a una stagione o periodo temporale ormai concluso può diventare improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse qualora una successiva disciplina amministrativa abbia sostituito o superato gli atti originariamente contestati; la verifica richiede comunque il contraddittorio con le parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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