Regolamento (UE) 2022/2034
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2034 del Consiglio del 24 ottobre 2022 che attua il regolamento (UE) n. 1352/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2022/2034 aggiorna l’elenco sanzionatorio relativo allo Yemen, modificando l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014. L’aggiornamento deriva dall’inserimento, da parte del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 2140 (2014), di una nuova persona nell’elenco delle sanzioni. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti dello Yemen mediante l’inserimento di una nuova persona nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione relative alla situazione nello Yemen e incide sull’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, che contiene l’elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive ai sensi degli articoli 1 bis e 2. L’effetto operativo riguarda tutti gli Stati membri, in quanto il regolamento è direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. L’intervento è limitato all’aggiornamento nominativo dell’elenco, senza introdurre una disciplina autonoma generale; non emergono esclusioni ulteriori dal testo fornito.
Aggiornamento delle misure restrittive UE in relazione allo Yemen
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2034 del Consiglio interviene sul quadro sanzionatorio già stabilito dal regolamento (UE) n. 1352/2014 in considerazione della situazione nello Yemen. La finalità è dare attuazione, nell’ordinamento dell’Unione, a un aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive deciso nell’ambito del regime sanzionatorio delle Nazioni Unite fondato sulla risoluzione 2140 (2014).
Contesto e base giuridica
Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 1352/2014 e, in particolare, il suo articolo 15, paragrafo 1, quale base per l’adozione dell’atto di esecuzione. Nei considerando si dà atto che il 4 ottobre 2022 il comitato del Consiglio di sicurezza dell’ONU istituito ai sensi della risoluzione 2140 (2014) ha aggiunto una persona all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive; da ciò discende la necessità di allineare l’allegato I del regolamento UE.
Ambito dell’intervento normativo
L’atto non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera un aggiornamento puntuale dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014, che reca l’"Elenco delle persone, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 bis e 2". L’intervento riguarda quindi la componente soggettiva delle misure restrittive, con inserimento di un nuovo nominativo nella sottorubrica "A. Persone".
Nuova iscrizione nell’elenco
L’allegato aggiunge la voce n. 12 relativa ad Ahmad Al-Hamzi, indicato con nome nella grafia originale, alias, cittadinanza yemenita, data e luogo di nascita, indirizzo in Yemen e qualifica di Maggiore Generale, comandante dell’aviazione e delle forze di difesa aerea Houthi. Sono riportate anche informazioni accessorie, tra cui il collegamento all’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU.
Ragioni dell’inserimento
La sintesi dei motivi riportata nell’allegato precisa che Ahmad Al-Hamzi è stato inserito nell’elenco il 4 ottobre 2022 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della medesima risoluzione, come ulteriormente precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015). Gli viene attribuito un ruolo di primo piano negli sforzi militari degli Houthi che minacciano direttamente la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, inclusa la violazione dell’embargo mirato sulle armi.
Effetti pratici del provvedimento
Dal momento dell’entrata in vigore, il nominativo aggiunto all’elenco diviene soggetto alle misure restrittive previste dal regime UE applicabile. Per gli operatori, ciò comporta la necessità di verificare eventuali rapporti, pagamenti, disponibilità di fondi o risorse economiche e ogni altra attività rilevante alla luce del regolamento (UE) n. 1352/2014, come modificato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sull’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014
L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 1352/2014 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’effetto concreto è l’aggiunta di una nuova voce nella sottorubrica "A. Persone" dell’elenco delle persone, entità e organismi di cui agli articoli 1 bis e 2.
Inserimento di Ahmad Al-Hamzi nell’elenco sanzionatorio
L’allegato aggiunge la voce n. 12 relativa ad Ahmad Al-Hamzi, con dati identificativi, qualifica militare, data e luogo di nascita, cittadinanza e ulteriori informazioni. La persona è indicata come Maggiore Generale, comandante dell’aviazione e delle forze di difesa aerea Houthi, oltre che del relativo programma UAV, con inserimento nell’elenco del 4 ottobre 2022.
Motivazione del nuovo inserimento
La nota allegata indica che Ahmad Al-Hamzi è stato iscritto nell’elenco il 4 ottobre 2022 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui al punto 17 della stessa risoluzione, come ulteriormente precisato al punto 19 della risoluzione 2216 (2015). Gli sono attribuiti atti e sostegno ad attività che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità dello Yemen, incluse violazioni dell’embargo sulle armi mirato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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