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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2046

Regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione del 24 ottobre 2022 che modifica gli allegati del regolamento (UE) n. 1408/2013 in modo tale da renderli atti a rispecchiare le disposizioni dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica e del relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord

Normativa europea32022R2046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua il regolamento (UE) n. 1408/2013 al quadro derivante dall’accordo di recesso del Regno Unito e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord. In concreto, sostituisce i massimali "de minimis" riferiti al Regno Unito con i corrispondenti importi applicabili alla sola Irlanda del Nord e chiarisce che, in tale contesto, i riferimenti a uno Stato membro si intendono estesi anche al Regno Unito per l’Irlanda del Nord. La finalità è garantire coerenza con il diritto applicabile dopo la fine del periodo di transizione e preservare parità di condizioni nel calcolo dei massimali.

Modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo per adeguarne gli allegati al regime applicabile all’Irlanda del Nord dopo il recesso del Regno Unito dall’UE.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato "de minimis" concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013. La modifica riguarda in particolare il riferimento territoriale al Regno Unito con riguardo all’Irlanda del Nord, in quanto alcune disposizioni del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato continuano ad applicarsi al Regno Unito per le misure che incidono sugli scambi tra Irlanda del Nord e Unione. Non disciplina altri settori né modifica il regime sostanziale generale degli aiuti, ma solo gli importi massimi cumulativi degli allegati I e II e una precisazione interpretativa dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b).

Modifica del regolamento sugli aiuti "de minimis" nel settore agricolo

Il regolamento (UE) 2022/2046 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 1408/2013, relativo agli aiuti "de minimis" concessi alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. L’intervento è motivato dall’esigenza di adeguare gli allegati del regolamento al quadro giuridico risultante dall’accordo di recesso del Regno Unito e dal protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, entrati in vigore il 1o febbraio 2020.

Contesto normativo e ratio della modifica

Dopo la conclusione del periodo di transizione previsto dall’articolo 126 dell’accordo di recesso, il diritto dell’Unione non si applica più in via generale al Regno Unito. Tuttavia, l’articolo 10 del protocollo stabilisce che talune disposizioni del diritto dell’Unione elencate nell’allegato 5 continuino ad applicarsi al Regno Unito in relazione alle misure che incidono sugli scambi di prodotti agricoli tra l’Irlanda del Nord e l’Unione. Poiché il regolamento (UE) n. 1408/2013 rientra tra tali disposizioni, la Commissione ha ritenuto necessario sostituire i massimali riferiti all’intero Regno Unito con quelli pertinenti alla sola Irlanda del Nord.

Ambito di applicazione materiale

Il regolamento riguarda il regime degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, ossia gli importi cumulativi massimi che possono essere concessi nell’arco di tre esercizi finanziari senza incidere, secondo la disciplina di riferimento, sul funzionamento del mercato interno. Il testo non modifica la struttura generale del regime, ma interviene sulle tabelle di importo e su una precisazione interpretativa relativa all’applicazione territoriale per l’Irlanda del Nord.

Modifica dell’articolo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013

La modifica dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), richiama il divieto di aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri. Sono ricompresi, in particolare:

  • gli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati;
  • gli aiuti relativi alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione;
  • le altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione.

La nota aggiunta chiarisce che, per effetto dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo, ogni riferimento a uno Stato membro nel regolamento deve intendersi riferito anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Aggiornamento dei massimali negli allegati I e II

Gli allegati del regolamento vengono modificati per sostituire il riferimento al Regno Unito con quello al "Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord". I nuovi importi cumulativi massimi sono:

  • allegato I: 29 741 417;
  • allegato II: 35 689 700.

La Commissione precisa che tali importi devono essere determinati secondo lo stesso metodo di calcolo utilizzato per gli Stati membri al momento della predisposizione degli allegati originari, al fine di garantire parità di condizioni.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Adeguamento del campo applicativo dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

La lettera b) è sostituita per precisare il divieto di aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione. Viene inoltre inserita una nota che, in forza dell’articolo 10 e dell’allegato 5 del protocollo, stabilisce che ogni riferimento a uno Stato membro nel regolamento deve intendersi fatto a uno Stato membro o al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

Sostituzione del massimale dell’allegato I

La riga relativa al Regno Unito nell’allegato I è sostituita con l’indicazione "Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord" e con l’importo cumulativo massimo dell’aiuto "de minimis" pari a 29 741 417.

Sostituzione del massimale dell’allegato II

La riga relativa al Regno Unito nell’allegato II è sostituita con l’indicazione "Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord" e con l’importo cumulativo massimo dell’aiuto "de minimis" pari a 35 689 700.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statoagricolturabrexitmercato interno

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