Regolamento (UE) 2022/2048
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2048 della Commissione del 24 ottobre 2022 che approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente per i biocidi del tipo di prodotto 6, sulla base della valutazione tecnica e del parere dell’ECHA. L’approvazione è subordinata a condizioni specifiche di purezza, di valutazione del prodotto e di gestione del rischio per gli usi che comportano classificazioni di pericolo ai sensi del regolamento CLP. Sono inoltre previste prescrizioni per l’immissione sul mercato di articoli trattati, in particolare in materia di etichettatura e di riduzione dell’esposizione del pubblico.
Approvazione dell’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 6 ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, contenenti acido L-(+)-lattico o destinati a contenerlo come principio attivo. Riguarda inoltre l’immissione sul mercato di articoli trattati con tale sostanza o che la contengono, nonché le autorità competenti degli Stati membri e, in caso di autorizzazione dell’Unione, la Commissione, per quanto concerne le informazioni da includere nel sommario delle caratteristiche del biocida. L’approvazione opera nell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri, con decorrenza dal 1° novembre 2023 e scadenza al 31 ottobre 2033.
Approvazione dell’acido L-(+)-lattico come principio attivo per biocidi di tipo 6
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2048 approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, cioè i «preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio». La scelta della Commissione si fonda sulla procedura di valutazione prevista dal regolamento (UE) n. 528/2012 e sul parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, che ha concluso per la conformità del principio attivo ai criteri di approvazione, purché siano rispettate specifiche condizioni di uso e di gestione del rischio.
Contesto procedurale e base giuridica
L’acido L-(+)-lattico era incluso nell’elenco dei principi attivi esistenti da valutare ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. La Germania, designata come Stato membro relatore, ha trasmesso il 3 settembre 2020 la relazione di valutazione con le proprie conclusioni all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Successivamente, il 15 giugno 2021, il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto di tali conclusioni. La Commissione, richiamando anche l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, approva quindi il principio attivo con condizioni specifiche.
Ambito materiale dell’approvazione
L’approvazione riguarda esclusivamente l’uso dell’acido L-(+)-lattico nei biocidi del tipo di prodotto 6. L’allegato al regolamento riporta i dati identificativi del principio attivo: denominazione IUPAC «acido (2S)-2-idrossipropanoico», numero CE 201-196-2 e numero CAS 79-33-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è fissato in ≥ 955 g/kg (peso a secco), fermo restando che il prodotto immesso sul mercato può avere purezza pari o diversa se ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.
Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi
La valutazione del prodotto deve prestare particolare attenzione a tutti gli usi previsti nella domanda di autorizzazione che non siano stati considerati nella valutazione del rischio effettuata a livello di Unione sul principio attivo. Il regolamento richiede inoltre una specifica attenzione agli utilizzatori industriali e professionali, nonché agli utilizzatori non professionali, alla luce dei rischi riscontrati per gli usi esaminati.
Gestione del rischio e articoli trattati
Per le sostanze o miscele trattate con acido L-(+)-lattico, o che lo contengono in concentrazioni tali da comportarne la classificazione come corrosive/irritanti per la pelle o per gli occhi, il responsabile dell’immissione sul mercato deve adottare misure adeguate per ridurre al minimo l’esposizione del pubblico. Tra le misure espressamente richiamate figurano formulazioni simili al gel, imballaggi con dosatore e involucri solubili.
Se la concentrazione del principio attivo determina la classificazione per corrosione delle vie respiratorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, deve essere ridotta al minimo anche l’esposizione aerea del pubblico. Il testo menziona, a titolo esemplificativo, etichette con avvertenze quali «non rientrare nell’area trattata finché non è asciutta, non utilizzare in presenza o in prossimità del pubblico».
Etichettatura e informazioni agli utilizzatori
Il regolamento rafforza gli obblighi informativi per gli articoli trattati: l’etichetta deve riportare le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri, oppure la Commissione in caso di autorizzazione dell’Unione, devono includere nel sommario delle caratteristiche del biocida le istruzioni per l’uso e le precauzioni da riportare sull’etichetta degli articoli trattati, in conformità all’articolo 58, paragrafo 3, lettera e).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’approvazione del principio attivo decorre dal 1° novembre 2023 fino al 31 ottobre 2033.
Disposizioni principali
Approvazione del principio attivo
L’acido L-(+)-lattico è approvato come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6, ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, con le condizioni indicate nell’allegato.
Periodo di efficacia dell’approvazione
L’allegato fissa come data di approvazione il 1° novembre 2023 e come scadenza il 31 ottobre 2033. La misura entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizioni per la valutazione del prodotto
Nella valutazione dell’autorizzazione del biocida occorre prestare particolare attenzione a esposizioni, rischi ed efficacia per eventuali usi previsti nella domanda ma non considerati nella valutazione del rischio del principio attivo a livello di Unione. Devono inoltre essere oggetto di particolare attenzione gli utilizzatori industriali e professionali e gli utilizzatori non professionali.
Misure di mitigazione del rischio per articoli trattati
Per le sostanze o miscele trattate con acido L-(+)-lattico, o che lo contengono in concentrazioni tali da determinarne la classificazione per corrosione/irritazione cutanea o per lesioni oculari/irritazione oculare, la persona responsabile dell’immissione sul mercato deve ridurre al minimo l’esposizione del pubblico mediante adeguate misure di mitigazione del rischio, che possono includere formulazioni simili al gel, imballaggi con dosatore o involucri solubili.
Esposizione per rischi respiratori
Se la concentrazione del principio attivo comporta la classificazione per corrosione delle vie respiratorie ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, la persona responsabile dell’immissione sul mercato deve ridurre al minimo l’esposizione aerea del pubblico mediante adeguate misure di mitigazione del rischio, incluse eventuali avvertenze del tipo «non rientrare nell’area trattata finché non è asciutta, non utilizzare in presenza o in prossimità del pubblico».
Etichettatura degli articoli trattati
La persona responsabile dell’immissione sul mercato di un articolo trattato con acido L-(+)-lattico, o che lo contenga, deve assicurare che l’etichetta riporti le informazioni previste dall’articolo 58, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012.
Indicazioni nel sommario delle caratteristiche del biocida
Le autorità competenti degli Stati membri, o la Commissione nel caso di un’autorizzazione dell’Unione, devono specificare nel sommario delle caratteristiche del biocida contenente acido L-(+)-lattico le istruzioni per l’uso e le precauzioni da indicare sull’etichetta degli articoli trattati, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) n. 528/2012.
Dati identificativi e purezza minima
L’allegato indica come denominazione IUPAC «acido (2S)-2-idrossipropanoico», con numero CE 201-196-2 e numero CAS 79-33-4. Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è ≥ 955 g/kg (peso a secco).
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