Regolamento (UE) 2022/2049
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2049 della Commissione del 24 ottobre 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 per quanto riguarda il riconoscimento di talune autorità di controllo e taluni organismi di controllo ai fini dell’importazione di prodotti biologici nell’Unione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo per le importazioni di prodotti biologici. Le modifiche riguardano soprattutto depennamenti di organismi non più idonei, revoche di riconoscimenti su richiesta o per mancanza di requisiti, nonché rettifiche anagrafiche e territoriali. L’intervento opera mediante modifica degli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco dei paesi terzi e delle autorità/organismi di controllo riconosciuti per l’importazione di prodotti biologici nell’Unione, aggiornando e depennando alcune voci dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325.
Ambito di applicazione
Si applica all’importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti dai paesi terzi elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 e, in particolare, alle autorità di controllo e agli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza per il rilascio di certificati nei paesi terzi. Incide sui riconoscimenti relativi a specifici organismi e paesi terzi, con soppressioni parziali o totali, aggiornamenti di denominazione, indirizzo e sito internet. Non introduce un nuovo regime generale, ma aggiorna puntualmente gli allegati I e II del regolamento esistente.
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2049 della Commissione
Il regolamento aggiorna il quadro UE per l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, intervenendo sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325. La finalità è mantenere l’affidabilità del sistema di equivalenza e di controllo, rimuovendo organismi non più conformi o non più accreditati e correggendo dati identificativi e territoriali.
Contesto e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) 2018/848, in particolare dell’articolo 48, paragrafo 3, e dell’articolo 57, paragrafo 2. Nei considerando si chiarisce che gli elenchi contenuti nel regolamento (UE) 2021/2325 devono essere aggiornati alla luce di nuove informazioni, richieste degli interessati e criticità emerse nel sistema di informazione sull’agricoltura biologica (OFIS).
Ambito dell’intervento
L’atto non istituisce nuovi criteri generali, ma modifica gli allegati del regolamento (UE) 2021/2325:
- l’allegato I, relativo ai paesi terzi i cui sistemi di produzione e controlli sono riconosciuti equivalenti;
- l’allegato II, relativo alle autorità e agli organismi di controllo riconosciuti per eseguire controlli e rilasciare certificati nei paesi terzi.
Interventi sull’India e sugli organismi di controllo
Il regolamento interviene in modo significativo sulla sezione India. In allegato I viene soppressa la riga del codice IN-ORG-006. In allegato II vengono inoltre rimossi o limitati i riconoscimenti di più organismi, tra cui Control Union Certifications, Ecocert SAS, FairCert Certification Services Pvt Ltd, Lacon GmbH e OneCert International PVT Ltd.
I considerando indicano che, per alcuni di questi organismi, la Commissione ha riscontrato notifiche di non conformità nel sistema OFIS relative a contaminazioni di numerose partite di prodotti biologici provenienti dall’India, anche con sostanze non ammesse nella produzione biologica e/o convenzionale nell’Unione e con livelli superiori ai limiti massimi di residui del regolamento (CE) n. 396/2005. Viene richiamata in particolare la contaminazione da ossido di etilene. Inoltre, gli organismi interessati non avrebbero dimostrato l’equivalenza delle norme di produzione e del regime di controllo, né adottato misure correttive adeguate. Le soppressioni si fondano, per quanto indicato nei considerando, sull’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punti iii), iv), v) e vii), del regolamento delegato (UE) 2021/1342.
Revoche, soppressioni e richieste degli organismi
Il regolamento recepisce anche richieste o situazioni individuali che incidono sul riconoscimento:
- BioGro New Zealand Limited: soppressione del riconoscimento per tutti i paesi terzi;
- Lacon GmbH: soppressione del riconoscimento per tutti i paesi terzi;
- LETIS S.A.: revoca del riconoscimento per una serie di paesi terzi, tra cui Afghanistan, Azerbaigian, Bielorussia, Costa d’Avorio, Egitto, Emirati arabi uniti, Etiopia, Iran, Kazakhstan, Kirghizistan, Marocco, Moldova, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Ucraina e Uzbekistan; inoltre, per la Turchia, il riconoscimento è revocato per revoca dell’accreditamento e mancata risposta soddisfacente entro il termine assegnato;
- Oregon Tilth: soppressione della riga relativa a Panama;
- Organic Standard: soppressione della riga relativa alla Russia;
- Soil Association Certification Limited: soppressione della sezione per cessazione volontaria delle attività per tutti i paesi terzi.
Aggiornamenti formali di dati identificativi
L’atto contiene anche correzioni di natura formale:
- A CERT European Organization for Certification S.A.: nuovo indirizzo in Grecia;
- Bureau Veritas Certification France SAS: aggiornamento del sito internet;
- Ecocert SA: sostituzione del nome con Ecocert SAS;
- Kiwa Sativa: aggiornamento del sito internet;
- OneCert International PVT Ltd: nuovo indirizzo e nuovo sito internet;
- Tse-Xin Organic Certification Corporation: nuovo indirizzo.
Allegati e contenuto operativo
L’allegato I del regolamento sopprime la riga corrispondente al codice IN-ORG-006 nella sezione India. L’allegato II, invece, modifica in dettaglio le schede degli organismi interessati, sostituendo indirizzi e siti internet, eliminando intere sezioni oppure limitando le tabelle ai soli paesi terzi ancora coperti dal riconoscimento. Per LETIS S.A., la tabella dei paesi terzi e delle categorie di prodotti viene riscritta e circoscritta ai soli paesi residui indicati nel testo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Oggetto delle modifiche al regolamento (UE) 2021/2325
L’articolo 1 dispone la modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2325 tramite l’aggiornamento dell’allegato I e dell’allegato II secondo quanto stabilito negli allegati I e II del nuovo regolamento.
Depennamento di organismi e rettifiche per l’India
Nell’allegato I, per l’India, è soppressa la riga relativa al codice IN-ORG-006. Nell’allegato II sono soppressi o ridotti i riconoscimenti di vari organismi operanti in India, in particolare Control Union Certifications, Ecocert SAS (già Ecocert SA), FairCert Certification Services Pvt Ltd, Lacon GmbH e OneCert International PVT Ltd, con soppressione delle relative righe per l’India o dell’intera sezione nei casi previsti.
Depennamenti e revoche di riconoscimento per singoli organismi
Sono soppressi dall’allegato II i riconoscimenti di BioGro New Zealand Limited, Lacon GmbH e Soil Association Certification Limited. Per LETIS S.A. è revocato il riconoscimento per numerosi paesi terzi elencati nell’allegato, mentre per Oregon Tilth è soppressa la riga relativa a Panama e per Organic Standard quella relativa alla Russia.
Aggiornamenti di dati identificativi e di contatto
Sono aggiornati l’indirizzo di A CERT European Organization for Certification S.A., il sito internet di Bureau Veritas Certification France SAS, il sito internet di Kiwa Sativa, l’indirizzo e il sito internet di OneCert International PVT Ltd e l’indirizzo di Tse-Xin Organic Certification Corporation. Ecocert SA è rinominata Ecocert SAS.
Motivi delle soppressioni e revoche
I considerando indicano, per alcuni organismi, sospensioni o revoche di accreditamento, mancata dimostrazione della conformità dei prodotti e dei sistemi di controllo ai requisiti equivalenti, presenza di non conformità riscontrate nel sistema OFIS, contaminazioni di partite di prodotti biologici e mancata adozione di misure correttive. Per altri casi, le modifiche derivano da richieste dell’organismo interessato o dalla cessazione volontaria delle attività.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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