Sentenza del 29/12/2016 n. 27320 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale delle Marche, sostenendo che il condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto entro i termini di legge, anche quando il pagamento è rateizzato. Secondo l'Agenzia, il mancato versamento dell'ultima rata impediva il perfezionamento della definizione agevolata e legittimava il recupero dell'imposta originaria. La contribuente sosteneva invece che il pagamento della prima rata fosse sufficiente a conservare l'efficacia della domanda di definizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che il condono ex art. 9-bis della legge n. 289/2002 abbia natura e disciplina diverse dalle altre forme di sanatoria previste dalla stessa legge. In caso di pagamento rateale è necessario versare integralmente tutte le rate nei termini perentori; il pagamento della sola prima rata o di alcune rate non perfeziona il condono. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
Condono per la definizione dei ritardati od omessi versamenti
La definizione agevolata si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell'importo dovuto entro i termini previsti, anche se il pagamento è effettuato in forma rateale.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16
Le forme di sanatoria disciplinate da tali disposizioni hanno una struttura diversa rispetto a quella dell'art. 9-bis; per esse il pagamento della prima rata può produrre effetti specifici previsti dalla legge, ma tale principio non è automaticamente applicabile al condono ex art. 9-bis.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16
È richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere la distinzione tra le diverse forme di definizione agevolata previste dalla legge.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Ha consentito di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione delle norme disciplinanti il condono.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, comma 2
È stato richiamato per affermare l'ultrattività dell'indicazione della residenza, della sede o del domicilio effettuata nel giudizio tributario.
Codice di procedura civile, art. 330
Disciplina il luogo della notificazione del ricorso per cassazione; la notifica al difensore costituito è stata ritenuta valida nel caso concreto.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale integrale entro termini perentori, il versamento della sola prima rata non basta, salvo che la legge preveda espressamente un effetto perfezionativo diverso.
- Le regole applicabili a una forma di condono non possono essere automaticamente estese ad altre forme di sanatoria previste dalla stessa legge: occorre esaminare la disciplina specifica dell'istituto.
- Il mancato pagamento anche di una sola rata, quando il pagamento integrale è condizione di perfezionamento, può comportare l'inefficacia della definizione e consentire all'Amministrazione di recuperare il tributo originario.
- In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito.
- La validità della notifica del ricorso tributario in cassazione può essere valutata considerando il domicilio o il difensore indicati nei precedenti gradi di giudizio, secondo le regole processuali applicabili.
Testo integrale
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