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Ordinanza

Ordinanza n. 356/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento -per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della deliberazione ARERA del 2 marzo 2021, n. 74/2021/S/GAS, recante “Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di pronto intervento gas”; - dei relativi atti presupposti, preparatori e consequenziali, tra i quali la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Sanzioni e Impegni del 1° dicembre 2020 e della determinazione DSAI/4/2020/GAS del 24 febbraio 2020 di avvio del procedimento sanzionatorio in materia di pronto intervento gas; - e per quanto occorrer possa, “in parte qua”, della: - “regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (RQDG) approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) con deliberazione 12 dicembre 2013, n. 574/2013/R/gas e s.m.i. ; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 28/2/2022: - della deliberazione ARERA del 21 dicembre 2021, n. 596/2021/R/gas, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2018”, con riferimento alle previsioni relative all'annullamento dei premi per il servizio di pronto intervento per l'impianto di Castelnuovo Magra; - e dei relativi atti presupposti, preparatori e consequenziali, tra i quali la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di ARERA del 22 novembre 2021 (doc. 23) e la delibera 74/2019/E/gas; - per quanto occorrer possa, in parte qua, della “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019” (RQDG) approvato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione 12 dicembre 2013, n. 574/2013/R/gas e s.m.i.; -per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Italgas Reti S.p.A. il 7/11/2022: per l'annullamento - della deliberazione ARERA del 2 agosto 2022, n. 383/2022/R/GAS, recante “Determinazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2019 e rideterminazione dei premi e delle penalità relativi ai recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale per l'anno 2014 per alcuni impianti di un'impresa”, con riferimento alle previsioni relative all'annullamento dei premi per il servizio di pronto intervento per l'impianto di Castelnuovo Magra; - e dei relativi atti presupposti, preparatori e consequenziali, tra i quali la comunicazione delle risultanze istruttorie della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling di ARERA del 11 luglio 2022 e la delibera 74/2019/E/gas;

Giustizia amministrativa202100703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione ARERA sanzionatoria in materia di pronto intervento gas, nonché successive deliberazioni relative all’annullamento di premi di sicurezza per l’impianto di Castelnuovo Magra

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ha impugnato la deliberazione ARERA n. 74/2021/S/GAS, con la quale le è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni in materia di pronto intervento gas, unitamente agli atti presupposti e alla disciplina regolatoria RQDG. Con motivi aggiunti ha inoltre impugnato le deliberazioni ARERA n. 596/2021/R/gas e n. 383/2022/R/GAS, nella parte relativa all’annullamento dei premi per il servizio di pronto intervento dell’impianto di Castelnuovo Magra, nonché i relativi atti istruttori e presupposti. Il testo dell’ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a descrivere gli atti impugnati e a disporre un’istruttoria sulla permanenza dell’interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso né esaminato i motivi di illegittimità. Considerato il tempo trascorso dall’instaurazione della controversia e la possibile calendarizzazione dell’udienza di merito entro il quarto trimestre del 2026, ha disposto che la ricorrente dichiari motivatamente se permane l’interesse alla decisione, aggiorni la situazione di fatto e di diritto e segnali eventuali fatti o atti sopravvenuti, precisando anche se ritenga necessaria ulteriore attività istruttoria. Ha inoltre ordinato ad ARERA di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e sugli eventuali sopravvenuti provvedimenti rilevanti per l’interesse alla decisione o per l’esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 13 maggio 2026 tramite PAT. L’ordinanza avverte che il mancato adempimento, in particolare alla richiesta di dichiarare la permanenza dell’interesse, potrà comportare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, desunta dal comportamento processuale della parte.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la valutazione del comportamento processuale delle parti ai fini dell’accertamento dei fatti rilevanti.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza istruttoria.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Consente di valutare l’inerzia della parte compulsata a manifestare l’interesse alla decisione quale elemento idoneo a fondare la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando il giudizio amministrativo risalga nel tempo, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori per verificare l’attuale permanenza dell’interesse alla decisione e acquisire dalle parti l’aggiornamento sui fatti e sugli atti sopravvenuti.
  • La parte ricorrente, se richiesta dal giudice, deve dichiarare motivatamente se conserva un interesse concreto e attuale alla definizione del ricorso nel merito e indicare gli eventuali fatti sopravvenuti rilevanti.
  • L’inerzia della parte, nonostante una richiesta giudiziale espressa di dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • L’amministrazione resistente può essere onerata di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sugli sviluppi della vicenda e sugli eventuali atti sopravvenuti che incidano sull’interesse alla decisione o sull’esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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