Sentenza del 01/12/2016 n. 6353 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
FUSIONE PER INCORPORAZIONE - RIPORTO PERDITE INCORPORATA - Requisiti minimi di vitalità economica - Obbligo di permanenza al momento della fusione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di riportare le perdite fiscali della società incorporata nell'ambito di una fusione per incorporazione. In particolare, si discute se i requisiti minimi di vitalità economica, verificati tramite il test previsto dall'art. 172, comma 7, del T.U.I.R., debbano sussistere anche al momento in cui la fusione viene effettivamente realizzata oppure se sia sufficiente che risultino verificati con riferimento al periodo d'imposta precedente alla fusione.
La decisione
La sentenza afferma che la verifica dei requisiti minimi di vitalità economica deve essere effettuata esclusivamente con riferimento al periodo d'esercizio precedente a quello della fusione. Pertanto, tali requisiti non devono necessariamente permanere fino al momento di perfezionamento della fusione. Il venir meno della vitalità economica dopo il periodo rilevante, ma prima della fusione, non impedisce di per sé il riporto delle perdite, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla normativa.
Norme richiamate
Art. 172, comma 7, del T.U.I.R.
Il test di vitalità economica richiesto per il riporto delle perdite fiscali nella fusione deve essere riferito al periodo d'esercizio precedente a quello della fusione. La norma non impone che i requisiti di vitalità permangano fino alla data di realizzazione dell'operazione.
Massime di principio
- Nel valutare il riporto delle perdite fiscali in una fusione, il requisito della vitalità economica deve essere verificato utilizzando i dati del periodo d'imposta precedente a quello della fusione.
- Il test di vitalità non richiede necessariamente una continuità dei requisiti fino al momento di perfezionamento della fusione: un peggioramento successivo non è, da solo, sufficiente a escludere il riporto delle perdite.
- È comunque necessario verificare anche gli altri requisiti e limiti previsti dall'art. 172, comma 7, del T.U.I.R.; la pronuncia riguarda esclusivamente il momento temporale cui riferire il test di vitalità.
- La verifica deve essere documentata sulla base dei bilanci, dei dati economici e degli altri elementi relativi al periodo d'esercizio precedente alla fusione.
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