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Ordinanza

Ordinanza n. 45/2026 - Pescara, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti del 10 novembre 2025 del Ministero della Difesa, dell’11 novembre 2025 dell’Acismom, recanti perdita del grado e cancellazione dai ruoli del corpo militare Acismom.

Giustizia amministrativa202600098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti del Ministero della Difesa e dell’Acismom recanti perdita del grado e cancellazione dai ruoli del Corpo militare Acismom

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, gli atti adottati il 10 e l’11 novembre 2025 dal Ministero della Difesa e dall’Acismom, con i quali gli sono stati applicati la perdita del grado e la cancellazione dai ruoli del Corpo militare Acismom. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge la censura relativa alla mancata previa contestazione degli addebiti e alla conseguente violazione del contraddittorio procedimentale, non essendo stato consentito al destinatario di interloquire con l’Amministrazione prima dell’adozione dei provvedimenti.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti per la sospensione. In particolare, ha affermato che, prima dell’emissione dei provvedimenti di perdita del grado e cancellazione dai ruoli, doveva essere effettuata la previa contestazione degli addebiti, così da consentire al destinatario di interloquire con l’Amministrazione nel rispetto del contraddittorio procedimentale. Per l’effetto, ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati e fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 25 marzo 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda cautelare è stata accolta con sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

  • art. 57 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell’ambito della disciplina della fase cautelare.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

Massime di principio

  • Prima dell’adozione di provvedimenti amministrativi incidenti negativamente sullo status o sulla posizione di un appartenente a un corpo militare, l’Amministrazione deve contestare previamente gli addebiti, consentendo all’interessato di interloquire; la violazione del contraddittorio procedimentale giustifica, in sede cautelare, la sospensione dell’efficacia degli atti.
  • La domanda cautelare può essere accolta quando l’omessa contestazione preventiva degli addebiti impedisce al destinatario di partecipare al procedimento e di svolgere le proprie difese prima dell’adozione del provvedimento lesivo.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelarePartecipazione procedimentale

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