Sentenza del 23/11/2016 n. 23859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, richiamato dal D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10. Secondo l'Amministrazione, la base imponibile delle imposte ipotecaria e catastale dovute al momento del riscatto degli immobili acquisiti in leasing avrebbe dovuto essere determinata esclusivamente in base al valore venale in comune commercio dell'immobile riscattato, senza utilizzare il criterio risultante dalla somma del prezzo di riscatto e dei canoni, al netto della componente finanziaria. L'Agenzia contestava inoltre che la società avesse inizialmente prodotto perizie fondate sul valore venale e sosteneva che tale scelta le impedisse di chiedere successivamente il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto della società al rimborso delle somme versate in eccesso. Ha stabilito che, nel leasing immobiliare, il valore venale in comune commercio deve essere determinato considerando la particolare struttura dell'operazione, caratterizzata da un primo acquisto da parte della società concedente e da un successivo trasferimento mediante riscatto. Pertanto, la base imponibile al riscatto può essere individuata nel prezzo di riscatto aumentato dei canoni pagati, depurati della componente finanziaria, così da rendere omogeneo il trattamento fiscale rispetto all'acquisto diretto ed evitare una penalizzazione del leasing. La Corte ha inoltre riconosciuto la possibilità per il contribuente di correggere la precedente indicazione del valore e chiedere il rimborso, purché l'istanza sia tempestiva. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità e novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51
valore venale in comune commercio
Il valore venale deve riflettere il valore effettivo del bene trasferito, tenendo conto dei vincoli e degli oneri esistenti al momento del trasferimento. Nel leasing immobiliare, non va applicato in modo astratto, ma considerando la struttura complessiva dell'operazione.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 2 e 10
Le disposizioni richiamano, per le imposte ipotecaria e catastale, il criterio di determinazione della base imponibile previsto dall'art. 51 del D.P.R. n. 131 del 1986.
D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-ter, convertito dalla L. n. 248 del 2006
La norma, vigente per le operazioni esaminate, ha previsto il dimezzamento delle aliquote per l'acquisto e il riscatto di immobili strumentali oggetto di leasing, evidenziando la volontà legislativa di equiparare fiscalmente il leasing all'acquisto diretto.
L. n. 212 del 2000, art. 10
Il principio di collaborazione e buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria è richiamato a sostegno della possibilità di correggere errori dichiarativi che determinino un'imposizione maggiore di quella dovuta.
Art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva impedisce di mantenere un prelievo fiscale superiore a quello previsto dalla legge per effetto di un errore del contribuente nella dichiarazione.
Art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione impone di evitare la conservazione di un'imposizione oggettivamente indebita.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro quarantotto mesi dal versamento, indipendentemente dai termini previsti per la dichiarazione integrativa dei redditi.
Cass. SS.UU. n. 15063 del 2002 e successive pronunce sull'emendabilità della dichiarazione
La dichiarazione tributaria non è un atto negoziale irrevocabile, ma una dichiarazione di scienza e giudizio emendabile quando l'errore comporti un'imposizione maggiore di quella dovuta.
Massime di principio
- Nel riscatto di un immobile acquisito mediante leasing, la base imponibile deve essere determinata considerando il valore economico effettivo dell'operazione e la presenza dei vincoli derivanti dal leasing, non applicando automaticamente il solo prezzo di riscatto.
- Il criterio del valore venale può essere ricostruito, in linea generale, sommando il prezzo di riscatto ai canoni corrisposti durante il rapporto e sottraendo la componente finanziaria, purché il risultato rifletta il valore originario del bene e mantenga l'equivalenza fiscale con l'acquisto diretto.
- Le circolari dell'Amministrazione finanziaria non sono vincolanti per il giudice, ma possono essere considerate se coerenti con l'interpretazione sistematica della legge.
- La presentazione di una precedente perizia o dichiarazione fiscale non impedisce di chiedere il rimborso quando il contribuente dimostri che l'imposta versata è superiore a quella legalmente dovuta.
- Gli errori dichiarativi in danno del contribuente sono generalmente emendabili e possono fondare una richiesta di rimborso, purché siano rispettati i termini di decadenza applicabili.
- In controversie analoghe occorre documentare il prezzo originario di acquisto, i canoni, la quota finanziaria, il prezzo di riscatto, i vincoli del leasing e la tempestività dell'istanza di rimborso.
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