Cassazione Civile, Sentenza n. 32223/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Fondazione Enpaia impugna la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva riconosciuto a Sechi il diritto alla liquidazione del "conto individuale" da parte di Enpaia (rigettando invece la domanda di t.f.r.). Enpaia deduceva che i dipendenti passati ex lege all'Agenzia Forestas dovevano restare assicurati presso Enpaia in base alle leggi regionali, al CCNL per operai forestali e all'art.3, lett. f) della l. n.1655/62; contestava inoltre l'interpretazione dell'art.6 del Regolamento Enpaia (che richiederebbe la cessazione del rapporto di lavoro come presupposto per la liquidazione del conto).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Fondazione Enpaia e ha confermato la sentenza di appello. Ha ritenuto prevalente la competenza statale esclusiva in materia di previdenza sociale (art.117, co.2, lett. o) Cost.) e ha escluso che le leggi regionali o il CCNL possano derogare al regime obbligatorio previsto dalla normativa statale. Ha interpretato l'art.3, lett. f) della l. n.1655/62 nel senso che l'assoggettamento ad Enpaia si applica solo ai dipendenti di enti pubblici limitatamente alle imprese o aziende agricole effettivamente esercitate dall'ente, con carattere imprenditoriale (requisito di economicità ex art.2135 c.c.). L'Agenzia Forestas è qualificata come ente pubblico non economico e non esercita attività con requisito di imprenditorialità, quindi i suoi dipendenti sono soggetti al regime previdenziale dell'Inps. Quanto al Regolamento Enpaia (art.6 D.M. 19.11.1996), la Corte ha ritenuto che la liquidazione del conto individuale è dovuta quando cessa la copertura assicurativa presso Enpaia (continuità/cessazione della contribuzione), non ogni semplice cessazione del rapporto di lavoro; nel caso di Sechi, il passaggio ex lege all'Agenzia Forestas ha determinato la perdita della copertura Enpaia e la conseguente esigibilità del conto. Il ricorso è rigettato; non pronunciata la distrazione delle spese (assicurata rimasta intimata) e disposta comunicazione in ordine al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13, c.1-quater.
Norme richiamate
Costituzione, art.117, co.2, lett. o)
La materia della previdenza sociale è di legislazione statale esclusiva; le regioni non possono derogare alla disciplina statale in materia previdenziale.
Legge n.1655/1962, art.3, lett. f)
"i contributi all'Enpaia sono dovuti 'dai datori di lavoro appresso indicati per i dipendenti ... f) gli Enti di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate'"
L'obbligo di contribuzione ad Enpaia per enti pubblici opera solo con riguardo alle imprese/aziende agricole effettivamente esercitate dall'ente; richiesto il requisito dell'imprenditorialità dell'attività agricola.
Regolamento Enpaia (D.M. 19.11.1996), art.6
"1) Al raggiungimento del 65º anno di età... 2) Prima del raggiungimento del 65° anno di età l’ammontare del conto individuale... c) all’iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizione all’Ente;"
La liquidazione del conto individuale è collegata alla cessazione della copertura assicurativa presso Enpaia (continuità assicurativa): il dato determinante non è la generica funzione di sostegno al reddito, ma la perdita della iscrizione/assicurazione presso Enpaia.
Codice Civile, art.2135
Definisce le attività agricole e richiede, per l'applicazione della disciplina relativa alle imprese agricole, il requisito dell'imprenditorialità; ai fini previdenziali l'attività agricola deve avere carattere imprenditoriale (economicità) per far scattare l'obbligo Enpaia.
Codice Civile, art.2115, co.3
La normativa in materia di previdenza è di carattere imperativo e non può essere derogata dall'autonomia collettiva (es. CCNL).
Legge regionale istitutiva Agenzia Forestas (legge regionale n.6/16 richiamata nel testo) e leggi regionali n.24/99, n.8/16, n.43/18
Le disposizioni e i rinvii a contrattazione collettiva contenuti nelle leggi regionali non possono incidere sul regime previdenziale statale obbligatorio; la legge regionale definisce l'Agenzia come struttura tecnico-operativa non imprenditoriale.
D.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater
Norma procedurale fiscale/processuale relativa al versamento del contributo unificato; la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore versamento a carico del ricorrente.
Normativa e giurisprudenza (Cass. n.25478/19 e n.6835/14 richiamate)
Per la qualificazione come attività imprenditoriale non è necessario il lucro soggettivo, ma è richiesta l'obiettiva economicità (proporzionalità costi/ricavi) dell'attività.
Massime di principio
- La materia della previdenza sociale è di competenza esclusiva dello Stato: leggi regionali e contratti collettivi non possono derogare al regime previdenziale statale obbligatorio.
- L'iscrizione e l'obbligo contributivo presso la Fondazione Enpaia per i dipendenti di enti pubblici operano solo quando l'ente esercita un'impresa o azienda agricola con carattere imprenditoriale (requisito di economicità ex art.2135 c.c.).
- Il semplice riferimento a mansioni "agricole" o a clausole contrattuali/regionale che rinviano al CCNL non è sufficiente a trasferire la copertura previdenziale su Enpaia se l'ente è pubblico non economico.
- La liquidazione del "conto individuale" secondo il Regolamento Enpaia è collegata alla cessazione della copertura assicurativa presso Enpaia (perdita della iscrizione): la continuità/cessazione dell'iscrizione è il criterio decisivo, non una generica cessazione del rapporto di lavoro intesa come esigenza di sostegno al reddito.
- La qualificazione del soggetto datore di lavoro (ente pubblico economico vs. non economico) e la concreta natura economica dell'attività svolta sono determinanti per individuare quale gestione previdenziale sia applicabile (Enpaia vs. INPS).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32121/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32123/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32124/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32125/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32126/2024 del 12/12/2024
- Sentenza lavoro · 12 dic 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 32127/2024 del 12/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →