Cassazione Penale, Sentenza n. 18350/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile Bozesan ha impugnato la decisione del Giudice di Pace di Udine che, dichiarando improcedibile l'azione penale per tardività del ricorso immediato (per il reato ex art. 612 c.p. contestato il 24/09/2023), aveva ritenuto il ricorso presentato oltre il termine perentorio di 3 mesi. Il ricorso per cassazione si fondava su tre motivi: (1) il termine di 3 mesi sarebbe scaduto il 24/12/2023, giorno festivo (domenica) e pertanto doveva essere automaticamente prorogato al primo giorno utile (il deposito in cancelleria del 27/12/2023 sarebbe stato tempestivo); (2) alla data del 24/12/2023 il deposito telematico (PEC) presso la cancelleria non sarebbe stato previsto per il ricorso immediato secondo il D.M. 4/7/2023, perciò non poteva imputarsi tardività per non aver depositato via PEC; (3) comunque la comunicazione a mezzo PEC inviata al Pubblico Ministero il 24/12/2023 avrebbe dovuto valere come atto idoneo equivalente alla presentazione, essendo il ricorso immediato assimilato alla querela quanto agli effetti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto contro un provvedimento non impugnabile: il provvedimento del Giudice di Pace era un decreto interlocutorio privo di contenuto decisorio in applicazione dell'art. 26, comma 2, D.Lgs. 274/2000 (dichiarazione di inammissibilità del ricorso immediato e trasmissione degli atti al P.M.). La Corte ha poi richiamato principi applicabili: il termine di 3 mesi per la presentazione del ricorso immediato decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto conoscenza del fatto e, secondo la regola generale dell'art. 172 c.p.p., se un termine a giorni scade in giorno festivo è prorogato al giorno successivo non festivo; tuttavia il termine di tre mesi nel caso concreto era scaduto il 24/12/2023 e il ricorso doveva comunque essere presentato in cancelleria entro il termine. La Corte ha inoltre affermato che la trasmissione di una copia del ricorso al Pubblico Ministero via PEC non integra la formale presentazione presso la cancelleria del giudice di pace e non è equivalente alla querela; la copia al P.M. è funzionale solo al sub-procedimento che coinvolge il P.M. e non perfeziona l'atto ai fini dell'ammissione del ricorso immediato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 a titolo di somma a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 21
disposizione che attribuisce alla persona offesa la facoltà di chiedere la citazione a giudizio mediante ricorso immediato
definisce la titolarità della persona offesa a proporre il ricorso immediato; la perfezione dell'atto richiede la presentazione presso la cancelleria del giudice di pace
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 22 comma 1
termine di tre mesi decorrenti dal giorno in cui la persona offesa è giunta a conoscenza del fatto
il termine perentorio per la presentazione del ricorso immediato è di tre mesi dalla conoscenza del fatto
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 24 lettera e)
tra i requisiti del ricorso figura la prova dell'avvenuta comunicazione al pubblico ministero
la comunicazione al P.M. è requisito del ricorso ma non sostituisce la formale presentazione in cancelleria; la copia al P.M. serve a innescare il sub-procedimento
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 25
il pubblico ministero, ove non dichiari l'inammissibilità o la manifesta infondatezza, formula l'imputazione confermando o modificando l'addebito contenuto nel ricorso
conferma il ruolo 'dominus' del P.M. nella fase successiva al deposito della copia del ricorso e la sua autonomia decisionale
D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - art. 26 comma 2
"se ritiene il ricorso inammissibile o manifestamente infondato, il giudice di pace ne dispone la trasmissione al pubblico ministero per l'ulteriore corso del procedimento"
il provvedimento di inammissibilità adottato ai sensi di tale articolo ha natura interlocutoria/non decisoria e, pertanto, non è idoneo ad essere impugnato con ricorso per cassazione
Codice di procedura penale - art. 172
"il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo"
regola generale sui termini processuali: i termini a giorni che scadono in giorno festivo si prorogano al primo giorno non festivo; ciò si applica ai termini processuali in generale ma non altera la natura formale del deposito in cancelleria per il ricorso immediato
Codice di procedura penale - art. 616
prevede le conseguenze processuali della declaratoria di inammissibilità del ricorso
l'inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e può comportare l'applicazione di ammende ove ricorra colpa nella proposizione dei motivi
Giurisprudenza - Sezioni Unite, sent. n. 36717/2008
principio secondo cui non è ricorribile per cassazione il decreto con cui il Giudice di pace, ai sensi dell'art. 26 comma 2 D.Lgs. 274/2000, dichiara inammissibile il ricorso immediato
stabilisce precedenza giurisprudenziale sulla non impugnabilità in Cassazione dei decreti di inammissibilità del ricorso immediato emessi ai sensi dell'art.26(2)
Massime di principio
- Il ricorso immediato della persona offesa ai sensi del D.Lgs. 274/2000 si perfeziona con la sua presentazione nella cancelleria del giudice di pace: la mera trasmissione al pubblico ministero non sostituisce la presentazione formale.
- Il termine di presentazione del ricorso immediato è perentorio (tre mesi dalla conoscenza del fatto) ed è calcolato secondo le regole processuali generali; se scade in giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno non festivo (art.172 c.p.p.).
- Il provvedimento del giudice di pace che dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art.26(2) D.Lgs. 274/2000 ha natura interlocutoria/non decisoria e, in linea con la giurisprudenza di legittimità, non è impugnabile in Cassazione.
- Per evitare contestazioni sulla tempestività e sulla forma di presentazione, quando possibile si consiglia di effettuare sia la presentazione in cancelleria sia la trasmissione telematica/PEC al P.M., conservando ricevute e ricevute di avvenuta consegna; verificare l'operatività del deposito telematico per il tipo di atto al momento del deposito.
- Se il Giudice di Pace dichiara inammissibile il ricorso, gli atti vengono trasmessi al P.M. che può scegliere se procedere con l'azione penale ovvero richiedere l'archiviazione; i diritti della persona offesa permangono e la legge prevede specifiche notifiche in caso di archiviazione successiva alla trasmissione.
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