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Direttiva 2009/50

Direttiva 2009/50/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009 , sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

Normativa europea32009L0050

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce un quadro comune per l’ingresso e il soggiorno dei lavoratori altamente qualificati cittadini di paesi terzi, fondato sulla Carta blu UE. Mira ad attrarre competenze dall’estero, a favorire la mobilità intra-UE e a garantire un insieme di diritti paritari in settori essenziali. Gli Stati membri restano però liberi di fissare quote, soglie salariali più elevate e talune restrizioni, nel rispetto dei criteri minimi armonizzati.

Condizioni di ingresso, soggiorno e mobilità dei cittadini di paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati tramite la Carta blu UE.

Ambito di applicazione

Si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione nel territorio di uno Stato membro per svolgere un lavoro altamente qualificato come titolari di Carta blu UE, per soggiorni superiori a tre mesi, nonché ai loro familiari. Disciplina anche il successivo spostamento in un secondo Stato membro per attività lavorativa altamente qualificata e la posizione dei familiari in tale ipotesi. Restano esclusi, tra gli altri, i beneficiari di protezione temporanea o internazionale, i richiedenti protezione, i ricercatori ammessi ai sensi della direttiva 2005/71/CE, i familiari di cittadini dell’Unione che esercitano la libera circolazione, i soggiornanti di lungo periodo CE che esercitano il diritto di mobilità, i lavoratori stagionali, i distaccati ai sensi della direttiva 96/71/CE e i soggetti coperti da accordi che prevedono libera circolazione equivalente a quella dei cittadini dell’Unione. Gli Stati membri conservano la facoltà di rilasciare permessi di soggiorno diversi dalla Carta blu UE per finalità lavorative e di fissare quote di ammissione.

Direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

La direttiva istituisce la Carta blu UE come titolo armonizzato per attrarre lavoratori altamente qualificati da paesi terzi, nel quadro della strategia di Lisbona e della politica dell’Unione in materia di migrazione legale. Il testo mira a conciliare esigenze del mercato del lavoro, competitività e crescita economica con il rispetto delle competenze nazionali in materia di occupazione, quote e organizzazione dei mercati del lavoro.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva ha una duplice finalità: stabilire condizioni comuni di ingresso e soggiorno per soggiorni superiori a tre mesi e favorire la mobilità intra-UE dei titolari di Carta blu e dei loro familiari. L’armonizzazione è limitata agli elementi essenziali della procedura e dei diritti, mentre restano ampi margini di discrezionalità agli Stati membri su quote, soglie salariali più elevate, deroghe e modalità procedurali.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 circoscrive l’ambito ai cittadini di paesi terzi che chiedono l’ammissione per svolgere un lavoro altamente qualificato. Sono esclusi diversi regimi già disciplinati da altre fonti: protezione temporanea, protezione internazionale, ricerca scientifica, ricongiungimento dei familiari di cittadini UE, soggiornanti di lungo periodo che esercitano mobilità, lavoratori stagionali, distaccati e soggetti coperti da accordi di libera circolazione equivalente. La direttiva salva inoltre gli accordi internazionali che prevedano elenchi di professioni escluse per garantire assunzioni etiche in settori con carenze di personale.

Definizioni chiave

L’articolo 2 è centrale per l’applicazione pratica. Il concetto di lavoro altamente qualificato richiede un lavoro reale ed effettivo, remunerato e fondato su competenze specifiche e adeguate attestate da qualifiche superiori. La Carta blu UE è l’autorizzazione che consente soggiorno e lavoro nel territorio di uno Stato membro ai sensi della direttiva. Sono inoltre definiti primo Stato membro, secondo Stato membro, familiari, titolo di istruzione superiore, esperienza professionale e professione regolamentata.

Condizioni di ammissione

L’articolo 5 contiene i requisiti sostanziali. Il richiedente deve presentare un contratto di lavoro valido, o un’offerta vincolante se il diritto nazionale lo consente, per almeno un anno; deve dimostrare il possesso delle qualifiche richieste per la professione regolamentata o, per le professioni non regolamentate, delle qualifiche professionali superiori pertinenti; deve disporre dei documenti di viaggio, dell’eventuale visto o permesso richiesto, di un’assicurazione sanitaria adeguata e non deve costituire una minaccia per ordine pubblico, sicurezza o salute pubblica.

La direttiva introduce una soglia salariale minima comune: la retribuzione annua lorda deve essere almeno pari alla soglia pubblicata dallo Stato membro e corrispondere ad almeno 1,5 volte lo stipendio medio annuo lordo nazionale. Per professioni che soffrono di particolare scarsità di lavoratori e rientrano nei gruppi principali 1 e 2 della classificazione ISCO, la soglia può essere ridotta a 1,2 volte il salario medio, con comunicazione annuale alla Commissione dell’elenco delle professioni interessate. Resta inoltre salva la possibilità di dare rilievo a contratti collettivi e usi applicabili.

Quote e controllo del mercato del lavoro

L’articolo 6 conferma che gli Stati membri possono determinare le quote di ammissione. L’articolo 8 consente, nei primi due anni di occupazione legale e in sede di esame della domanda o del rinnovo, di verificare la situazione del mercato del lavoro e l’eventuale disponibilità di manodopera nazionale, unionale o di altri residenti legali già inseriti nel mercato del lavoro. Sono inoltre ammessi il rifiuto per ragioni di assunzioni etiche e il rifiuto quando il datore di lavoro sia stato sanzionato per lavoro non dichiarato o impiego illegale.

Carta blu UE: rilascio, validità e contenuto

L’articolo 7 prevede il rilascio della Carta blu UE solo se il richiedente soddisfa i requisiti e ottiene una decisione positiva. Gli Stati membri devono agevolare l’ottenimento dei visti necessari. La validità standard varia da uno a quattro anni; se il contratto è più breve, la Carta blu è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto più tre mesi. Il titolo va rilasciato secondo il modello uniforme del regolamento (CE) n. 1030/2002 e deve riportare le condizioni di accesso al lavoro.

Procedura e garanzie

L’articolo 10 lascia agli Stati membri la scelta se la domanda sia presentata dal cittadino di paese terzo e/o dal datore di lavoro. La domanda può essere esaminata sia dall’estero sia mentre il richiedente si trova già legalmente nello Stato membro, con alcune facoltà derogatorie per il diritto nazionale. L’articolo 11 impone una decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda completa, sospendendo il termine se occorrono integrazioni documentali. Le decisioni negative, di revoca o di mancato rinnovo devono essere notificate per iscritto e sono impugnabili secondo il diritto nazionale.

Accesso al mercato del lavoro e mobilità iniziale

Ai sensi dell’articolo 12, per i primi due anni il titolare può svolgere solo attività retribuite conformi alle condizioni di ammissione originarie. Il cambio di datore di lavoro in tale periodo richiede autorizzazione scritta preliminare; dopo i primi due anni, gli Stati membri possono concedere la parità di trattamento con i cittadini nazionali per l’accesso al lavoro altamente qualificato. Restano possibili limitazioni per impieghi connessi all’esercizio di pubblici poteri o riservati ai cittadini nazionali, dell’Unione o del SEE.

Disoccupazione temporanea

L’articolo 13 non considera la disoccupazione motivo automatico di revoca, salvo superamento di tre mesi consecutivi o reiterazione di più periodi di disoccupazione durante la validità della Carta blu. Il titolare può cercare un nuovo impiego e deve comunicare l’inizio del periodo di disoccupazione. La comunicazione dell’eventuale nuovo rapporto di lavoro pone fine automaticamente al periodo di disoccupazione.

Parità di trattamento

L’articolo 14 riconosce ai titolari di Carta blu UE la parità con i cittadini dello Stato membro che ha rilasciato il titolo in materia di condizioni di lavoro, libertà sindacale e professionale, formazione, riconoscimento delle qualifiche, sicurezza sociale, trasferimento delle pensioni di vecchiaia, accesso a beni e servizi pubblici e libera circolazione interna. Sono però ammesse limitazioni per borse, prestiti e altre sovvenzioni connesse all’istruzione e per alcune procedure di accesso all’alloggio. La direttiva precisa che tali diritti non impediscono la revoca o il mancato rinnovo ai sensi dell’articolo 9.

Familiari e ricongiungimento

L’articolo 15 introduce deroghe favorevoli alla direttiva 2003/86/CE. Il ricongiungimento familiare non dipende da un’aspettativa di soggiorno stabile o da un periodo minimo di soggiorno; eventuali misure di integrazione possono essere richieste solo dopo il ricongiungimento; i permessi dei familiari devono essere rilasciati entro sei mesi; la durata del loro permesso coincide con quella del titolare; l’accesso al mercato del lavoro non è soggetto a limiti temporali. Dal 19 dicembre 2011 i periodi di soggiorno in diversi Stati membri possono essere cumulati per il permesso autonomo.

Status di soggiornante di lungo periodo-CE

L’articolo 16 deroga alla direttiva 2003/109/CE per favorire la mobilità circolare e il riconoscimento dello status di lungo periodo. È possibile cumulare periodi di soggiorno in diversi Stati membri a condizione di avere cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità come titolare di Carta blu UE e due anni immediatamente precedenti nella Stato membro della domanda. Le assenze inferiori a dodici mesi consecutivi e, complessivamente, non superiori a diciotto mesi non interrompono il periodo, con una disciplina più ampia per le assenze dal territorio dell’Unione in caso di status di lungo periodo. L’articolo 17 prevede il permesso di soggiorno con l’annotazione «Ex titolare di Carta blu UE».

Mobilità in un secondo Stato membro

Dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro, l’articolo 18 consente al titolare e ai familiari di trasferirsi in un secondo Stato membro per svolgere un’attività altamente qualificata. La domanda di nuova Carta blu va presentata entro un mese dall’ingresso nel secondo Stato membro, con la possibilità di presentarla anche mentre il richiedente è ancora nel primo Stato membro. Il secondo Stato membro può subordinare il lavoro a decisione positiva, oppure respingere la domanda e imporre l’allontanamento; in tal caso il primo Stato membro deve riammettere immediatamente il titolare e i familiari. Restano applicabili le quote nazionali.

Familiari nel secondo Stato membro

L’articolo 19 regola l’ingresso e il soggiorno dei familiari nel secondo Stato membro. Se la famiglia era già costituita nel primo Stato membro, i familiari possono accompagnare o raggiungere il titolare. Entro un mese dall’ingresso devono presentare domanda di permesso di soggiorno; il secondo Stato membro può richiedere documenti di soggiorno, prova del vincolo familiare, assicurazione sanitaria, disponibilità di alloggio adeguato e risorse stabili e regolari sufficienti al mantenimento della famiglia. Le deroghe dell’articolo 15 continuano ad applicarsi, e se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica integralmente la disciplina ordinaria del ricongiungimento.

Esecuzione, monitoraggio e statistiche

L’articolo 20 impone agli Stati membri di comunicare le misure nazionali adottate su alcuni punti specifici e di trasmettere annualmente alla Commissione statistiche sui titolari di Carta blu UE, sui rinnovi e sulle revoche, nonché sui familiari ammessi. La prima comunicazione annuale era dovuta entro il 19 giugno 2013. L’articolo 21 prevede una relazione triennale della Commissione, con prima relazione non oltre il 19 giugno 2014, con attenzione particolare all’impatto della direttiva e alla pertinenza della soglia salariale. L’articolo 22 impone la designazione di punti di contatto per lo scambio di informazioni.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 23 fissa il termine di recepimento al 19 giugno 2011. Le disposizioni nazionali di trasposizione devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle norme essenziali adottate. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è vincolante per gli Stati membri destinatari, con esclusione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca secondo i rispettivi protocolli.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce la direttiva come strumento volto a stabilire le condizioni di ingresso e soggiorno per periodi superiori a tre mesi dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati in quanto titolari della Carta blu UE, nonché le condizioni per il loro ingresso e soggiorno in Stati membri diversi dal primo Stato membro.

Definizioni fondamentali

L’articolo 2 chiarisce nozioni centrali, tra cui cittadino di paese terzo, lavoro altamente qualificato, Carta blu UE, primo e secondo Stato membro, familiari, qualifiche professionali superiori, titolo di istruzione superiore, esperienza professionale e professione regolamentata. In particolare, le qualifiche superiori possono risultare da un titolo di istruzione superiore o, se consentito dal diritto nazionale, da almeno cinque anni di esperienza professionale equivalente.

Ambito di applicazione ed esclusioni

L’articolo 3 delimita il campo di applicazione ai richiedenti ammessi per lavori altamente qualificati e prevede un’elencazione di esclusioni rilevanti. Restano salvi gli accordi internazionali e la facoltà degli Stati membri di mantenere permessi diversi dalla Carta blu UE per finalità occupazionali, senza che tali titoli diano diritto alla mobilità prevista dalla direttiva.

Disposizioni più favorevoli e autonomie nazionali

L’articolo 4 salva le disposizioni più favorevoli del diritto UE e degli accordi bilaterali o multilaterali. Gli Stati membri possono inoltre introdurre o mantenere norme più favorevoli su specifici aspetti della direttiva, nei limiti indicati dal testo.

Criteri di ammissione e soglia salariale

L’articolo 5 richiede, tra l’altro, un contratto di lavoro valido o un’offerta vincolante di almeno un anno, il rispetto dei requisiti per l’esercizio di professioni regolamentate o il possesso di qualifiche superiori per le professioni non regolamentate, documenti di viaggio e, se del caso, visto o permesso valido, copertura assicurativa sanitaria e assenza di pericolo per ordine pubblico, sicurezza pubblica e salute pubblica. La retribuzione annua lorda deve essere almeno pari a una soglia pubblicata dallo Stato membro e corrispondente ad almeno 1,5 volte lo stipendio medio annuo lordo; per talune professioni particolarmente carenti nei gruppi ISCO 1 e 2 la soglia può scendere a 1,2 volte, con obbligo di comunicazione annuale alla Commissione.

Quote di ammissione

L’articolo 6 lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di determinare quote di ammissione per i cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

Rilascio della Carta blu UE e durata

L’articolo 7 prevede che la Carta blu UE sia rilasciata al richiedente che soddisfi i requisiti e abbia ottenuto decisione positiva. Gli Stati membri agevolano l’ottenimento dei visti necessari; la Carta blu ha validità standard tra uno e quattro anni e, se il contratto è più breve, è rilasciata o rinnovata per la durata del contratto più tre mesi. Il modello deve conformarsi al regolamento (CE) n. 1030/2002 e indicare le condizioni di accesso al mercato del lavoro.

Motivi di rifiuto

L’articolo 8 impone il rigetto della domanda in caso di mancato rispetto dei requisiti o di frode/falsificazione documentale. Sono inoltre previsti controlli sul mercato del lavoro nei primi due anni, la possibilità di dichiarare irricevibile la domanda sulla base delle quote, il rifiuto per esigenze di assunzioni etiche e il rifiuto se il datore di lavoro è stato sanzionato per lavoro non dichiarato o impiego illegale.

Revoca e mancato rinnovo

L’articolo 9 elenca i casi in cui la Carta blu deve essere revocata o non rinnovata, tra cui ottenimento fraudolento, venir meno dei requisiti, svolgimento di finalità diverse, violazione dei limiti alla mobilità iniziale e assenza di sufficienti risorse, con alcune garanzie procedurali e un’eccezione per la mancata comunicazione imputabile a cause non dipendenti dal titolare.

Procedura di domanda e garanzie procedurali

L’articolo 10 lascia agli Stati membri la scelta se la domanda debba essere presentata dal cittadino o dal datore di lavoro e consente, entro certi limiti, la presentazione dall’estero o in presenza di soggiorno legale nel territorio. L’articolo 11 impone una decisione sulla domanda completa entro 90 giorni, con sospensione del termine se servono documenti integrativi, e obbliga alla motivazione scritta e alla possibilità di impugnazione delle decisioni negative, di revoca o di mancato rinnovo.

Accesso al mercato del lavoro e mobilità lavorativa iniziale

L’articolo 12 stabilisce che nei primi due anni di occupazione legale il titolare può lavorare solo alle condizioni di ammissione originarie; il cambio di datore di lavoro è soggetto ad autorizzazione scritta preliminare. Dopo i primi due anni, gli Stati membri possono riconoscere la parità di trattamento per l’accesso al lavoro altamente qualificato. Sono previste limitazioni per attività connesse all’esercizio di pubblici poteri o riservate ai cittadini nazionali, dell’Unione o del SEE.

Disoccupazione temporanea

L’articolo 13 considera la disoccupazione di per sé non causa di revoca, salvo che superi tre mesi consecutivi o si ripeta più volte durante la validità della Carta blu. Durante tale periodo il titolare può cercare e accettare un nuovo impiego e deve comunicare l’inizio della disoccupazione alle autorità competenti.

Parità di trattamento

L’articolo 14 riconosce ai titolari di Carta blu UE la parità con i cittadini dello Stato membro che l’ha rilasciata in materia di condizioni di lavoro, libertà sindacale e professionale, istruzione e formazione, riconoscimento delle qualifiche, sicurezza sociale, trasferimento delle pensioni legali di vecchiaia, accesso ai beni e servizi aperti al pubblico e libera circolazione nel territorio nazionale. Sono tuttavia ammesse limitazioni, in particolare per borse, prestiti e alcune prestazioni connesse all’istruzione e all’alloggio.

Ricongiungimento familiare

L’articolo 15 deroga alla direttiva 2003/86/CE per favorire il ricongiungimento familiare: non si richiede un’aspettativa di soggiorno stabile o un periodo minimo di soggiorno; eventuali misure di integrazione possono essere richieste solo dopo il ricongiungimento; i permessi per i familiari vanno rilasciati al più tardi entro sei mesi; la validità del permesso segue quella del titolare; l’accesso al lavoro dei familiari non è soggetto a limiti temporali. Dal 19 dicembre 2011 è possibile cumulare periodi in diversi Stati membri ai fini del permesso autonomo.

Soggiornante di lungo periodo CE e mobilità circolare

L’articolo 16 introduce deroghe alla direttiva 2003/109/CE per i titolari di Carta blu UE, consentendo in determinate condizioni il cumulo di periodi di soggiorno in diversi Stati membri. Sono previsti criteri di cinque anni di soggiorno legale e ininterrotto nella Comunità e di due anni nello Stato membro della domanda, oltre a regole specifiche sulle assenze temporanee e un’estensione a ventiquattro mesi del periodo di assenza consentito per i soggiornanti di lungo periodo CE. L’articolo 17 prevede il rilascio di un permesso di soggiorno con l’annotazione «Ex titolare di Carta blu UE».

Mobilità verso un secondo Stato membro

L’articolo 18 consente, dopo diciotto mesi di soggiorno legale nel primo Stato membro, il trasferimento del titolare e dei familiari in un secondo Stato membro per un lavoro altamente qualificato. La domanda deve essere presentata entro un mese dall’ingresso nel secondo Stato membro e il secondo Stato può bloccare l’attività lavorativa fino alla decisione. In caso di rifiuto, il richiedente e i familiari devono lasciare il territorio e il primo Stato membro deve riammetterli immediatamente. Restano possibili le quote nazionali.

Familiari nel secondo Stato membro

L’articolo 19 disciplina l’accompagnamento o il ricongiungimento dei familiari nel secondo Stato membro, la domanda di permesso entro un mese, la documentazione richiesta, la prova dell’alloggio e delle risorse, nonché il mantenimento delle deroghe dell’articolo 15. Se la famiglia non era già costituita nel primo Stato membro, si applica integralmente l’articolo 15.

Obblighi di esecuzione, statistiche e relazioni

L’articolo 20 impone comunicazioni alla Commissione e agli altri Stati membri sulle misure nazionali adottate in relazione ad alcuni articoli, nonché una trasmissione annuale di statistiche, a partire dal 19 giugno 2013. L’articolo 21 richiede una relazione triennale della Commissione, con prima relazione non oltre il 19 giugno 2014, e una valutazione della soglia salariale e delle deroghe. L’articolo 22 impone la designazione di punti di contatto e la cooperazione nello scambio di informazioni.

Recepimento, entrata in vigore e destinatari

L’articolo 23 fissa il termine di trasposizione al 19 giugno 2011 e richiede che le misure nazionali rechino un riferimento alla direttiva o siano corredate di tale riferimento. L’articolo 24 dispone l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; l’articolo 25 indica gli Stati membri come destinatari. Regno Unito, Irlanda e Danimarca non partecipano all’adozione né all’applicazione della direttiva secondo i rispettivi protocolli.

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